TRIBUNALE DI BERGAMO

(GU Parte Seconda n.40 del 3-4-2025)

 
Riconoscimento di proprieta' - Ricorso ex L. n. 346/1976 e art.  1159
   bis c.c. - Usucapione speciale della piccola proprieta' rurale 
 

  Manzoni Francesco c.f. MNZFNC48P25FF003Z,  Colombo  Raffaello  C.F.
CLMRFL47F003B, Colombo Enrico Maria c.f. CLMNCM50B01F003V, MAURI ROSA
c.f. MRARSO52B64E317I,  Mauri  Franco  c.f.  MRAFNC43A29F003I,  tutti
rappresentati e difesi giusta procura dall'Avv. Nicola Offredi  Geddo
del  Foro  di  Bergamo  c.f.   FFRNCL69B08A794D,   ed   elettivamente
domiciliati presso lo studio del difensore in Bergamo, via  Locatelli
24/c. 
  Si chiede  che  le  comunicazioni  relative  al  presente  giudizio
vengano   effettuate    al    numero    fax    035    238574,    Pec:
nicola.offredigeddo@bergamo.pecavvocati.it; 
  Premesso 
  - Che gli istanti, da tempo immemorabile e comunque  da  ben  oltre
vent'anni, in maniera pacifica ed ininterrotta, godono e possiede  in
modo palese, pacifico e continuo i  seguenti  beni  immobili:  unita'
immobiliare adibito a civile abitazione ubicata nel comune montano di
Mezzoldo (BG) - localita' Fraccia -, censito nel  catasto  terreni  e
contraddistinta al catasto  terreni  al  foglio  9  mappale  301  che
comprende i subalterni nn. 1-2-4 unita' immobiliare che  si  sviluppa
su piano terra, primo sotto strada e secondo  sotto  strada  come  da
scheda planimetrica che si produce (doc 1); 
  -  che  dai  registri  immobiliari  non  risultano  nel   ventennio
precedente trascrizione di domande contro i ricorrenti o  loro  danti
causa dirette a rivendicare la proprieta' o altri  diritti  reali  di
godimento sul bene immobili de quibus; 
  - che i ricorrenti in data 20.07.1979 avevano presentato al  Comune
di Mezzoldo domanda di Concessione Edilizia per opere di manutenzione
interna  e  realizzazione  di   servizio   igienico   del   compendio
immobiliare per il quale si ricorre (doc.2) 
  - che nel caso di specie trattasi di porzione di fabbricato  rurale
che si sviluppa su tre piani sito in comune montano di Mezzoldo (BG),
cosi' classificato ai sensi della Legge n 991/1952 e succ.  mod.ni  e
int.ni; 
  - che la particella con qualita' di porzione di  fabbricato  rurale
sita in Mezzoldo (BG) distinta al foglio 9 mappale 301 (sub 1-2-4) di
are 01.70  risulta  catastalmente  intestata  al  seguente  soggetto:
ARIOLI NAZARENO nato a Milano il  30.08.1945  secondo  la  rispettiva
quote di proprieta' di 1/1 come  si  evince  dalla  visure  catastali
allegate al presente ricorso per usucapione speciale (doc. 3) 
  - che in ossequio alla previsione di legge gli  odierni  ricorrenti
hanno proceduto avanti all'organismo di mediazione degli Avvocati  di
Bergamo  ad  instaurare  la  procedura  di  mediazione  n.   101/2018
conclusasi negativamente con verbale del 01.10.2018; (doc.4) 
  che il signor ARIOLI Nazareno risulta esser deceduto  e  che  unica
erede e' la signora ARIOLI Silvia residente ad Iseo (BS) via Duomo n.
50 anch'essa convocata regolarmente in  mediazione  ma  non  comparsa
come si evince da verbale (doc. 4) negativo del procedimento 
  Quanto  teste'  esposto  appare  segno  evidente  di  possesso  uti
dominus, pubblico, ed indisturbato, da parte degli odierni ricorrenti
da ben oltre venti anni. 
  Sussistono pertanto tutti i  requisiti  previsti  dalla  legge  per
richiedere  l'accertamento  della   intervenuta   usucapione   e   di
conseguenza l'acquisto  della  proprieta'  del  bene  immobile  sopra
descritto in favore dei ricorrenti in parti uguali tra loro. 
  Come e' noto, per la configurabilita' del possesso  per  usucapione
e' necessaria la sussistenza  di  un  comportamento  continuo  e  non
interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla  cosa,  per
tutto  il  tempo   all'uopo   previsto   dalla   legge,   un   potere
corrispondente a quello del proprietario, anche se nel caso di specie
da parte dei ricorrenti e' avvenuto ininterrottamente dal 1979. 
  Tale appunto e' il potere posto in essere dai ricorrenti, che hanno
sempre utilizzato l'immobile adibito ad abitazione di cui  si  chiede
