Estratto del Decreto Direttoriale n. 55/04/2025 del 10 marzo 2025 N°55/04/2025 Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Dipartimento per l'Energia Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonche' i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilita' e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti; VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici; VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, cosi' come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 30 dicembre 2022, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attivita' istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.); VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale; VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto- legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale; VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia; VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare: - l'art. 1 quater, comma 1, secondo il quale l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto- legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione e' divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa; - l'art. 1 quater, comma 2, in cui e' stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare; VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico; VISTO altresi' il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; VISTO il Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023, privo di norme transitorie e quindi immediatamente cogenti anche per i procedimenti in corso, ed, in particolare, l'articolo 47, comma 3-bis secondo cui i sistemi di accumulo elettrochimico stand alone sono autorizzati secondo le disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. n.387/2003 che non prevede il rilascio dell'Intesa Regionale; VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'"; VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, che prevede l'applicazione della previgente normativa di cui al Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7 e all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alle procedure in corso; VISTA la nota pec acquisita al prot. MASE n. 0107335 del 3 luglio 2023 con cui la Societa' SKI B A0 S.r.l. (di seguito: il Proponente), ai sensi del DL 7/2002 e s.m.i., ha presentato istanza di autorizzazione per la realizzazione di un impianto BESS denominato "Accumulo Palmori", sito nel Comune di Lucera (FG), in localita' "Palmori", di potenza pari a 18 MW e delle relative opere di connessione e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, cosi' come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonche' della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007; DATO ATTO che con la sopracitata nota il Proponente ha trasmesso il cronoprogramma delle attivita', secondo il quale i lavori di realizzazione avranno una durata di circa 58 settimane; PRESO ATTO che, secondo il progetto presentato con l'istanza del 3 luglio 2023, il sistema di accumulo di energia elettrica di potenza pari a 18 MW sara' realizzato in un'area agricola della localita' Palmori nel Comune di Lucera (FG), e comprende la realizzazione di: - impianto storage, che consiste dei seguenti elementi principali: n. 1 cabina generale di raccolta e controllo; n. 3 container trasformatori da 6,88 MVA; n. 90 container batterie con capacita' di 1 MWh; n. 30 DC Box ciascuno con 5 PCS; n. 24 trasformatori ausiliari da 210 KVA; n. 3 container ad uso magazzino, pezzi di ricambio e vano tecnico; - opere di connessione, che consistono di: cavidotto MT a 30 kV interrato della lunghezza di circa 1.200 metri dall'impianto BESS alla stazione di trasformazione utente in condivisione; Stazione 30/150 kV utente in condivisione con le societa' SOLAR CENTURY, FVGC 9 S.r.l e SKI 05 S.r.l.; collegamento in antenna a 150 kV alla sezione 150 kV di una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV che sara' inserita in entra-esce alla linea 380 kV "Foggia- San Severo". stallo a 150 kV all'interno della nuova stazione Terna (opera di rete) gia' autorizzata con D.D. n. 191 del 07/10/2021; CONSIDERATO che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiche', sulla base delle modifiche al Decreto-legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del D.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA ne' di Verifica di assoggettabilita' a VIA; VISTA la nota prot. MASE n. 0158236 del 04.10.2023, con cui questa Amministrazione, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza: ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto- legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione di un impianto BESS denominato "Accumulo Palmori", sito nel Comune di Lucera (FG), in localita' "Palmori", di potenza pari a 18 MW e delle relative opere di connessione; ha indetto la conferenza di servizi in modalita' decisoria, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.; RICHIAMATE le note prott. MASE n. 0192129 del 24.11.2023 e n. 0126119 del 09.07.2024 con cui questa Amministrazione ha provveduto a convocare in Conferenza di servizi ulteriori enti che per mero errore materiale non erano stati precedentemente coinvolti, concedendo, quindi, ulteriori 45 giorni per l'espressione dei relativi pareri; VISTA la nota prot. MASE n. 0206187 del 12 novembre 2024 con cui il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la conclusione positiva della conferenza sopracitata (Allegato 1); CONSIDERATO in particolare che, nella predetta nota, questa Amministrazione ha ritenuto di poter concludere positivamente, ritenendo che il parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia espresso nota prot. n. MIC_MIC_SABAP-FG_28/11/2023_0013098-P acquisita al prot. MASE n. 0193645 del 28.11.2023, possa essere superato alla luce di quanto dichiarato dal Proponente con la nota pec acquisita