Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Chiusura eredita' giacente di Aurelia Ida Traiani
Il giudice designato dott. Sergio Garofalo,
visto il rendiconto e la relazione finale depositati in data
21.5.2025 dall'avv. Stefano Panconesi, curatore dell'eredita'
giacente, aperta a seguito della morte di Aurelia Ida Traiani,
nominato con provvedimento dell'8.11.2022 su istanza di Yoda spv srl;
sentita Yoda spv srl, che ha chiesto di liquidare il compenso del
Curatore dell'eredita' giacente e porre lo stesso a carico della
massa ereditaria ed, in ipotesi di incapienza della massa ereditaria,
a carico di colui che ne ha richiesto la nomina;
letta l'istanza di liquidazione del compenso avanzata dall'avv.
Lisa Amoriello, curatore dell'eredita' giacente nominata il 29.8.2022
e sostituita, a seguito di sua rinuncia, dall'avv. Panconesi;
esaminato il rendiconto;
rilevato che, in assenza di opposizione e vista la sua regolarita',
lo stesso puo' essere approvato, emergendo da esso, inoltre, che non
sussiste piu' alcun attivo da liquidare (essendo stati venduti dal
curatore, i beni mobili, e nell'ambito della procedura esecutiva
immobiliare, i beni immobili);
rilevato, altresi', che deve procedersi alla chiusura dell'eredita'
giacente, per mancanza di attivo, come documentato in atti, essendo
la liquidita' acquisita (allo stato pari ad euro 1.418,34)
insufficiente al pagamento delle spese e compensi del curatore;
considerato, difatti, che, oltre nelle ipotesi in cui vi e'
l'accettazione di eredita' ai sensi dell'art. 532 c.c., si ha la
chiusura dell'eredita' giacente anche quando non vi sia piu' alcuna
posta attiva da liquidare, non sussistendo alcun interesse
all'apertura di un procedimento che non ha piu' ragion d'essere, non
potendo ne' liquidarsi altro attivo, ne' individuarsi soggetti
successibili;
ritenuto, tuttavia, che, essendo pendente la procedura esecutiva
immobiliare, avviata nei confronti del curatore, e' opportuno che la
dichiarazione di chiusura dell'eredita' giacente, cui consegue la
cessazione dalle funzioni del curatore, sia successiva alla chiusura
della proc. es., al fine di evitare che venga meno una parte
processuale;
ritenuto che, in mancanza di un criterio univoco e non potendo
farsi applicazione dei criteri di liquidazione del curatore
fallimentare (in considerazione della disomogeneita' dell'attivita'
prestata, richiamandosi sul punto Cass. Civ. n. 12767/91), il
compenso al curatore possa essere liquidato ex art. 2233 c.c.,
facendo riferimento ai parametri normalmente applicati per lo
svolgimento della professione da individuare, nel caso di specie,
anche in via analogica in quelli previsti dal D.M. n.55/14;
ritenuto, pertanto, che, tenuto conto della natura di volontaria
giurisdizione della procedura, del valore dei beni effettivamente
amministrati quale e' desumibile dagli atti, dell'attivita'
concretamente svolta (pubblicazione del decreto in GU della
Repubblica Italiana, apertura di c/c, interlocuzione con i creditori,
ricerca dei chiamati all'eredita', inventario, smaltimento di una
vettura e vendita per euro 300,00 di altra vettura, vendita beni
mobili presenti all'interno degli immobili pignorati, partecipazione
alla procedura esecutiva al solo scopo di monitorare l'andamento
della stessa) appare congruo liquidare per l'attivita' di curatore, a
titolo di compenso, la somma di € 2.600,00,
Firmato Da: GAROFALO SERGIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED
ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 3360cd
oltre accessori di legge, suddividendo tale compenso, tra i
curatori succedutesi, tenuto conto dell'attivita' da ciascuno svolta
e della durata dell'incarico, nella misura di euro 2.500,00 all'avv.
Stefano Panconesi ed euro 100,00 all'avv. Lisa Amoriello, oltre
accessori;
ritenuto, invece, di dover liquidare in favore dell'avv. Panconesi
le spese come documentate per € 411,41;
ritenuto che il compenso del curatore, cosi' come tutte le spese
della procedura, comprese quelle necessarie per la pubblicazione del
decreto di chiusura in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
devono essere poste a carico della procedura e, per la parte
eccedente la somma presente sul c/c, a carico della parte istante nel
presente procedimento ex art. 8 DPR 115/02;
P.Q.M.
Approva il rendiconto depositato dal curatore avv. Stefano
Panconesi;
liquida a favore del curatore, avv.to Stefano Panconesi, euro
2.500,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario spese
generali al 15%, cap. ed iva (se dovuta) come per legge, oltre ad €
411,41 a titolo di rimborso spese, ponendo il relativo pagamento,
così come tutte le spese di procedura, compresa la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto, da
effettuarsi a cura del curatore, a carico di questa procedura nei
limiti della liquidita' esistente e, per la parte eccedente, a carico
di Yoda spv srl;
liquida a favore del curatore, avv.to Lisa Amoriello, euro 100,00 a
titolo di compenso, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
cap. ed iva (se dovuta) come per legge e pone il pagamento a carico
di Yoda spv srl;
dispone che il curatore avv. Stefano Paconesi provveda alla
chiusura del c/c della procedura, destinando la liquidita' esistente
al pagamento delle spese e, parzialmente, del proprio compenso;
onera il curatore avv. Stefano Panconesi di formulare istanza per
la dichiarazione di chiusura di questa procedura, dopo la chiusura
dell'esecuzione immobiliare reg. es. 59/2023.
Si comunichi.
Pistoia , 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Sergio Garofalo
Il curatore dell'eredita' giacente
avv. Stefano Panconesi
TX25ABH6480