TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA

(GU Parte Seconda n.74 del 24-6-2025)

 
          Chiusura eredita' giacente di Aurelia Ida Traiani 
 

  Il giudice designato dott. Sergio Garofalo, 
  visto il rendiconto  e  la  relazione  finale  depositati  in  data
21.5.2025  dall'avv.  Stefano   Panconesi,   curatore   dell'eredita'
giacente, aperta a  seguito  della  morte  di  Aurelia  Ida  Traiani,
nominato con provvedimento dell'8.11.2022 su istanza di Yoda spv srl; 
  sentita Yoda spv srl, che ha chiesto di liquidare il  compenso  del
Curatore dell'eredita' giacente e porre  lo  stesso  a  carico  della
massa ereditaria ed, in ipotesi di incapienza della massa ereditaria,
a carico di colui che ne ha richiesto la nomina; 
  letta l'istanza di liquidazione  del  compenso  avanzata  dall'avv.
Lisa Amoriello, curatore dell'eredita' giacente nominata il 29.8.2022
e sostituita, a seguito di sua rinuncia, dall'avv. Panconesi; 
  esaminato il rendiconto; 
  rilevato che, in assenza di opposizione e vista la sua regolarita',
lo stesso puo' essere approvato, emergendo da esso, inoltre, che  non
sussiste piu' alcun attivo da liquidare (essendo  stati  venduti  dal
curatore, i beni mobili,  e  nell'ambito  della  procedura  esecutiva
immobiliare, i beni immobili); 
  rilevato, altresi', che deve procedersi alla chiusura dell'eredita'
giacente, per mancanza di attivo, come documentato in  atti,  essendo
la  liquidita'  acquisita  (allo  stato  pari   ad   euro   1.418,34)
insufficiente al pagamento delle spese e compensi del curatore; 
  considerato, difatti,  che,  oltre  nelle  ipotesi  in  cui  vi  e'
l'accettazione di eredita' ai sensi dell'art.  532  c.c.,  si  ha  la
chiusura dell'eredita' giacente anche quando non vi sia  piu'  alcuna
posta  attiva  da  liquidare,   non   sussistendo   alcun   interesse
all'apertura di un procedimento che non ha piu' ragion d'essere,  non
potendo  ne'  liquidarsi  altro  attivo,  ne'  individuarsi  soggetti
successibili; 
  ritenuto, tuttavia, che, essendo pendente  la  procedura  esecutiva
immobiliare, avviata nei confronti del curatore, e' opportuno che  la
dichiarazione di chiusura dell'eredita'  giacente,  cui  consegue  la
cessazione dalle funzioni del curatore, sia successiva alla  chiusura
della proc. es.,  al  fine  di  evitare  che  venga  meno  una  parte
processuale; 
  ritenuto che, in mancanza di un  criterio  univoco  e  non  potendo
farsi  applicazione  dei  criteri  di   liquidazione   del   curatore
fallimentare (in considerazione della  disomogeneita'  dell'attivita'
prestata,  richiamandosi  sul  punto  Cass.  Civ.  n.  12767/91),  il
compenso al curatore  possa  essere  liquidato  ex  art.  2233  c.c.,
facendo  riferimento  ai  parametri  normalmente  applicati  per   lo
svolgimento della professione da individuare,  nel  caso  di  specie,
anche in via analogica in quelli previsti dal D.M. n.55/14; 
  ritenuto, pertanto, che, tenuto conto della  natura  di  volontaria
giurisdizione della procedura, del  valore  dei  beni  effettivamente
amministrati  quale  e'   desumibile   dagli   atti,   dell'attivita'
concretamente  svolta  (pubblicazione  del  decreto   in   GU   della
Repubblica Italiana, apertura di c/c, interlocuzione con i creditori,
ricerca dei chiamati all'eredita',  inventario,  smaltimento  di  una
vettura e vendita per euro 300,00  di  altra  vettura,  vendita  beni
mobili presenti all'interno degli immobili pignorati,  partecipazione
alla procedura esecutiva al  solo  scopo  di  monitorare  l'andamento
della stessa) appare congruo liquidare per l'attivita' di curatore, a
titolo di compenso, la somma di € 2.600,00, 
  Firmato  Da:  GAROFALO  SERGIO  Emesso  Da:  INFOCAMERE   QUALIFIED
ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 3360cd 
  oltre  accessori  di  legge,  suddividendo  tale  compenso,  tra  i
curatori succedutesi, tenuto conto dell'attivita' da ciascuno  svolta
e della durata dell'incarico, nella misura di euro 2.500,00  all'avv.
Stefano Panconesi ed  euro  100,00  all'avv.  Lisa  Amoriello,  oltre
accessori; 
  ritenuto, invece, di dover liquidare in favore dell'avv.  Panconesi
le spese come documentate per € 411,41; 
  ritenuto che il compenso del curatore, cosi' come  tutte  le  spese
della procedura, comprese quelle necessarie per la pubblicazione  del
decreto di chiusura in Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana,
devono essere  poste  a  carico  della  procedura  e,  per  la  parte
eccedente la somma presente sul c/c, a carico della parte istante nel
presente procedimento ex art. 8 DPR 115/02; 
  P.Q.M. 
  Approva  il  rendiconto  depositato  dal  curatore   avv.   Stefano
Panconesi; 
  liquida a favore  del  curatore,  avv.to  Stefano  Panconesi,  euro
2.500,00 a  titolo  di  compenso,  oltre  rimborso  forfetario  spese
generali al 15%, cap. ed iva (se dovuta) come per legge, oltre  ad  €
411,41 a titolo di rimborso spese,  ponendo  il  relativo  pagamento,
così come tutte le spese di procedura, compresa la pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto, da
effettuarsi a cura del curatore, a carico  di  questa  procedura  nei
limiti della liquidita' esistente e, per la parte eccedente, a carico
di Yoda spv srl; 
  liquida a favore del curatore, avv.to Lisa Amoriello, euro 100,00 a
titolo di compenso, oltre rimborso forfetario spese generali al  15%,
cap. ed iva (se dovuta) come per legge e pone il pagamento  a  carico
di Yoda spv srl; 
  dispone  che  il  curatore  avv.  Stefano  Paconesi  provveda  alla
chiusura del c/c della procedura, destinando la liquidita'  esistente
al pagamento delle spese e, parzialmente, del proprio compenso; 
  onera il curatore avv. Stefano Panconesi di formulare  istanza  per
la dichiarazione di chiusura di questa procedura,  dopo  la  chiusura
dell'esecuzione immobiliare reg. es. 59/2023. 
  Si comunichi. 
  Pistoia , 6 giugno 2025 
  Il Giudice 
  dott. Sergio Garofalo 

                 Il curatore dell'eredita' giacente 
                       avv. Stefano Panconesi 

 
TX25ABH6480
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