al prot. MASE n. 0154443 del 23.08.2024; CONSIDERATO che, durante la Conferenza di Servizi, con nota prot. 0000887 del 05.01.2024, acquisita al prot. MASE n. 0002416 dell'08.01.2024, il IV Settore - Opere Pubbliche, Pianificazione e Programmazione Territoriale, Attivita' Produttive, Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Lucera ha espresso parere favorevole condizionato al rispetto di prescrizioni; VISTO che alcune delle condizioni formulate nel citato parere del Comune di Lucera si intendono relative alla definizione di misure compensative e di riequilibrio ambientale ed altre risultano prescrizioni di carattere generico o che non consentono l'individuazione di attivita' specifiche ai fini della verifica dell'ottemperanza; CONSIDERATO che, a seguito della citata nota di conclusione della conferenza di servizi, e' pervenuta la nota acquisita al prot. MASE n. 18884 del 03.02.2025 con cui il Proponente, con riferimento al summenzionato parere del 05.01.2024 del Comune di Lucera ed alle prescrizioni in esso formulate: - ha rappresentato che le Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010 citato dal Comune non risultano applicabili al caso di specie in quanto riferite esclusivamente alle procedure di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, tra i quali non rientra la categoria degli impianti di accumulo elettrochimico; - ha chiesto che la prescrizione relativa al riconoscimento di misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi del D.M. 10.09.2010 non sia riprodotta nel provvedimento di autorizzazione unica, in quanto non prevista e non conforme al quadro normativo applicabile; - si e' impegnato a dialogare con il medesimo Comune per identificare e proporre, nel limite delle proprie possibilita', eventuali interventi di sostenibilita' ambientale e/o sociale a beneficio e con il coinvolgimento della comunita' locale; RITENUTO di dover stralciare dal quadro prescrittivo definito dal Comune di Lucera le prescrizioni richiamate ai punti precedenti dal momento che: - eventuali misure compensative sono da ritenersi estranee al procedimento autorizzativo e non possono costituire condizioni al rilascio di pareri, nulla osta e altri atti di assenso nell'ambito del procedimento unico; - alcune risultano avere carattere generico o tale da non consentire l'individuazione di attivita' specifiche ai fini della verifica dell'ottemperanza; CONSIDERATO che, in seguito alla comunicazione di conclusione favorevole della Conferenza di servizi, non e' pervenuta alcuna opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 1 della l. n. 241/1990 da parte di Amministrazioni dissenzienti preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei cittadini; CONSIDERATO che, con specifico riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001, in seguito alla nota pec acquisita al prot. MASE n. 0167879 del 19.10.2023, con cui il Proponente ha trasmesso il piano particellare di esproprio e richiesto contestualmente l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, questa Divisione, responsabile del procedimento, con nota prot. MASE n. 0052709 del 19.03.2024, ha provveduto ad avviare la relativa procedura ai sensi del D.P.R. 327/2001, precisando le diverse modalita' di applicazione della norma in base al numero dei soggetti coinvolti e chiedendo al Proponente di provvedere agli obblighi di pubblicita' previsti per il caso specifico; CONSIDERATO altresi' che, con nota pec acquisita al prot. MASE n. 0165293 del 12.09.2024, il Proponente ha trasmesso la relazione conclusiva con cui e' stata data evidenza dell'adempimento delle fasi di pubblicita' previste e, nel caso specifico, e' stato comunicato che durante il procedimento: e' pervenuta una comunicazione di opposizione alla procedibilita' dell'istanza di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o imposizione di servitu' ai sensi del D.P.R. 327/2001; il Proponente ha fornito riscontro alla comunicazione di opposizione mediante nota di chiarimenti nella quale e' stato altresi' comunicato che le opportune valutazioni ai fini dell'individuazione dell'importo da offrire a titolo di indennita' provvisoria saranno svolte successivamente all'apposizione del vincolo espropriativo e alla dichiarazione di pubblica utilita' secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 1 del d.P.R. n. 327/2001. DATO ATTO che, secondo il progetto presentato, il sistema BESS sara' connesso alla Rete elettrica nazionale (RTN) tramite collegamento in antenna a 150 kV alla sezione 150 kV di una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV che sara' inserita in entra-esce alla linea 380 kV "Foggia-San Severo", come da benestare tecnico di Terna, codice pratica n. 202101131, confermato con nota acquisita al prot. MASE n. 0187921 del 20.11.2023; CONSIDERATO che: - con nota pec acquisita al prot. MASE n. 0208535 del 14.11.2024 il Proponente ha trasmesso la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193; - ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, con prot. BDNA prot. 0366512_20241118 del 18.11.2024 sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193; - ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 e' possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto Legislativo; DATO ATTO che con la citata nota pec acquisita al prot. MASE n. 0208535 del 14.11.2024 il Proponente ha trasmesso apposita autocertificazione ai sensi del succitato art. 89; VISTA la nota allegata alla citata istanza del 03.07.2023, con cui la Societa' SKI B A0 S.r.l. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "[...] di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, e quindi: di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art.53 del Dlgs.165/2001 e s.m.i., che cosi' recita: "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."; PRESO ATTO che l'istanza e' finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformita' al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni; CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto; VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi e' intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta; RITENUTO quindi di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione unica sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento; RICHIAMATI i pareri/nulla-osta acquisiti nel corso del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i, indicati nella nota di chiusura allegata ed alla luce della positiva conclusione dell'istruttoria; D E C R E T A Art. 1 Autorizzazione 1. La Societa' SKI B A0 S.r.l. avente sede in Via Caradosso, 9 - CAP 20123 - Milano (MI) - codice fiscale/p.iva n. 12655890965, e' autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione di un impianto BESS denominato "Accumulo Palmori", sito nel Comune di Lucera (FG), in localita' "Palmori", di potenza pari a 18 MW e delle relative opere di connessione, come specificato ed in conformita' al progetto preliminare presentato con l'istanza di cui alla nota pec acquisita al prot. MASE n. 0107335 del 03.07.2023. 2. La societa' SKI B A0 S.r.l. e' autorizzata a richiedere, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, per la costituzione del diritto di servitu' e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto, le quali, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, costituiscono opere di pubblica utilita'. 3. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitu' sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001. 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' condizionata dal rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo 4, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento. 5. La presente autorizzazione e' rilasciata sotto condizione risolutiva e sara' revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva. Art. 2 Progettazione delle opere 1. La realizzazione degli interventi avviene in conformita' al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Societa' SKI B A0 S.r.l. con l'istanza di cui all'art. 1, comma 1, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, elencate nel successivo articolo 4, rilasciate durante la Conferenza di Servizi. 2. In caso di necessita' di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Societa' SKI B A0 S.r.l. e' tenuta a presentare relativa istanza alla ex Divisione IV - Infrastrutture energetiche della Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i. 3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Societa' SKI B A0 S.r.l. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Puglia, al Comune di Lucera (FG) nonche' a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta. 4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento. Art. 3 Programma dei lavori 1. La Societa' SKI B A0 S.r.l. e' tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Puglia nonche' al Comune di Lucera (FG), evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4. 3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. 4. La Societa' SKI B A0 S.r.l. e' tenuta a realizzare le attivita' autorizzate in conformita' al cronoprogramma presentato, ovvero entro 58 settimane dalla data di avvio lavori di cui al comma 1. 5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, la Societa' SKI B A0 S.r.l. e' tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla ex Divisione IV - Infrastrutture energetiche della Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Art. 4 Prescrizioni 1. La Societa' SKI B A0 S.r.l. e' tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo. 2. La Societa' SKI B A0 S.r.l. e' tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi: a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia unitamente al progetto di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto; b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformita' delle opere al progetto definitivo presentato; c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1. 3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Societa' SKI B A0 S.r.l. e' tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonche' alla Regione Puglia, al Comune di Lucera (FG) un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007. 4. La Societa' SKI B A0 S.r.l. e' tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni previste da enti/societa'/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validita' della presente autorizzazione: a) Prescrizioni del Settore Viabilita' della Provincia di Foggia: i. gli accessi sono disciplinati dal "Codice della strada" e dal "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" della Provincia di Foggia; ii. deve essere redatto un elaborato che descriva le modalita' di ripristino dello stato dei luoghi; iii. l'autorizzazione ad eseguire le opere nelle fasce di rispetto stradale potra' essere emessa solo a seguito di un'apposita istruttoria, in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I modelli delle istanze predisposti dall'Ente e' possibile scaricarli dal sito istituzionale al seguente link: https://www.provincia.foggia.it/AUTORIZZAZIONI-CONCESSIONI-E- TRASPORTIECCEZIONALI b) Prescrizioni del Comando Vigili del Fuoco di Foggia: i. predisporre un dispositivo che permetta l'inserimento di una sonda, da parte delle squadre di soccorso, che consenta il campionamento dei gas infiammabili nella zona superiore del volume interno del container ESS; ii. predisporre un dispositivo di contenimento degli effetti di sovrappressione all'interno del container; iii. misure di sicurezza tali da garantire che l'incendio di un container non si propaghi ad altri (distanze di sicurezza, muri tagliafuoco..); iv. predisporre specifiche procedure di intervento in funzione dei prevedibili scenari