SKI B A0 S.R.L.
Sede: Foro Buonaparte, 60 - 20121 Milano (MI)
Partita IVA: 11412940964

(GU Parte Seconda n.38 del 29-3-2025)

 
  Estratto del Decreto Direttoriale n. 55/04/2025 del 10 marzo 2025 
 

  N°55/04/2025 
  Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 
  Dipartimento per l'Energia 
  Direzione  Generale  Fonti  energetiche  e  Titoli  Abilitativi  IL
DIRETTORE GENERALE 
  VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n.  7,  concernente  misure
urgenti per garantire la sicurezza del sistema  elettrico  nazionale,
convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, 
  n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al  quale  gli
impianti di produzione di energia elettrica di  potenza  superiore  a
300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in
aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare
all'interno di centrali  superiori  ai  300  MW  termici,  nonche'  i
relativi interventi di modifica, sono dichiarati  opere  di  pubblica
utilita'  e  soggetti  ad  autorizzazione   unica   che   sostituisce
autorizzazioni, concessioni e atti di  assenso  comunque  denominati,
previsti dalle norme vigenti; 
  VISTO il Decreto-legge 18 febbraio  2003,  n.  25,  convertito  con
modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83,  e  s.m.i.,  recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  oneri  generali  del  sistema
elettrico  e  di  realizzazione,   potenziamento,   utilizzazione   e
ambientalizzazione di impianti termoelettrici; 
  VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239,  e  s.m.i.,  concernente  il
riordino del settore  energetico  e  la  delega  al  Governo  per  il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; 
  VISTI il Decreto Interministeriale del  18  settembre  2006,  cosi'
come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e  del  30
dicembre 2022,  e  la  Circolare  ministeriale  del  4  maggio  2007,
concernenti  la  regolamentazione  del  contributo  dovuto   per   le
attivita' istruttorie del Ministero dello  Sviluppo  economico,  oggi
Ministero dell'Ambiente e della  sicurezza  energetica  (ex  art.  1,
comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.); 
  VISTO il Decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  s.m.i.,
recante norme in materia ambientale; 
  VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed
integrato  il  Decreto-  legge  7  febbraio  2002,  n.  7  e  s.m.i.,
introducendo  l'acquisizione  dell'intesa   regionale   su   proposta
ministeriale; 
  VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante  nuove  norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai
documenti amministrativi; 
  VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre  2011,  n.  159  e  s.m.i.
recante Codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia; 
  VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003,  n.  239  e  s.m.i.  recante
disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale
e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare: 
  - l'art. 1 quater,  comma  1,  secondo  il  quale  l'autorizzazione
rilasciata ai sensi  del  decreto-  legge  7  febbraio  2002,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile  2002,  n.  55,
ovvero del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 febbraio 1998, 
  n.  53,  concernente  la  realizzazione  o  il  ripotenziamento  di
centrali termoelettriche di  potenza  superiore  a  300  MW  termici,
decade ove il titolare dell'autorizzazione,  entro  dodici  mesi  dal
momento  in  cui  il  provvedimento  di  autorizzazione  e'  divenuto
inoppugnabile, a seguito della definizione di  eventuali  ricorsi  in
sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di
realizzazione dell'iniziativa; 
  - l'art. 1 quater, comma 2, in cui e' stabilito che il  termine  di
cui  al  comma  1  si  intende  al  netto  dei  tempi  necessari  per
l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni
relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di
forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione  ha  l'obbligo  di
segnalare e documentare; 
  VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,  che,  modificando  le
attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30
luglio 1999, n.  300  e  s.m.i.,  ha  istituito  il  Ministero  della
Transizione Ecologica  trasferendo  a  quest'ultimo  le  funzioni  in
materia  di  energia  di  competenza  del  Ministero  dello  Sviluppo
economico; 
  VISTO altresi' il Decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  recante
"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri" e, nello  specifico,  l'articolo  4  che  prevede  che  il
Ministero della Transizione Ecologica assuma la  nuova  denominazione
di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; 
