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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami - R.G. 1001/2024 Contu Maria Solomea C.F. CNTMSL71A70F979S, n. in Nuoro (NU) il 30.01.1971 e Fadda Antonio C.F. FDDNTN71S25Z112J, n. in Dortmund Germania il 25.11.1971, rappresentati e difesi dall'avv. Gino Derosas C.F. DRSGNI70A05F979Z, elettivamente domiciliati nello studio professionale di quest'ultimo in Orosei (NU), via Giuseppe Musio, 16, nel giudizio promosso da Dessena Rimedia C.F. DSSRMD55P49G119T, con gli avvocati Francesco Mossa e Giovanna Saba, pendente dinanzi all'intestato Tribunale al n. 233/2024 del R.G.A.C., citano Chisu Antonio fu Pietro, Chisu Caterina fu Pietro, Chisu Giovanna fu Pietro, Fadda Elisabetta maritata Farris, Chisu Sebastiana fu Pietro, Chisu Giovanni fu Pietro, e/o i loro eredi e/o aventi causa dinanzi l'intestato Tribunale per l'udienza di martedi' 16.09.2025, ore 10:00, Giudice dr. Tiziana Longu, con l'invito a costituirsi in Cancelleria nel termine di settanta giorni prima dell'indicata udienza, nei modi, nei termini e nelle forme di cui all'art. 166, c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione tardiva implica le decadenze di cui all'art. 167 e 38, c.p.c., e che la difesa tecnica mediante un avvocato e' obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86, c.p.c., o da Leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di Legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con avviso ulteriore che in caso di mancata costituzione si procedera' in sua legittima e dichiarata contumacia, perche', respinta ogni contraria istanza, richiesta o eccezione, voglia accogliere le seguenti conclusioni: In via principale (1) accertare e dichiarare in favore del lotto di terreno degli esponenti, in Orosei (NU), alla via Giovanni Battista Cabras, s.n.c., in Catasto al Foglio 24, Mappale 1048, l'acquisto della servitu' di condotta/scarico fognario e di acquedotto delle acque potabili a carico del lotto di terreno servente di proprieta'/possesso dell'attrice Dessena Rimedia, in Orosei (NU), al vico Giovanni Battista Cabras, 3/5, in Catasto al F. 24, M. 178, Sub. 1, secondo il tracciato, modalita', caratteristiche ed opere in essere, a titolo di usucapione, per averle esercitate/possedute pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente e senza l'opposizione di alcuno da oltre vent'anni; (2) per l'effetto, condannare l'attrice: a- al ripristino della condotta fognaria danneggiata a sua cura e spese, laddove non gia' avvenuto; b- al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dai convenuti per effetto della violenta e consapevole interruzione della servitu' di condotta/scarico fognario e per il mancato ripristino, per opera propria e del proprio coniuge, nella misura di 5.000,00 euro, o in quella veriore accertata in corso di causa, se del caso, anche in via equitativa; In subordine (3) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, e comunque, che gli esponenti, per qualunque titolo o ragione, debbano rimuovere e/o non possano piu' utilizzare le opere delle servitu' per cui e' lite, ai sensi degli articoli 1043, c.c. e quelli ad esso collegati e/o correlati, disporre e dichiarare in favore del lotto di terreno dei convenuti in Orosei (NU), alla via Giovanni Battista Cabras, s.n.c., in Catasto al F. 24, M. 1048- ed a carico di quello servente di proprieta'/possesso dell'attrice Dessena Rimedia in Orosei (NU), al vico Giovanni Battista Cabras, 3/5, in Catasto al F. 24, M. 178- la costituzione coattiva della servitu' di condotta/scarico fognario e di acquedotto delle acque potabili come e con le opere in essere, o con quelle ritenute opportune da realizzare ex novo, oltre che l'indennita' di Legge spettante a beneficio del medesimo proprietario/ possessore dell'immobile gravato; (4) in caso di accoglimento della domanda subordinata, condannare l'attrice al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dai convenuti per effetto della violenta e consapevole interruzione della servitu' di condotta/scarico fognario e per il mancato ripristino, per opera propria e del proprio coniuge, e per le spese necessarie alla costituzione e realizzazione della nuove servitu' di condotta fognaria e di acquedotto, nella misura di 5.000,00 euro, o in quella veriore accertata in corso di causa. Vinte le spese di lite. La presente pubblicazione e' stata disposta dal Presidente del Tribunale di Nuoro con provvedimento del 19.12.2024. avv. Gino Derosas TX25ABA576