accertarsi l'intervenuta usucapione, non  riconoscendo  sugli  stessi
altrui diritti. 
  E' in giurisprudenza e' pacifico e costante  che  l'acquisto  della
proprieta' di un bene per usucapione ha per fondamento una situazione
di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del  diritto  di  parte
del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla  cosa  da
parte di chi si sostituisca a lui nell'utilizzazione di essa.  (Cass.
Civ. n. 1538/1967; Cass. Civ n. 4807/1992). 
  Tutto cio' premesso i ricorrenti come sopra difesi e  rappresentati
ricorrono affinche'  il  Tribunale  adito,  vista  la  documentazione
allegata, le eventuali informazioni testimoniali raccolte, ai sensi e
per gli effetti della Legge n. 346/1976 vogli autorizzare la notifica
del presente ricorso e dell'emanando decreto ai soggetti  intestatari
dei beni immobili per cui e' causa, nonche'  accertare  e  dichiarare
che il bene immobile al presente ricorso sito nel comune  montano  di
Mezzoldo localita' Fraccia - catasto terreni, foglio  9  mappale  301
(sub. 1-2-4) e' di esclusiva proprieta' degli odierni ricorrenti  per
quote uguali tra loro pari a ¼ ciascuno per intervenuta usucapione ai
sensi  della  Legge  n.  346/76  e   conseguentemente   disporre   la
trascrizione dell'emanando decreto con ogni  piu'  ampio  esonero  da
ogni responsabilita' per il  Conservatore  dei  registri  Immobiliari
competente per territorio. 
  Con espresso avvertimento che  chiunque  vi  abbia  interesse  puo'
proporre opposizione alla presente  richiesta  di  riconoscimento  di
proprieta' ai sensi del terzo comma art. 3 della Legge 10 maggio 1976
n. 346, entro 90 giorni dalla  scadenza  del  termine  di  affissione
all'Albo del Comune di Mezzoldo e del Tribunale di  Bergamo  o  dalla
data di notifica del presente ricorso. 
  Con  riserva  di  richiedere  l'autorizzazione  alla  notifica  per
pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.  a  seguito  dell'emissione  del
decreto di comparizione da parte del Giudice designando. 
  In via istruttoria si producono: 
  - Procura ad litem dei 4 ricorrenti; 
  1)Planimetria e sezioni dell'immobile; 
  2)Domanda di concessione edilizia; 
  3)Visure catastali su comune di Mezzoldo del medesimo bene immobile
foglio 9 mappale . 301 sub. 1-2-4; 
  4)Verbale Organismo di Mediazione n. 101/2018. 
  Con  riserva  di  articolare  ulteriori   mezzi   istruttori,   ove
necessario ai fini dell'istruttoria e in caso di opposizione. 
  Spese e competenze  di  lite  nei  confronti  di  chiunque  dovesse
opporsi. 
  Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore  della  presente
causa e' di euro 26.000,00 e sconta un contributo di euro 237,00. 
  Bergamo 15 maggio 2024 
  TRIBUNALE DI BERGAMO 
  4609/2024 
  IL GIUDICE 
  Letto il ricorso per usucapione speciale  ex  art.  1159  bis  c.c.
depositato in data 30/7/2024; 
  visto l'art. 3 della l. 346/1976; 
  dispone 
  che una copia del ricorso  venga  affissa  unitamente  al  presente
decreto nell'albo del Tribunale di Bergamo ed in quello del Comune di
Mezzoldo (BG) per novanta giorni; 
  che una copia del ricorso sia pubblicata per estratto unitamente al
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; 
  che una copia del ricorso sia  notificata  unitamente  al  presente
decreto a coloro che dai registri immobiliare  figurino  titolari  di
diritti reali sugli immobili e a coloro che nel ventennio antecedente
alla presentazione del ricorso abbiano trascritto contro l'istante  o
i  suoi  danti  causa  domanda  giudiziale  non  perenta  diretta   a
rivendicare la proprieta' o altri diritti reali  di  godimento  sugli
immobili descritti in ricorso; 
  avverte 
  che contro la richiesta di riconoscimento e' ammessa opposizione da
parte di chiunque vi  abbia  interesse  entro  novanta  giorni  dalla
scadenza del termine di affissione oppure dalla data di notifica. 
  Bergamo, 12/09/2024 

                      avv. Nicola Offredi Geddo 

 
TX25ABM3504
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