  VISTO  il  Decreto-legge  n.  13  del  24  febbraio  2023,  recante
"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di  coesione  e  della  politica  agricola  comune"  convertito   con
modifiche dalla legge n. 41  del  21  aprile  2023,  privo  di  norme
transitorie e quindi immediatamente cogenti anche per i  procedimenti
in corso, ed, in particolare, l'articolo 47, comma 3-bis secondo  cui
i sistemi di accumulo elettrochimico  stand  alone  sono  autorizzati
secondo le disposizioni dell'art. 12 del d.lgs.  n.387/2003  che  non
prevede il rilascio dell'Intesa Regionale; 
  VISTO il decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387  recante
"Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita'"; 
  VISTO il Decreto legislativo  25  novembre  2024,  n.  190  recante
"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, in attuazione  dell'articolo  26,  commi  4  e  5,
lettera  b)  e  d),  della  legge  5  agosto  2022,  n.  118"  e,  in
particolare, l'articolo 15, comma 2, che prevede l'applicazione della
previgente normativa di cui al Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7  e
all'articolo 12 del decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,
alle procedure in corso; 
  VISTA la nota pec acquisita al prot. MASE n. 0107335 del  3  luglio
2023 con cui la Societa' SKI B A0 S.r.l. (di seguito: il Proponente),
ai  sensi  del  DL  7/2002  e  s.m.i.,  ha  presentato   istanza   di
autorizzazione per la realizzazione di un  impianto  BESS  denominato
"Accumulo Palmori", sito nel Comune  di  Lucera  (FG),  in  localita'
"Palmori", di potenza  pari  a  18  MW  e  delle  relative  opere  di
connessione e ha allegato le quietanze  di  pagamento,  ai  fini  del
versamento del contributo di cui al combinato disposto  dell'art.  1,
comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto
Interministeriale  18  settembre  2006,  cosi'  come  modificato  con
successivo Decreto del  9  novembre  2016,  nonche'  della  Circolare
ministeriale del 4 maggio 2007; 
  DATO ATTO che con la sopracitata nota il Proponente ha trasmesso il
cronoprogramma  delle  attivita',  secondo  il  quale  i  lavori   di
realizzazione avranno una durata di circa 58 settimane; 
  PRESO ATTO che, secondo il progetto presentato con l'istanza del  3
luglio 2023, il sistema di accumulo di energia elettrica  di  potenza
pari a 18 MW sara' realizzato in  un'area  agricola  della  localita'
Palmori nel Comune di Lucera (FG), e comprende la realizzazione di: 
  - impianto storage, che consiste dei seguenti elementi principali: 
  n. 1 cabina generale di raccolta e controllo; 
  n. 3 container trasformatori da 6,88 MVA; 
  n. 90 container batterie con capacita' di 1 MWh; 
  n. 30 DC Box ciascuno con 5 PCS; 
  n. 24 trasformatori ausiliari da 210 KVA; 
  n. 3 container ad uso magazzino, pezzi di ricambio e vano tecnico; 
  - opere di connessione, che consistono di: 
  cavidotto MT a 30 kV interrato della lunghezza di circa 1.200 metri
dall'impianto  BESS  alla  stazione  di  trasformazione   utente   in
condivisione; 
  Stazione 30/150 kV utente in condivisione  con  le  societa'  SOLAR
CENTURY, FVGC 9 S.r.l e SKI 05 S.r.l.; 
  collegamento in antenna a 150 kV alla sezione 150 kV di  una  nuova
stazione  di  trasformazione  380/150  kV  che  sara'   inserita   in
entra-esce alla linea 380 kV "Foggia- San Severo". 
  stallo a 150 kV all'interno della nuova stazione  Terna  (opera  di
rete) gia' autorizzata con D.D. n. 191 del 07/10/2021; 
  CONSIDERATO che per il progetto non sono state  attivate  procedure
di valutazione ambientale poiche',  sulla  base  delle  modifiche  al
Decreto-legge  n.  7/2002,  introdotte  dall'articolo  31,  comma  1,
lettera a) del D.L. 77/2021 del  31  maggio  2021,  la  tipologia  di
realizzazione prevista non rientra tra le opere di  cui  all'allegato
II e II bis del D.lgs. 152/06 e pertanto non deve  essere  sottoposta
alle procedure di VIA ne' di Verifica di assoggettabilita' a VIA; 
  VISTA la nota prot. MASE n. 0158236 del 04.10.2023, con cui  questa
Amministrazione, a seguito della verifica dei  requisiti  tecnici  ed
amministrativi minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza: 
  ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai  sensi
e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7  della  Legge  7
agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto- legge 7 febbraio 2002,
n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la  realizzazione
di un impianto BESS denominato "Accumulo Palmori", sito nel Comune di
Lucera (FG), in localita' "Palmori", di potenza pari a 18 MW e  delle
relative opere di connessione; 
  ha indetto la conferenza di  servizi  in  modalita'  decisoria,  ai
sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.; 
  RICHIAMATE le note prott. MASE  n.  0192129  del  24.11.2023  e  n.
