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Estratto del Decreto Direttoriale n. 55/04/2025 del 10 marzo 2025
N°55/04/2025
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi IL
DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure
urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale,
convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002,
n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli
impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a
300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in
aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare
all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonche' i
relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica
utilita' e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce
autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati,
previsti dalle norme vigenti;
VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con
modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante
disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema
elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e
ambientalizzazione di impianti termoelettrici;
VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il
riordino del settore energetico e la delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, cosi'
come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 30
dicembre 2022, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007,
concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le
attivita' istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi
Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1,
comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);
VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.,
recante norme in materia ambientale;
VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed
integrato il Decreto- legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i.,
introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta
ministeriale;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante
disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale
e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:
- l'art. 1 quater, comma 1, secondo il quale l'autorizzazione
rilasciata ai sensi del decreto- legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,
ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 1998,
n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di
centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici,
decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal
momento in cui il provvedimento di autorizzazione e' divenuto
inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in
sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di
realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1 quater, comma 2, in cui e' stabilito che il termine di
cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per
l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni
relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di
forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di
segnalare e documentare;
VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le
attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della
Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in
materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo
economico;
VISTO altresi' il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il
Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione
di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
VISTO il Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante
"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune" convertito con
modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023, privo di norme
transitorie e quindi immediatamente cogenti anche per i procedimenti
in corso, ed, in particolare, l'articolo 47, comma 3-bis secondo cui
i sistemi di accumulo elettrochimico stand alone sono autorizzati
secondo le disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. n.387/2003 che non
prevede il rilascio dell'Intesa Regionale;
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante
"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita'";
VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante
"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5,
lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" e, in
particolare, l'articolo 15, comma 2, che prevede l'applicazione della
previgente normativa di cui al Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7 e
all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
alle procedure in corso;
VISTA la nota pec acquisita al prot. MASE n. 0107335 del 3 luglio
2023 con cui la Societa' SKI B A0 S.r.l. (di seguito: il Proponente),
ai sensi del DL 7/2002 e s.m.i., ha presentato istanza di
autorizzazione per la realizzazione di un impianto BESS denominato
"Accumulo Palmori", sito nel Comune di Lucera (FG), in localita'
"Palmori", di potenza pari a 18 MW e delle relative opere di
connessione e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del
versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1,
comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto
Interministeriale 18 settembre 2006, cosi' come modificato con
successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonche' della Circolare
ministeriale del 4 maggio 2007;
DATO ATTO che con la sopracitata nota il Proponente ha trasmesso il
cronoprogramma delle attivita', secondo il quale i lavori di
realizzazione avranno una durata di circa 58 settimane;
PRESO ATTO che, secondo il progetto presentato con l'istanza del 3
luglio 2023, il sistema di accumulo di energia elettrica di potenza
pari a 18 MW sara' realizzato in un'area agricola della localita'
Palmori nel Comune di Lucera (FG), e comprende la realizzazione di:
- impianto storage, che consiste dei seguenti elementi principali:
n. 1 cabina generale di raccolta e controllo;
n. 3 container trasformatori da 6,88 MVA;
n. 90 container batterie con capacita' di 1 MWh;
n. 30 DC Box ciascuno con 5 PCS;
n. 24 trasformatori ausiliari da 210 KVA;
n. 3 container ad uso magazzino, pezzi di ricambio e vano tecnico;
- opere di connessione, che consistono di:
cavidotto MT a 30 kV interrato della lunghezza di circa 1.200 metri
dall'impianto BESS alla stazione di trasformazione utente in
condivisione;
Stazione 30/150 kV utente in condivisione con le societa' SOLAR
CENTURY, FVGC 9 S.r.l e SKI 05 S.r.l.;
collegamento in antenna a 150 kV alla sezione 150 kV di una nuova
stazione di trasformazione 380/150 kV che sara' inserita in
entra-esce alla linea 380 kV "Foggia- San Severo".
