Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami - Ricorso per usucapione ed invito
alla mediazione - R.G. 331/2025
Il Tribunale di Terni con decreto del 18.02.2025, integrato il
28.02.2025, (N.V.G. 2025/331) ha autorizzato Cianfanelli Maria
Claudia e D'Alessandro Massimo, rappresentati e difesi, dall'avv.
Valeria Barbini, con studio in Terni, via Luigi Lanzi, 5, dove
eleggono domicilio, PEC: valeria.barbini@ordineavvocatiterni.it a
notificare ex art 150 cpc, estratto del ricorso introduttivo del
procedimento n. 109/25 RG e relativi decreto di fissazione udienza ed
invito a partecipare alla mediazione obbligatoria, con il quale hanno
proposto domanda diretta ad acquistare la proprieta' per intervenuta
usucapione, ex art 1158 cc, in virtu' del possesso ultraventennale
continuato, pacifico ed esclusivo, dell'immobile, sito in Giove, via
Verdi ex via Carlo Alberto, 26 censito al Catasto fabbricati del
Comune di Giove (TR) al foglio di mappa n. 8, particella 242, sub. 6,
categoria C/2, classe 1, intestati a Tomassini Alfredo, Tomassini
Cristina, Tomassini Francesco, Tomassini Pietro, Tamassini Sestilia e
Tomassini Zefferina, fu Giacinto.
I suddetti proprietari, sono invitati a partecipare al procedimento
obbligatorio di mediazione n. 272/24 presso l'Organismo di Mediazione
Forense di Terni il cui primo incontro e' stato rinviato alla data
del 14.05.2025 alle ore 11:00 presso la sede dello stesso, in via
Cesare Bazzani n. 18, Terni.
Si avverte che e' obbligatoria la presenza personale delle parti o
conferimento di procura speciale al rappresentate.
Per adesione consultare il Regolamento dell'Organismo di Mediazione
Forense di Terni su www.ordineavvocati.terni.it alla voce Organismo
di mediazione.
In caso di esito negativo del procedimento di mediazione i
ricorrenti convengono i predetti a comparire innanzi al Tribunale di
Terni, in corso del Popolo 40, proc. RG n. 109/25, Giudice Tommaso
Bellei, all'udienza del 19.06.2025, ore 11:00, con Invito a
costituirsi in giudizio sino a 10 giorni prima dell'udienza, con
l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica
le decadenze di cui agli artt 281 undecies, co. 3 e 4 cpc, artt 38 e
167 cpc, che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in
tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi
previsti dall'art. 86 cpc o da leggi speciali, che sussistendone i
presupposti i convenuti possono presentare istanza per l'ammissione
al gratuito patrocinio a spese dello Stato, che in caso di mancata
costituzione si procedera' in loro legittima e dichiaranda contumacia
e che la mediazione e' condizione di procedibilita'.
avv. Valeria Barbini
TX25ABA3260