0126119 del 09.07.2024 con cui questa Amministrazione ha provveduto a
convocare in Conferenza di servizi ulteriori enti che per mero errore
materiale non  erano  stati  precedentemente  coinvolti,  concedendo,
quindi, ulteriori 45 giorni per l'espressione dei relativi pareri; 
  VISTA la nota prot. MASE n. 0206187 del 12 novembre 2024 con cui il
Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la
conclusione positiva della conferenza sopracitata (Allegato 1); 
  CONSIDERATO  in  particolare  che,  nella  predetta  nota,   questa
Amministrazione  ha  ritenuto  di  poter  concludere   positivamente,
ritenendo che il parere negativo  della  Soprintendenza  Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le  Province  di  Barletta-Andria-Trani  e
Foggia espresso nota prot.  n.  MIC_MIC_SABAP-FG_28/11/2023_0013098-P
acquisita al prot. MASE  n.  0193645  del  28.11.2023,  possa  essere
superato alla luce di quanto dichiarato dal Proponente  con  la  nota
pec acquisita al prot. MASE n. 0154443 del 23.08.2024; 
  CONSIDERATO che, durante la Conferenza di Servizi, con  nota  prot.
0000887  del  05.01.2024,  acquisita  al  prot.   MASE   n.   0002416
dell'08.01.2024, il IV Settore - Opere  Pubbliche,  Pianificazione  e
Programmazione Territoriale, Attivita' Produttive, Edilizia  Pubblica
e  Privata  del  Comune  di  Lucera  ha  espresso  parere  favorevole
condizionato al rispetto di prescrizioni; 
  VISTO che alcune delle condizioni formulate nel citato  parere  del
Comune di Lucera si intendono relative  alla  definizione  di  misure
compensative  e  di  riequilibrio  ambientale  ed   altre   risultano
prescrizioni   di   carattere   generico   o   che   non   consentono
l'individuazione di  attivita'  specifiche  ai  fini  della  verifica
dell'ottemperanza; 
  CONSIDERATO che, a seguito della citata nota di  conclusione  della
conferenza di servizi, e' pervenuta la nota acquisita al  prot.  MASE
n. 18884 del 03.02.2025 con cui il  Proponente,  con  riferimento  al
summenzionato parere del 05.01.2024 del  Comune  di  Lucera  ed  alle
prescrizioni in esso formulate: 
  - ha rappresentato che le Linee Guida di  cui  al  D.M.  10.09.2010
citato dal Comune non risultano applicabili  al  caso  di  specie  in
quanto riferite esclusivamente alle procedure  di  autorizzazione  di
impianti alimentati da fonti rinnovabili, tra i quali non rientra  la
categoria degli impianti di accumulo elettrochimico; 
  - ha chiesto che la  prescrizione  relativa  al  riconoscimento  di
misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi  del  D.M.
10.09.2010 non sia riprodotta  nel  provvedimento  di  autorizzazione
unica, in quanto non prevista e  non  conforme  al  quadro  normativo
applicabile; 
  -  si  e'  impegnato  a  dialogare  con  il  medesimo  Comune   per
identificare e  proporre,  nel  limite  delle  proprie  possibilita',
eventuali interventi  di  sostenibilita'  ambientale  e/o  sociale  a
beneficio e con il coinvolgimento della comunita' locale; 
  RITENUTO di dover stralciare dal quadro prescrittivo  definito  dal
Comune di Lucera le prescrizioni richiamate ai punti  precedenti  dal
momento che: 
  - eventuali misure  compensative  sono  da  ritenersi  estranee  al
procedimento autorizzativo e non  possono  costituire  condizioni  al
rilascio di pareri, nulla osta e altri atti  di  assenso  nell'ambito
del procedimento unico; 
  -  alcune  risultano  avere  carattere  generico  o  tale  da   non
consentire l'individuazione di attivita'  specifiche  ai  fini  della
verifica dell'ottemperanza; 
  CONSIDERATO che,  in  seguito  alla  comunicazione  di  conclusione
favorevole della Conferenza  di  servizi,  non  e'  pervenuta  alcuna
opposizione  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi
dell'art. 14 quinquies comma 1 della  l.  n.  241/1990  da  parte  di
Amministrazioni  dissenzienti  preposte   alla   tutela   ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o  alla  tutela  della
salute e della pubblica incolumita' dei cittadini; 
  CONSIDERATO  che,  con  specifico  riferimento  alla  procedura  di
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R.