stallo a 150 kV all'interno della nuova stazione Terna (opera di
rete) gia' autorizzata con D.D. n. 191 del 07/10/2021;
CONSIDERATO che per il progetto non sono state attivate procedure
di valutazione ambientale poiche', sulla base delle modifiche al
Decreto-legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1,
lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di
realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato
II e II bis del D.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta
alle procedure di VIA ne' di Verifica di assoggettabilita' a VIA;
VISTA la nota prot. MASE n. 0158236 del 04.10.2023, con cui questa
Amministrazione, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed
amministrativi minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza:
ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7
agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto- legge 7 febbraio 2002,
n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione
di un impianto BESS denominato "Accumulo Palmori", sito nel Comune di
Lucera (FG), in localita' "Palmori", di potenza pari a 18 MW e delle
relative opere di connessione;
ha indetto la conferenza di servizi in modalita' decisoria, ai
sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.;
RICHIAMATE le note prott. MASE n. 0192129 del 24.11.2023 e n.
0126119 del 09.07.2024 con cui questa Amministrazione ha provveduto a
convocare in Conferenza di servizi ulteriori enti che per mero errore
materiale non erano stati precedentemente coinvolti, concedendo,
quindi, ulteriori 45 giorni per l'espressione dei relativi pareri;
VISTA la nota prot. MASE n. 0206187 del 12 novembre 2024 con cui il
Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la
conclusione positiva della conferenza sopracitata (Allegato 1);
CONSIDERATO in particolare che, nella predetta nota, questa
Amministrazione ha ritenuto di poter concludere positivamente,
ritenendo che il parere negativo della Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e
Foggia espresso nota prot. n. MIC_MIC_SABAP-FG_28/11/2023_0013098-P
acquisita al prot. MASE n. 0193645 del 28.11.2023, possa essere
superato alla luce di quanto dichiarato dal Proponente con la nota
pec acquisita al prot. MASE n. 0154443 del 23.08.2024;
CONSIDERATO che, durante la Conferenza di Servizi, con nota prot.
0000887 del 05.01.2024, acquisita al prot. MASE n. 0002416
dell'08.01.2024, il IV Settore - Opere Pubbliche, Pianificazione e
Programmazione Territoriale, Attivita' Produttive, Edilizia Pubblica
e Privata del Comune di Lucera ha espresso parere favorevole
condizionato al rispetto di prescrizioni;
VISTO che alcune delle condizioni formulate nel citato parere del
Comune di Lucera si intendono relative alla definizione di misure
compensative e di riequilibrio ambientale ed altre risultano
prescrizioni di carattere generico o che non consentono
l'individuazione di attivita' specifiche ai fini della verifica
dell'ottemperanza;
CONSIDERATO che, a seguito della citata nota di conclusione della
conferenza di servizi, e' pervenuta la nota acquisita al prot. MASE
n. 18884 del 03.02.2025 con cui il Proponente, con riferimento al
summenzionato parere del 05.01.2024 del Comune di Lucera ed alle
prescrizioni in esso formulate:
- ha rappresentato che le Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010
citato dal Comune non risultano applicabili al caso di specie in
quanto riferite esclusivamente alle procedure di autorizzazione di
impianti alimentati da fonti rinnovabili, tra i quali non rientra la
categoria degli impianti di accumulo elettrochimico;
- ha chiesto che la prescrizione relativa al riconoscimento di
misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi del D.M.
