Riconoscimento di proprieta' - Ricorso ex L. n. 346/1976 e art. 1159 bis c.c. - Usucapione speciale della piccola proprieta' rurale Manzoni Francesco c.f. MNZFNC48P25FF003Z, Colombo Raffaello C.F. CLMRFL47F003B, Colombo Enrico Maria c.f. CLMNCM50B01F003V, MAURI ROSA c.f. MRARSO52B64E317I, Mauri Franco c.f. MRAFNC43A29F003I, tutti rappresentati e difesi giusta procura dall'Avv. Nicola Offredi Geddo del Foro di Bergamo c.f. FFRNCL69B08A794D, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Bergamo, via Locatelli 24/c. Si chiede che le comunicazioni relative al presente giudizio vengano effettuate al numero fax 035 238574, Pec: nicola.offredigeddo@bergamo.pecavvocati.it; Premesso - Che gli istanti, da tempo immemorabile e comunque da ben oltre vent'anni, in maniera pacifica ed ininterrotta, godono e possiede in modo palese, pacifico e continuo i seguenti beni immobili: unita' immobiliare adibito a civile abitazione ubicata nel comune montano di Mezzoldo (BG) - localita' Fraccia -, censito nel catasto terreni e contraddistinta al catasto terreni al foglio 9 mappale 301 che comprende i subalterni nn. 1-2-4 unita' immobiliare che si sviluppa su piano terra, primo sotto strada e secondo sotto strada come da scheda planimetrica che si produce (doc 1); - che dai registri immobiliari non risultano nel ventennio precedente trascrizione di domande contro i ricorrenti o loro danti causa dirette a rivendicare la proprieta' o altri diritti reali di godimento sul bene immobili de quibus; - che i ricorrenti in data 20.07.1979 avevano presentato al Comune di Mezzoldo domanda di Concessione Edilizia per opere di manutenzione interna e realizzazione di servizio igienico del compendio immobiliare per il quale si ricorre (doc.2) - che nel caso di specie trattasi di porzione di fabbricato rurale che si sviluppa su tre piani sito in comune montano di Mezzoldo (BG), cosi' classificato ai sensi della Legge n 991/1952 e succ. mod.ni e int.ni; - che la particella con qualita' di porzione di fabbricato rurale sita in Mezzoldo (BG) distinta al foglio 9 mappale 301 (sub 1-2-4) di are 01.70 risulta catastalmente intestata al seguente soggetto: ARIOLI NAZARENO nato a Milano il 30.08.1945 secondo la rispettiva quote di proprieta' di 1/1 come si evince dalla visure catastali allegate al presente ricorso per usucapione speciale (doc. 3) - che in ossequio alla previsione di legge gli odierni ricorrenti hanno proceduto avanti all'organismo di mediazione degli Avvocati di Bergamo ad instaurare la procedura di mediazione n. 101/2018 conclusasi negativamente con verbale del 01.10.2018; (doc.4) che il signor ARIOLI Nazareno risulta esser deceduto e che unica erede e' la signora ARIOLI Silvia residente ad Iseo (BS) via Duomo n. 50 anch'essa convocata regolarmente in mediazione ma non comparsa come si evince da verbale (doc. 4) negativo del procedimento Quanto teste' esposto appare segno evidente di possesso uti dominus, pubblico, ed indisturbato, da parte degli odierni ricorrenti da ben oltre venti anni. Sussistono pertanto tutti i requisiti previsti dalla legge per richiedere l'accertamento della intervenuta usucapione e di conseguenza l'acquisto della proprieta' del bene immobile sopra descritto in favore dei ricorrenti in parti uguali tra loro. Come e' noto, per la configurabilita' del possesso per usucapione e' necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, anche se nel caso di specie da parte dei ricorrenti e' avvenuto ininterrottamente dal 1979. Tale appunto e' il potere posto in essere dai ricorrenti, che hanno sempre utilizzato l'immobile adibito ad abitazione di cui si chiede accertarsi l'intervenuta usucapione, non riconoscendo sugli stessi altrui diritti. E' in giurisprudenza e' pacifico e costante che l'acquisto della proprieta' di un bene per usucapione ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto di parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisca a lui nell'utilizzazione di essa. (Cass. Civ. n. 1538/1967; Cass. Civ n. 4807/1992). Tutto cio' premesso i ricorrenti come sopra difesi e rappresentati ricorrono affinche' il Tribunale adito, vista la documentazione allegata, le eventuali informazioni testimoniali raccolte, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 346/1976 vogli autorizzare la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto ai soggetti intestatari dei beni immobili per cui e' causa, nonche' accertare e dichiarare che il bene immobile al presente ricorso sito nel comune montano di Mezzoldo localita' Fraccia - catasto terreni, foglio 9 mappale 301 (sub. 1-2-4) e' di esclusiva proprieta' degli odierni ricorrenti per quote uguali tra loro pari a ¼ ciascuno per intervenuta usucapione ai sensi della Legge n. 346/76 e conseguentemente disporre la trascrizione dell'emanando decreto con ogni piu' ampio esonero da ogni responsabilita' per il Conservatore dei registri Immobiliari competente per territorio. Con espresso avvertimento che chiunque vi abbia interesse puo' proporre opposizione alla presente richiesta di riconoscimento di proprieta' ai sensi del terzo comma art. 3 della Legge 10 maggio 1976 n. 346, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di affissione all'Albo del Comune di Mezzoldo e del Tribunale di Bergamo o dalla data di notifica del presente ricorso. Con riserva di richiedere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. a seguito dell'emissione del decreto di comparizione da parte del Giudice designando. In via istruttoria si producono: - Procura ad litem dei 4 ricorrenti; 1)Planimetria e sezioni dell'immobile; 2)Domanda di concessione edilizia; 3)Visure catastali su comune di Mezzoldo del medesimo bene immobile foglio 9 mappale . 301 sub. 1-2-4; 4)Verbale Organismo di Mediazione n. 101/2018. Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori, ove necessario ai fini dell'istruttoria e in caso di opposizione. Spese e competenze di lite nei confronti di chiunque dovesse opporsi. Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore della presente causa e' di euro 26.000,00 e sconta un contributo di euro 237,00. Bergamo 15 maggio 2024 TRIBUNALE DI BERGAMO 4609/2024 IL GIUDICE Letto il ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. depositato in data 30/7/2024; visto l'art. 3 della l. 346/1976; dispone che una copia del ricorso venga affissa unitamente al presente decreto nell'albo del Tribunale di Bergamo ed in quello del Comune di Mezzoldo (BG) per novanta giorni; che una copia del ricorso sia pubblicata per estratto unitamente al presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; che una copia del ricorso sia notificata unitamente al presente decreto a coloro che dai registri immobiliare figurino titolari di diritti reali sugli immobili e a coloro che nel ventennio antecedente alla presentazione del ricorso abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprieta' o altri diritti reali di godimento sugli immobili descritti in ricorso; avverte che contro la richiesta di riconoscimento e' ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione oppure dalla data di notifica. Bergamo, 12/09/2024 avv. Nicola Offredi Geddo TX25ABM3504