327/2001, in seguito alla nota pec acquisita al prot. MASE n. 0167879
del  19.10.2023,  con  cui  il  Proponente  ha  trasmesso  il   piano
particellare di esproprio e richiesto  contestualmente  l'apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio, questa Divisione, responsabile
del procedimento, con nota prot. MASE n. 0052709 del  19.03.2024,  ha
provveduto ad avviare la  relativa  procedura  ai  sensi  del  D.P.R.
327/2001, precisando le diverse modalita' di applicazione della norma
in base al numero dei soggetti coinvolti e chiedendo al Proponente di
provvedere  agli  obblighi  di  pubblicita'  previsti  per  il   caso
specifico; 
  CONSIDERATO altresi' che, con nota pec acquisita al prot.  MASE  n.
0165293 del 12.09.2024,  il  Proponente  ha  trasmesso  la  relazione
conclusiva con cui e' stata data evidenza dell'adempimento delle fasi
di pubblicita' previste e, nel caso specifico,  e'  stato  comunicato
che durante il procedimento: 
  e' pervenuta una comunicazione di opposizione  alla  procedibilita'
dell'istanza di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o
imposizione di servitu' ai sensi del D.P.R. 327/2001; 
  il  Proponente  ha  fornito   riscontro   alla   comunicazione   di
opposizione  mediante  nota  di  chiarimenti  nella  quale  e'  stato
altresi'  comunicato   che   le   opportune   valutazioni   ai   fini
dell'individuazione dell'importo da offrire a  titolo  di  indennita'
provvisoria  saranno  svolte  successivamente   all'apposizione   del
vincolo espropriativo  e  alla  dichiarazione  di  pubblica  utilita'
secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 1 del d.P.R. n. 327/2001. 
  DATO ATTO che, secondo il  progetto  presentato,  il  sistema  BESS
sara'  connesso  alla  Rete   elettrica   nazionale   (RTN)   tramite
collegamento in antenna a 150 kV alla sezione 150  kV  di  una  nuova
stazione  di  trasformazione  380/150  kV  che  sara'   inserita   in
entra-esce alla linea 380 kV "Foggia-San Severo", come  da  benestare
tecnico di Terna, codice pratica n. 202101131,  confermato  con  nota
acquisita al prot. MASE n. 0187921 del 20.11.2023; 
  CONSIDERATO che: 
  - con nota pec acquisita al prot. MASE n. 0208535 del 14.11.2024 il
Proponente  ha  trasmesso  la  documentazione  antimafia   ai   sensi
dell'art. 85 del Decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  e
s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193; 
  - ai fini  dell'acquisizione  della  comunicazione  antimafia,  con
prot. BDNA prot. 0366512_20241118 del 18.11.2024 sono stati  inseriti
nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione  Antimafia  del
Ministero dell'Interno i dati ai fini della disciplina  antimafia  ai
sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193; 
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto
Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il  termine  di
cui al comma 4 del medesimo art. 88 e' possibile procedere  anche  in
assenza   della   comunicazione   antimafia,   previa    acquisizione
dell'autocertificazione di  cui  all'art.  89  del  medesimo  Decreto
Legislativo; 
  DATO ATTO che con la citata nota pec acquisita  al  prot.  MASE  n.
0208535  del  14.11.2024  il   Proponente   ha   trasmesso   apposita
autocertificazione ai sensi del succitato art. 89; 
  VISTA la nota allegata alla citata istanza del 03.07.2023, con  cui
la Societa' SKI B A0 S.r.l. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con
riferimento alla clausola antipantouflage ai  fini  dell'applicazione
dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e  s.m.i.