10.09.2010 non sia riprodotta nel provvedimento di autorizzazione
unica, in quanto non prevista e non conforme al quadro normativo
applicabile;
- si e' impegnato a dialogare con il medesimo Comune per
identificare e proporre, nel limite delle proprie possibilita',
eventuali interventi di sostenibilita' ambientale e/o sociale a
beneficio e con il coinvolgimento della comunita' locale;
RITENUTO di dover stralciare dal quadro prescrittivo definito dal
Comune di Lucera le prescrizioni richiamate ai punti precedenti dal
momento che:
- eventuali misure compensative sono da ritenersi estranee al
procedimento autorizzativo e non possono costituire condizioni al
rilascio di pareri, nulla osta e altri atti di assenso nell'ambito
del procedimento unico;
- alcune risultano avere carattere generico o tale da non
consentire l'individuazione di attivita' specifiche ai fini della
verifica dell'ottemperanza;
CONSIDERATO che, in seguito alla comunicazione di conclusione
favorevole della Conferenza di servizi, non e' pervenuta alcuna
opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'art. 14 quinquies comma 1 della l. n. 241/1990 da parte di
Amministrazioni dissenzienti preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della
salute e della pubblica incolumita' dei cittadini;
CONSIDERATO che, con specifico riferimento alla procedura di
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R.
327/2001, in seguito alla nota pec acquisita al prot. MASE n. 0167879
del 19.10.2023, con cui il Proponente ha trasmesso il piano
particellare di esproprio e richiesto contestualmente l'apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio, questa Divisione, responsabile
del procedimento, con nota prot. MASE n. 0052709 del 19.03.2024, ha
provveduto ad avviare la relativa procedura ai sensi del D.P.R.
327/2001, precisando le diverse modalita' di applicazione della norma
in base al numero dei soggetti coinvolti e chiedendo al Proponente di
provvedere agli obblighi di pubblicita' previsti per il caso
specifico;
CONSIDERATO altresi' che, con nota pec acquisita al prot. MASE n.
0165293 del 12.09.2024, il Proponente ha trasmesso la relazione
conclusiva con cui e' stata data evidenza dell'adempimento delle fasi
di pubblicita' previste e, nel caso specifico, e' stato comunicato
che durante il procedimento:
e' pervenuta una comunicazione di opposizione alla procedibilita'
dell'istanza di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o
imposizione di servitu' ai sensi del D.P.R. 327/2001;
il Proponente ha fornito riscontro alla comunicazione di
opposizione mediante nota di chiarimenti nella quale e' stato
altresi' comunicato che le opportune valutazioni ai fini
dell'individuazione dell'importo da offrire a titolo di indennita'
provvisoria saranno svolte successivamente all'apposizione del
vincolo espropriativo e alla dichiarazione di pubblica utilita'
secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 1 del d.P.R. n. 327/2001.
DATO ATTO che, secondo il progetto presentato, il sistema BESS
sara' connesso alla Rete elettrica nazionale (RTN) tramite
collegamento in antenna a 150 kV alla sezione 150 kV di una nuova
stazione di trasformazione 380/150 kV che sara' inserita in
entra-esce alla linea 380 kV "Foggia-San Severo", come da benestare
tecnico di Terna, codice pratica n. 202101131, confermato con nota
acquisita al prot. MASE n. 0187921 del 20.11.2023;
CONSIDERATO che:
- con nota pec acquisita al prot. MASE n. 0208535 del 14.11.2024 il
Proponente ha trasmesso la documentazione antimafia ai sensi
dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, con
prot. BDNA prot. 0366512_20241118 del 18.11.2024 sono stati inseriti
nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del
Ministero dell'Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai
sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto
Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di
cui al comma 4 del medesimo art. 88 e' possibile procedere anche in
assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione
dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto
Legislativo;
DATO ATTO che con la citata nota pec acquisita al prot. MASE n.
