TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

(GU Parte Seconda n.8 del 18-1-2025)

 
           Notifica per pubblici proclami - R.G. 1001/2024 
 

  Contu Maria Solomea C.F. CNTMSL71A70F979S,  n.  in  Nuoro  (NU)  il
30.01.1971 e Fadda Antonio  C.F.  FDDNTN71S25Z112J,  n.  in  Dortmund
Germania il 25.11.1971, rappresentati e difesi dall'avv. Gino Derosas
C.F.  DRSGNI70A05F979Z,  elettivamente   domiciliati   nello   studio
professionale di quest'ultimo in Orosei (NU), via Giuseppe Musio, 16,
nel giudizio promosso da Dessena Rimedia C.F.  DSSRMD55P49G119T,  con
gli avvocati  Francesco  Mossa  e  Giovanna  Saba,  pendente  dinanzi
all'intestato Tribunale al n. 233/2024  del  R.G.A.C.,  citano  Chisu
Antonio fu Pietro,  Chisu  Caterina  fu  Pietro,  Chisu  Giovanna  fu
Pietro, Fadda Elisabetta maritata Farris, Chisu Sebastiana fu Pietro,
Chisu Giovanni fu Pietro, e/o i loro eredi e/o aventi  causa  dinanzi
l'intestato Tribunale  per  l'udienza  di  martedi'  16.09.2025,  ore
10:00, Giudice dr. Tiziana  Longu,  con  l'invito  a  costituirsi  in
Cancelleria  nel  termine  di  settanta  giorni  prima  dell'indicata
udienza, nei modi, nei termini e nelle forme  di  cui  all'art.  166,
c.p.c., con l'avvertimento che la  costituzione  tardiva  implica  le
decadenze di cui all'art. 167 e 38, c.p.c., e che la  difesa  tecnica
mediante un avvocato e' obbligatoria in tutti i  giudizi  davanti  al
Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86,  c.p.c.,
o  da  Leggi  speciali,  e  che  esso  convenuto,   sussistendone   i
presupposti di Legge, puo' presentare  istanza  per  l'ammissione  al
patrocinio a spese dello Stato, con avviso ulteriore che in  caso  di
mancata costituzione si procedera'  in  sua  legittima  e  dichiarata
contumacia, perche', respinta ogni  contraria  istanza,  richiesta  o
eccezione, voglia accogliere le seguenti conclusioni: 
  In via principale (1) accertare e dichiarare in favore del lotto di
terreno degli esponenti, in Orosei (NU), alla via  Giovanni  Battista
Cabras, s.n.c., in Catasto al Foglio  24,  Mappale  1048,  l'acquisto
della servitu' di condotta/scarico fognario  e  di  acquedotto  delle
acque  potabili  a  carico  del  lotto   di   terreno   servente   di
proprieta'/possesso dell'attrice Dessena Rimedia, in Orosei (NU),  al
vico Giovanni Battista Cabras, 3/5, in Catasto al F. 24, M. 178, Sub.
1, secondo il  tracciato,  modalita',  caratteristiche  ed  opere  in
essere, a  titolo  di  usucapione,  per  averle  esercitate/possedute
pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente e senza l'opposizione
di  alcuno  da  oltre  vent'anni;  (2)  per   l'effetto,   condannare
l'attrice: a- al ripristino della condotta fognaria danneggiata a sua
cura e spese, laddove non gia' avvenuto; b- al risarcimento di  tutti
i danni patiti e patiendi dai convenuti per effetto della violenta  e
consapevole interruzione della servitu' di condotta/scarico  fognario
e per il mancato ripristino, per opera propria e del proprio coniuge,
nella misura di 5.000,00 euro, o in quella veriore accertata in corso
di causa, se del caso, anche in  via  equitativa;  In  subordine  (3)
nella denegata ipotesi  di  accoglimento  delle  domande  attoree,  e
comunque, che gli esponenti, per qualunque titolo o ragione,  debbano
rimuovere e/o non possano piu' utilizzare le opere delle servitu' per
cui e' lite, ai sensi degli articoli 1043,  c.c.  e  quelli  ad  esso
collegati e/o correlati, disporre e dichiarare in favore del lotto di
terreno dei convenuti in Orosei  (NU),  alla  via  Giovanni  Battista
Cabras, s.n.c., in Catasto al F. 24, M. 1048- ed a carico  di  quello
servente  di  proprieta'/possesso  dell'attrice  Dessena  Rimedia  in
Orosei (NU), al vico Giovanni Battista Cabras, 3/5, in Catasto al  F.
24,  M.   178-   la   costituzione   coattiva   della   servitu'   di
condotta/scarico fognario e di acquedotto delle acque potabili come e
con le opere in essere, o con quelle ritenute opportune da realizzare
ex novo, oltre che l'indennita' di Legge spettante  a  beneficio  del
medesimo proprietario/ possessore dell'immobile gravato; (4) in  caso
di accoglimento della domanda subordinata,  condannare  l'attrice  al
risarcimento di tutti i danni patiti e  patiendi  dai  convenuti  per
effetto della violenta e consapevole interruzione della  servitu'  di
condotta/scarico fognario e per  il  mancato  ripristino,  per  opera
propria e del  proprio  coniuge,  e  per  le  spese  necessarie  alla
costituzione  e  realizzazione  della  nuove  servitu'  di   condotta
fognaria e di acquedotto, nella misura di 5.000,00 euro, o in  quella
veriore accertata in corso di causa. 
  Vinte le spese di lite. 
  La presente pubblicazione e'  stata  disposta  dal  Presidente  del
Tribunale di Nuoro con provvedimento del 19.12.2024. 

                          avv. Gino Derosas 

 
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