"[...] di  non  aver  concluso  contratti  di  lavoro  subordinato  o
autonomo e comunque non aver attribuito incarichi  ad  ex  dipendenti
che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per  conto  di
pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio  successivo
alla cessazione  del  rapporto,  e  quindi:  di  non  trovarsi  nelle
condizioni di cui al comma 16-ter  dell'art.53  del  Dlgs.165/2001  e
s.m.i., che cosi' recita: "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per  conto
delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma2, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla  cessazione  del  rapporto  di
pubblico impiego,  attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i
soggetti   privati   destinatari   dell'attivita'   della    pubblica
amministrazione svolta attraverso  i  medesimi  poteri.  I  contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di  quanto  previsto
dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati
che li hanno conclusi o conferiti di  contrattare  con  le  pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione
dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."; 
  PRESO ATTO che l'istanza e' finalizzata a ottenere l'autorizzazione
unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che
l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare  l'intervento,
in conformita' al progetto approvato  dalla  Conferenza  di  Servizi,
come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni; 
  CONSIDERATO  che  la  verifica  di  ottemperanza   alle   eventuali
prescrizioni  compete  alle  stesse  Amministrazioni  che  le   hanno
espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto; 
  VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli
acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge
7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
  CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni
e dei soggetti convocati a partecipare alla  suddetta  Conferenza  di
Servizi e' intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e  s.m.i.,  quale
parere favorevole o nulla osta; 
  RITENUTO quindi di poter procedere al rilascio  dell'Autorizzazione
unica sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento; 
  RICHIAMATI i pareri/nulla-osta acquisiti nel corso del procedimento
ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n.  241/90  e
s.m.i, indicati nella nota di chiusura allegata ed  alla  luce  della
positiva conclusione dell'istruttoria; 
  D E C R E T A 
  Art. 1 Autorizzazione 
  1. La Societa' SKI B A0 S.r.l. avente sede in Via  Caradosso,  9  -
CAP 20123 - Milano (MI) - codice  fiscale/p.iva  n.  12655890965,  e'
autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7  febbraio
2002,  n.  7,  conv.  con  mod.  dalla  L.  55/2002  e  s.m.i.,  alla
realizzazione di un impianto BESS denominato "Accumulo Palmori", sito
nel Comune di Lucera (FG), in localita' "Palmori", di potenza pari  a
18 MW e delle relative opere di connessione, come specificato  ed  in
conformita' al progetto preliminare presentato con l'istanza  di  cui
alla nota pec acquisita al prot. MASE n. 0107335 del 03.07.2023. 
  2. La societa' SKI B A0 S.r.l.  e'  autorizzata  a  richiedere,  ai
sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti  per
l'occupazione  d'urgenza  preordinata  all'espropriazione,   per   la
costituzione del diritto di servitu' e per  l'occupazione  temporanea
delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto,  le
quali, ai sensi dell'art.  1  della  legge  9  aprile  2002,  n.  55,
costituiscono opere di pubblica utilita'. 
  3. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con
i proprietari delle aree interessate,  l'emanazione  del  decreto  di
esproprio e di costituzione di servitu' sulle aree interessate  dalle
opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in  cui  diventa
efficace il presente provvedimento, ai sensi e  per  gli  effetti  di
quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001. 
  4. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' condizionata dal  rispetto
di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al  successivo  articolo
4,  formulate  dalle  Amministrazioni  interessate  nel   corso   del
procedimento. 
  5.  La  presente  autorizzazione  e'  rilasciata  sotto  condizione
risolutiva e sara' revocata ai sensi dell'art. 88, comma  4-bis,  del
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  e  s.m.i.  in  caso  di
comunicazione antimafia interdittiva. 
  Art. 2 Progettazione delle opere 
  1. La realizzazione degli  interventi  avviene  in  conformita'  al
progetto  definitivo,  predisposto  in  coerenza  con   il   progetto
preliminare presentato dalla Societa' SKI B A0 S.r.l.  con  l'istanza
di cui all'art. 1, comma 1,  integrato  con  le  eventuali  modifiche
necessarie  ad   ottemperare   alle   prescrizioni   espresse   dalle
Amministrazioni interessate,  elencate  nel  successivo  articolo  4,
rilasciate durante la Conferenza di Servizi. 
  2. In caso di necessita' di varianti  al  progetto  definitivo,  da
effettuare anche in corso d'opera, non rientranti  nella  fattispecie
di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120  del
11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per  il  recepimento  delle
prescrizioni di cui all'art. 4, la Societa' SKI B A0 S.r.l. e' tenuta
a presentare relativa istanza alla ex Divisione IV  -  Infrastrutture
energetiche della  Direzione  Generale  Fonti  energetiche  e  Titoli
Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i. 
  3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto,
la Societa' SKI B A0 S.r.l. provvede a trasmettere copia del progetto
esecutivo "come costruito" alla Direzione Generale Fonti  energetiche
e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente  e  della  Sicurezza
Energetica, alla Regione Puglia, al Comune di Lucera (FG)  nonche'  a
tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne  facessero
esplicita richiesta. 
  4.  Qualora  alcune  parti  di  impianto  necessitino   di   essere
realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del
progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma
precedente,  si  intende  prorogato   fino   alla   data   del   loro
completamento. 