0208535 del 14.11.2024 il Proponente ha trasmesso apposita
autocertificazione ai sensi del succitato art. 89;
VISTA la nota allegata alla citata istanza del 03.07.2023, con cui
la Societa' SKI B A0 S.r.l. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con
riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione
dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
"[...] di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di
pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo
alla cessazione del rapporto, e quindi: di non trovarsi nelle
condizioni di cui al comma 16-ter dell'art.53 del Dlgs.165/2001 e
s.m.i., che cosi' recita: "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma2, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto
dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati
che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione
dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.";
PRESO ATTO che l'istanza e' finalizzata a ottenere l'autorizzazione
unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che
l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento,
in conformita' al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi,
come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;
CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali
prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno
espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;
VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli
acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge
7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni
e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di
Servizi e' intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale
parere favorevole o nulla osta;
RITENUTO quindi di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione
unica sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento;
RICHIAMATI i pareri/nulla-osta acquisiti nel corso del procedimento
ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e
s.m.i, indicati nella nota di chiusura allegata ed alla luce della
positiva conclusione dell'istruttoria;
D E C R E T A
Art. 1 Autorizzazione
1. La Societa' SKI B A0 S.r.l. avente sede in Via Caradosso, 9 -
CAP 20123 - Milano (MI) - codice fiscale/p.iva n. 12655890965, e'
autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla
realizzazione di un impianto BESS denominato "Accumulo Palmori", sito
nel Comune di Lucera (FG), in localita' "Palmori", di potenza pari a
18 MW e delle relative opere di connessione, come specificato ed in
conformita' al progetto preliminare presentato con l'istanza di cui
alla nota pec acquisita al prot. MASE n. 0107335 del 03.07.2023.
2. La societa' SKI B A0 S.r.l. e' autorizzata a richiedere, ai
sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti per
l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, per la
costituzione del diritto di servitu' e per l'occupazione temporanea
delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto, le
quali, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55,
costituiscono opere di pubblica utilita'.
3. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con
i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di
esproprio e di costituzione di servitu' sulle aree interessate dalle
opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa
efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' condizionata dal rispetto
di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo
4, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del
procedimento.
5. La presente autorizzazione e' rilasciata sotto condizione
risolutiva e sara' revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di
comunicazione antimafia interdittiva.
Art. 2 Progettazione delle opere
1. La realizzazione degli interventi avviene in conformita' al
progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto
preliminare presentato dalla Societa' SKI B A0 S.r.l. con l'istanza
di cui all'art. 1, comma 1, integrato con le eventuali modifiche
necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle
Amministrazioni interessate, elencate nel successivo articolo 4,
rilasciate durante la Conferenza di Servizi.
2. In caso di necessita' di varianti al progetto definitivo, da
effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie
di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del
11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle
prescrizioni di cui all'art. 4, la Societa' SKI B A0 S.r.l. e' tenuta
a presentare relativa istanza alla ex Divisione IV - Infrastrutture
energetiche della Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli
Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto,
la Societa' SKI B A0 S.r.l. provvede a trasmettere copia del progetto
esecutivo "come costruito" alla Direzione Generale Fonti energetiche
e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica, alla Regione Puglia, al Comune di Lucera (FG) nonche' a
tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero
esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere
realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del
progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma
precedente, si intende prorogato fino alla data del loro
completamento.
Art. 3 Programma dei lavori
1. La Societa' SKI B A0 S.r.l. e' tenuta a inviare preventiva
comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della
cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al
Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della
Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente
competente, alla Regione Puglia nonche' al Comune di Lucera (FG),
evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al
successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche a tutte le
Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica
d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui
il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a
seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede
giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto dei tempi
necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle
autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi
dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione
ha l'obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto
dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239 e s.m.i.
4. La Societa' SKI B A0 S.r.l. e' tenuta a realizzare le attivita'
autorizzate in conformita' al cronoprogramma presentato, ovvero entro
58 settimane dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al
comma 4, la Societa' SKI B A0 S.r.l. e' tenuta a formalizzare
apposita richiesta di proroga alla ex Divisione IV - Infrastrutture
energetiche della Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli
Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Art. 4 Prescrizioni
1. La Societa' SKI B A0 S.r.l. e' tenuta al rispetto delle
prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle
Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed
esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto
adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme
tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti
competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da
nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti
nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente
articolo.