  Art. 3 Programma dei lavori 
  1. La Societa' SKI B A0  S.r.l.  e'  tenuta  a  inviare  preventiva
comunicazione  della  data  di  avvio   dei   lavori   al   Ministero
dell'Ambiente  e  della  Sicurezza  Energetica,  al  Ministero  della
cultura  e  alla  Soprintendenza  territorialmente   competente,   al
Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della
Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco  territorialmente
competente, alla Regione Puglia nonche' al  Comune  di  Lucera  (FG),
evidenziando lo stato d'ottemperanza  alle  prescrizioni  di  cui  al
successivo art. 4. 
  2. La comunicazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche a tutte le
Amministrazioni e/o  Enti  eventualmente  interessati  alla  verifica
d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4. 
  3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in  cui
il presente provvedimento di autorizzazione diviene  inoppugnabile  a
seguito   della   definizione   di   eventuali   ricorsi   in    sede
giurisdizionale. Detto termine deve intendersi  al  netto  dei  tempi
necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e  delle
autorizzazioni relative alle opere connesse e  di  eventuali  ritardi
dovuti a cause di forza maggiore che il titolare  dell'autorizzazione
ha l'obbligo di  segnalare  e  documentare  secondo  quanto  previsto
dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto-legge 29 agosto 2003,  n.
239 e s.m.i. 
  4. La Societa' SKI B A0 S.r.l. e' tenuta a realizzare le  attivita'
autorizzate in conformita' al cronoprogramma presentato, ovvero entro
58 settimane dalla data di avvio lavori di cui al comma 1. 
  5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al
comma 4, la Societa'  SKI  B  A0  S.r.l.  e'  tenuta  a  formalizzare
apposita richiesta di proroga alla ex Divisione IV  -  Infrastrutture
energetiche della  Direzione  Generale  Fonti  energetiche  e  Titoli
Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. 
  Art. 4 Prescrizioni 
  1. La Societa'  SKI  B  A0  S.r.l.  e'  tenuta  al  rispetto  delle
prescrizioni  di   cui   ai   successivi   commi,   formulate   dalle
Amministrazioni   interessate   che,   se   non    diversamente    ed
esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica  del  loro  esatto
adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme
tutte le prescrizioni dettate da  Amministrazioni,  Enti  e  soggetti
competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e  derivanti  da
nulla osta, pareri e atti di assenso  comunque  denominati  acquisiti
nel corso del procedimento e non puntualmente elencate  nel  presente
articolo. 
  2. La Societa' SKI B A0 S.r.l. e' tenuta a comunicare al  Ministero
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Fonti
energetiche e Titoli Abilitativi: 
  a) l'avvenuto deposito del  progetto  definitivo,  sulla  cui  base
verranno  eseguite  le  operazioni  autorizzate   con   il   presente
provvedimento, presso gli uffici comunali competenti  in  materia  di
edilizia unitamente al progetto di rimessa in  pristino  dello  stato
dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto; 
  b) il nominativo del direttore dei lavori  responsabile,  ai  sensi
delle norme  vigenti,  della  conformita'  delle  opere  al  progetto
definitivo presentato; 
  c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla
conclusione  delle   verifiche   di   ottemperanza   delle   suddette
prescrizioni, la Societa' SKI B A0 S.r.l. e' tenuta a trasmettere  al
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  Energetica,  al  Ministero
della  Cultura  e  alla  Soprintendenza  archeologia,  belle  arti  e
paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno,  al
Ministero  della  Salute,  al  Ministero  della  Difesa,  al  Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonche'
alla Regione Puglia, al Comune di Lucera (FG) un rapporto concernente
lo   stato   dell'intervento   realizzato   e   l'ottemperanza   alle
prescrizioni di cui al presente articolo, nel  formato  approvato  da
questa  medesima  Direzione  generale  con  nota   n.   0018393   del
05/11/2007. 