2. La Societa' SKI B A0 S.r.l. e' tenuta a comunicare al Ministero
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Fonti
energetiche e Titoli Abilitativi:
a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base
verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente
provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di
edilizia unitamente al progetto di rimessa in pristino dello stato
dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;
b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi
delle norme vigenti, della conformita' delle opere al progetto
definitivo presentato;
c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla
conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette
prescrizioni, la Societa' SKI B A0 S.r.l. e' tenuta a trasmettere al
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero
della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al
Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonche'
alla Regione Puglia, al Comune di Lucera (FG) un rapporto concernente
lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle
prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da
questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del
05/11/2007.
4. La Societa' SKI B A0 S.r.l. e' tenuta al rispetto delle seguenti
prescrizioni/condizioni previste da enti/societa'/amministrazioni
intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono
vincolanti per la validita' della presente autorizzazione:
a) Prescrizioni del Settore Viabilita' della Provincia di Foggia:
i. gli accessi sono disciplinati dal "Codice della strada" e dal
"Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" della
Provincia di Foggia;
ii. deve essere redatto un elaborato che descriva le modalita' di
ripristino dello stato dei luoghi;
iii. l'autorizzazione ad eseguire le opere nelle fasce di rispetto
stradale potra' essere emessa solo a seguito di un'apposita
istruttoria, in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie
previste e disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I
modelli delle istanze predisposti dall'Ente e' possibile scaricarli
dal sito istituzionale al seguente link:
https://www.provincia.foggia.it/AUTORIZZAZIONI-CONCESSIONI-E-
TRASPORTIECCEZIONALI
b) Prescrizioni del Comando Vigili del Fuoco di Foggia:
i. predisporre un dispositivo che permetta l'inserimento di una
sonda, da parte delle squadre di soccorso, che consenta il
campionamento dei gas infiammabili nella zona superiore del volume
interno del container ESS;
ii. predisporre un dispositivo di contenimento degli effetti di
sovrappressione all'interno del container;
iii. misure di sicurezza tali da garantire che l'incendio di un
container non si propaghi ad altri (distanze di sicurezza, muri
tagliafuoco..);
iv. predisporre specifiche procedure di intervento in funzione dei
prevedibili scenari incidentali.
c) Prescrizioni Ufficio Filiera e servizi Gas Naturale - Energia
Elettrica della Direzione Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli:
i. per la verifica del corretto assetto fiscale dell'impianto e'
necessario che vengano specificate le utenze associate al sistema di
accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al
funzionamento degli apparati e precisando se esse siano sottese a
distinta fornitura o derivate dai quadri dell'impianto medesimo;
ii. dovra' essere univoca la discriminazione di eventuali consumi
sottoposti a trattamenti fiscali differenti. Tali utenze, se
insistenti sulla stessa rete dovranno quindi essere contabilizzate da
appositi e separati sistemi di misura, o, in alternativa, collegate a
linea indipendente dal BESS;
iii. prima della messa in esercizio la Societa' dovra' assicurare
che:
• siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti
norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia
elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in
prelievo;
• siano definite le modalita' operative di gestione dell'impianto
e, in particolare, venga predisposto un idoneo sistema di controllo
locale e da remoto che consenta altresi' la registrazione degli
eventi;
• siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo,
distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli
apparati, specificando se esse siano sottese a distinta fornitura o
siano derivate dai quadri dell'impianto medesimo;
• sia prevista l'installazione di strumenti di misura per la
discriminazione di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali
differenti;
• siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione contenuti
nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504 di cui al Titolo II (Energia
elettrica) del Testo Unico Accise, per quanto applicabili al caso di
specie, acquisendo il codice ditta per l'officina elettrica di che
trattasi.