  4. La Societa' SKI B A0 S.r.l. e' tenuta al rispetto delle seguenti
prescrizioni/condizioni  previste  da   enti/societa'/amministrazioni
intervenuti  nel  procedimento  autorizzativo,   che   si   ritengono
vincolanti per la validita' della presente autorizzazione: 
  a) Prescrizioni del Settore Viabilita' della Provincia di Foggia: 
  i. gli accessi sono disciplinati dal "Codice della  strada"  e  dal
"Regolamento  per   l'applicazione   del   canone   patrimoniale   di
concessione,  autorizzazione  o  esposizione   pubblicitaria"   della
Provincia di Foggia; 
  ii. deve essere redatto un elaborato che descriva le  modalita'  di
ripristino dello stato dei luoghi; 
  iii. l'autorizzazione ad eseguire le opere nelle fasce di  rispetto
stradale  potra'  essere  emessa  solo  a  seguito   di   un'apposita
istruttoria, in cui viene accertata l'esistenza di tutte le  garanzie
previste e disciplinate dalle leggi  e  dai  regolamenti  vigenti.  I
modelli delle istanze predisposti dall'Ente e'  possibile  scaricarli
dal sito istituzionale al seguente link: 
  https://www.provincia.foggia.it/AUTORIZZAZIONI-CONCESSIONI-E-
TRASPORTIECCEZIONALI 
  b) Prescrizioni del Comando Vigili del Fuoco di Foggia: 
  i. predisporre un dispositivo che  permetta  l'inserimento  di  una
sonda,  da  parte  delle  squadre  di  soccorso,  che   consenta   il
campionamento dei gas infiammabili nella zona  superiore  del  volume
interno del container ESS; 
  ii. predisporre un dispositivo di  contenimento  degli  effetti  di
sovrappressione all'interno del container; 
  iii. misure di sicurezza tali da garantire  che  l'incendio  di  un
container non si propaghi  ad  altri  (distanze  di  sicurezza,  muri
tagliafuoco..); 
  iv. predisporre specifiche procedure di intervento in funzione  dei
prevedibili scenari incidentali. 
  c) Prescrizioni Ufficio Filiera e servizi Gas  Naturale  -  Energia
Elettrica della Direzione Accise  dell'Agenzia  delle  Dogane  e  dei
Monopoli: 
  i. per la verifica del corretto assetto  fiscale  dell'impianto  e'
necessario che vengano specificate le utenze associate al sistema  di
accumulo,   distinguendo   quelle    strettamente    necessarie    al
funzionamento degli apparati e precisando se  esse  siano  sottese  a
distinta fornitura o derivate dai quadri dell'impianto medesimo; 
  ii. dovra' essere univoca la discriminazione di  eventuali  consumi
sottoposti  a  trattamenti  fiscali  differenti.  Tali   utenze,   se
insistenti sulla stessa rete dovranno quindi essere contabilizzate da
appositi e separati sistemi di misura, o, in alternativa, collegate a
linea indipendente dal BESS; 
  iii. prima della messa in esercizio la Societa'  dovra'  assicurare
che: 
  • siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle  vigenti
norme metriche, ai fini dell'accertamento  quantitativo  dell'energia
elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in
prelievo; 
  • siano definite le modalita' operative di  gestione  dell'impianto
e, in particolare, venga predisposto un idoneo sistema  di  controllo
locale e da remoto  che  consenta  altresi'  la  registrazione  degli
eventi; 
  • siano specificate le utenze associate  al  sistema  di  accumulo,
distinguendo quelle strettamente necessarie  al  funzionamento  degli
apparati, specificando se esse siano sottese a distinta  fornitura  o
siano derivate dai quadri dell'impianto medesimo; 
  • sia prevista  l'installazione  di  strumenti  di  misura  per  la
discriminazione di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali
differenti; 
  • siano adempiuti gli obblighi e ogni  altra  previsione  contenuti
nel D.  Lgs.  26.10.1995,  n.  504  di  cui  al  Titolo  II  (Energia
elettrica) del Testo Unico Accise, per quanto applicabili al caso  di
specie, acquisendo il codice ditta per l'officina  elettrica  di  che
trattasi. 
  d) Prescrizioni del Settore  Opere  Pubbliche  -  Pianificazione  e
Programmazione  Territoriale  -  Attivita'  Produttive   -   Edilizia
Pubblica e Privata del Comune di Lucera: 
  i.  in  fase  di  cantiere  dovranno  essere  attuati   tutti   gli
accorgimenti volti a minimizzare l'emissione  di  polveri:  imponendo
basse velocita' dei mezzi; utilizzando acqua per bagnare le  aree  di
lavoro e  le  strade;  le  piste  saranno  inoltre  rivestire  da  un
materiale inerte a granulometria grossolana che limitera' l'emissione
di polveri; 
  ii. durante la fase di cantiere e di  dismissione,  per  evitare  o
limitare il disturbo indotto per emissioni acustiche e di  vibrazioni
ai residenti nelle  aree  limitrofe,  si  evitera'  l'esecuzione  dei
lavori o il transito degli automezzi durante le ore di riposo; 
  iii. le medesime BESS a fine  vita  dovranno  essere  adeguatamente
trattate e smaltire presso appositi siti  ai  sensi  della  normativa
vigente; 
  iv. le aree che saranno sottratte all'attuale uso durante  le  fasi
di  cantiere  saranno  ripristinate  come  ante  operam,   attraverso
interventi di  ripristino  ambientale;  in  condizioni  di  esercizio
resteranno  non  fruibili  solamente   alcune   aree   necessarie   e
corrispondenti al buffer attorno alla base dell'impianto; 
  v. le superfici necessarie allo stoccaggio momentaneo dei materiali
saranno quelle minime indispensabili, evitando occupazioni  superflue
di suolo; 
  vi. al termine della vita  utile  dell'impianto  si  procedera'  al
ripristino morfologico, alla stabilizzazione  ed  all'inerbimento  di
tutte le aree soggette  a  movimento  terra  e  al  ripristino  della
viabilita'  pubblica   e   privata,   utilizzata   ed   eventualmente
danneggiata  in  seguito  alle  lavorazioni;  inoltre,  in  fase   di
dismissione dell'impianto per le fondazioni si  prevede  il  rinterro
totale dello stesso e la riprofilatura della sezione di scavo con  le
aree circostanti; 
  vii. la  viabilita'  di  servizio  non  dovra'  essere  finita  con
pavimentazione   stradale   bituminosa,   ma   dovra'   essere   resa
transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali, il tutto
al fine di una salvaguardia del paesaggio agricolo; 
  viii. deve essere  posta  attenzione  alla  stabilita'  dei  pendii
evitando attivita' che possono innescare fenomeni di erosione; 
  ix.  eventuale  occupazione  permanente  o  temporanea  di   suolo,
soprassuolo e sottosuolo appartenente  al  demanio  o  al  patrimonio
indisponibile  del  Comune  di  Lucera  e  che  comporti  o  meno  la
costruzione    di    manufatti,    e'    soggetta    a     preventiva
concessione/autorizzazione   da   parte   dell'Ente,    cosi'    come
disciplinato dal Regolamento Comu8nale per l'applicazione del  canone
unico patrimoniale approvato con deliberazione Consiliare n.  30  del
31.05.2022; 
  x. durante l'esecuzione delle opere sia  garantita  la  pubblica  e
privata incolumita' dei cittadini e l'esatta osservanza  delle  norme
di sicurezza; 
  xi. la societa' qualora  dovesse  ottenere  l'Autorizzazione  Unica
dovra' presentare al  comune  di  Lucera  una  relazione  descrittiva
asseverata con relativo elaborato  grafico  a  firma  di  un  tecnico
abilitato nella quale dovra' riportare le opere autorizzate ricadenti
su eventuali proprieta' di privati nel Comune di Lucera, indicando la
fascia di rispetto delle medesime opere (infrastrutture  interrate  e
cabine da realizzare). 
  e) Prescrizioni dell'Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata  e
Molise del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: 
  i. tutte le opere dovranno essere realizzate  in  conformita'  alla
normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata; 
  ii.  il  Nulla  Osta  e'  concesso  in  dipendenza   dell'atto   di
sottomissione redatto dalla Societa' SKI B A0 SRL e registrato presso
Agenzia delle Entrate di PISTOIA in data 16/11/2023 al n. 951/3 senza
alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e  fatti  salvi  i
diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico  dal  R.D.
n. 1775 dell'11/12/1933. 
  f) Prescrizioni del Centro SNAM Rete Gas S.p.A. di Foggia: 
  i. qualora venissero apportate modifiche  o  varianti  al  progetto
analizzato, e' necessario che Snam Rete Gas S.p.A.  venga  nuovamente
interessata affinche' possa valutare eventuali interferenze del nuovo
progetto con i propri impianti in esercizio; 
  ii. in prossimita' degli esistenti gasdotti  nessun  lavoro  potra'
essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione  di  Snam  Rete
Gas S.p.A. 
  Art. 5 Pubblicazione e ricorsi 
  1. La Societa' autorizzata  e'  tenuta  alla  pubblicazione  di  un
estratto del  presente  provvedimento  sulla  Gazzetta  Ufficiale  al
massimo  tre  mesi  dalla  data  di  ricevimento   del   decreto   di
autorizzazione. 
  2.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato  sul  sito  Internet  del
Ministero    dell'Ambiente    e    della     Sicurezza     Energetica
(http://www.mase.gov.it). 
  3.  Avverso  il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai  sensi  e  per
gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e  s.m.i.,
o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Capo  dello  Stato  nel
termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla  data
di pubblicazione di un suo Estratto sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni). 

              SKI B A0 S.r.l. - L'amministratore unico 
                           Filippo Meucci 

 
TX25ADA3207
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.