d) Prescrizioni del Settore Opere Pubbliche - Pianificazione e
Programmazione Territoriale - Attivita' Produttive - Edilizia
Pubblica e Privata del Comune di Lucera:
i. in fase di cantiere dovranno essere attuati tutti gli
accorgimenti volti a minimizzare l'emissione di polveri: imponendo
basse velocita' dei mezzi; utilizzando acqua per bagnare le aree di
lavoro e le strade; le piste saranno inoltre rivestire da un
materiale inerte a granulometria grossolana che limitera' l'emissione
di polveri;
ii. durante la fase di cantiere e di dismissione, per evitare o
limitare il disturbo indotto per emissioni acustiche e di vibrazioni
ai residenti nelle aree limitrofe, si evitera' l'esecuzione dei
lavori o il transito degli automezzi durante le ore di riposo;
iii. le medesime BESS a fine vita dovranno essere adeguatamente
trattate e smaltire presso appositi siti ai sensi della normativa
vigente;
iv. le aree che saranno sottratte all'attuale uso durante le fasi
di cantiere saranno ripristinate come ante operam, attraverso
interventi di ripristino ambientale; in condizioni di esercizio
resteranno non fruibili solamente alcune aree necessarie e
corrispondenti al buffer attorno alla base dell'impianto;
v. le superfici necessarie allo stoccaggio momentaneo dei materiali
saranno quelle minime indispensabili, evitando occupazioni superflue
di suolo;
vi. al termine della vita utile dell'impianto si procedera' al
ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed all'inerbimento di
tutte le aree soggette a movimento terra e al ripristino della
viabilita' pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente
danneggiata in seguito alle lavorazioni; inoltre, in fase di
dismissione dell'impianto per le fondazioni si prevede il rinterro
totale dello stesso e la riprofilatura della sezione di scavo con le
aree circostanti;
vii. la viabilita' di servizio non dovra' essere finita con
pavimentazione stradale bituminosa, ma dovra' essere resa
transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali, il tutto
al fine di una salvaguardia del paesaggio agricolo;
viii. deve essere posta attenzione alla stabilita' dei pendii
evitando attivita' che possono innescare fenomeni di erosione;
ix. eventuale occupazione permanente o temporanea di suolo,
soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio
indisponibile del Comune di Lucera e che comporti o meno la
costruzione di manufatti, e' soggetta a preventiva
concessione/autorizzazione da parte dell'Ente, cosi' come
disciplinato dal Regolamento Comu8nale per l'applicazione del canone
unico patrimoniale approvato con deliberazione Consiliare n. 30 del
31.05.2022;
x. durante l'esecuzione delle opere sia garantita la pubblica e
privata incolumita' dei cittadini e l'esatta osservanza delle norme
di sicurezza;
xi. la societa' qualora dovesse ottenere l'Autorizzazione Unica
dovra' presentare al comune di Lucera una relazione descrittiva
asseverata con relativo elaborato grafico a firma di un tecnico
abilitato nella quale dovra' riportare le opere autorizzate ricadenti
su eventuali proprieta' di privati nel Comune di Lucera, indicando la
fascia di rispetto delle medesime opere (infrastrutture interrate e
cabine da realizzare).
e) Prescrizioni dell'Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e
Molise del Ministero delle Imprese e del Made in Italy:
i. tutte le opere dovranno essere realizzate in conformita' alla
normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
ii. il Nulla Osta e' concesso in dipendenza dell'atto di
sottomissione redatto dalla Societa' SKI B A0 SRL e registrato presso
Agenzia delle Entrate di PISTOIA in data 16/11/2023 al n. 951/3 senza
alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i
diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D.
n. 1775 dell'11/12/1933.
f) Prescrizioni del Centro SNAM Rete Gas S.p.A. di Foggia:
i. qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto
analizzato, e' necessario che Snam Rete Gas S.p.A. venga nuovamente
interessata affinche' possa valutare eventuali interferenze del nuovo
progetto con i propri impianti in esercizio;
ii. in prossimita' degli esistenti gasdotti nessun lavoro potra'
essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione di Snam Rete
Gas S.p.A.
Art. 5 Pubblicazione e ricorsi
1. La Societa' autorizzata e' tenuta alla pubblicazione di un
estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al
massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di
autorizzazione.
2. Il presente decreto e' pubblicato sul sito Internet del
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
(http://www.mase.gov.it).
3. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i.,
o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel
termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data
di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).
SKI B A0 S.r.l. - L'amministratore unico
Filippo Meucci
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