incidentali. c) Prescrizioni Ufficio Filiera e servizi Gas Naturale - Energia Elettrica della Direzione Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: i. per la verifica del corretto assetto fiscale dell'impianto e' necessario che vengano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli apparati e precisando se esse siano sottese a distinta fornitura o derivate dai quadri dell'impianto medesimo; ii. dovra' essere univoca la discriminazione di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti. Tali utenze, se insistenti sulla stessa rete dovranno quindi essere contabilizzate da appositi e separati sistemi di misura, o, in alternativa, collegate a linea indipendente dal BESS; iii. prima della messa in esercizio la Societa' dovra' assicurare che: • siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo; • siano definite le modalita' operative di gestione dell'impianto e, in particolare, venga predisposto un idoneo sistema di controllo locale e da remoto che consenta altresi' la registrazione degli eventi; • siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli apparati, specificando se esse siano sottese a distinta fornitura o siano derivate dai quadri dell'impianto medesimo; • sia prevista l'installazione di strumenti di misura per la discriminazione di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti; • siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504 di cui al Titolo II (Energia elettrica) del Testo Unico Accise, per quanto applicabili al caso di specie, acquisendo il codice ditta per l'officina elettrica di che trattasi. d) Prescrizioni del Settore Opere Pubbliche - Pianificazione e Programmazione Territoriale - Attivita' Produttive - Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Lucera: i. in fase di cantiere dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti volti a minimizzare l'emissione di polveri: imponendo basse velocita' dei mezzi; utilizzando acqua per bagnare le aree di lavoro e le strade; le piste saranno inoltre rivestire da un materiale inerte a granulometria grossolana che limitera' l'emissione di polveri; ii. durante la fase di cantiere e di dismissione, per evitare o limitare il disturbo indotto per emissioni acustiche e di vibrazioni ai residenti nelle aree limitrofe, si evitera' l'esecuzione dei lavori o il transito degli automezzi durante le ore di riposo; iii. le medesime BESS a fine vita dovranno essere adeguatamente trattate e smaltire presso appositi siti ai sensi della normativa vigente; iv. le aree che saranno sottratte all'attuale uso durante le fasi di cantiere saranno ripristinate come ante operam, attraverso interventi di ripristino ambientale; in condizioni di esercizio resteranno non fruibili solamente alcune aree necessarie e corrispondenti al buffer attorno alla base dell'impianto; v. le superfici necessarie allo stoccaggio momentaneo dei materiali saranno quelle minime indispensabili, evitando occupazioni superflue di suolo; vi. al termine della vita utile dell'impianto si procedera' al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed all'inerbimento di tutte le aree soggette a movimento terra e al ripristino della viabilita' pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni; inoltre, in fase di dismissione dell'impianto per le fondazioni si prevede il rinterro totale dello stesso e la riprofilatura della sezione di scavo con le aree circostanti; vii. la viabilita' di servizio non dovra' essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovra' essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali, il tutto al fine di una salvaguardia del paesaggio agricolo; viii. deve essere posta attenzione alla stabilita' dei pendii evitando attivita' che possono innescare fenomeni di erosione; ix. eventuale occupazione permanente o temporanea di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Lucera e che comporti o meno la costruzione di manufatti, e' soggetta a preventiva concessione/autorizzazione da parte dell'Ente, cosi' come disciplinato dal Regolamento Comu8nale per l'applicazione del canone unico patrimoniale approvato con deliberazione Consiliare n. 30 del 31.05.2022; x. durante l'esecuzione delle opere sia garantita la pubblica e privata incolumita' dei cittadini e l'esatta osservanza delle norme di sicurezza; xi. la societa' qualora dovesse ottenere l'Autorizzazione Unica dovra' presentare al comune di Lucera una relazione descrittiva asseverata con relativo elaborato grafico a firma di un tecnico abilitato nella quale dovra' riportare le opere autorizzate ricadenti su eventuali proprieta' di privati nel Comune di Lucera, indicando la fascia di rispetto delle medesime opere (infrastrutture interrate e cabine da realizzare). e) Prescrizioni dell'Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: i. tutte le opere dovranno essere realizzate in conformita' alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata; ii. il Nulla Osta e' concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Societa' SKI B A0 SRL e registrato presso Agenzia delle Entrate di PISTOIA in data 16/11/2023 al n. 951/3 senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933. f) Prescrizioni del Centro SNAM Rete Gas S.p.A. di Foggia: i. qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, e' necessario che Snam Rete Gas S.p.A. venga nuovamente interessata affinche' possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio; ii. in prossimita' degli esistenti gasdotti nessun lavoro potra' essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione di Snam Rete Gas S.p.A. Art. 5 Pubblicazione e ricorsi 1. La Societa' autorizzata e' tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione. 2. Il presente decreto e' pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (http://www.mase.gov.it). 3. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni). SKI B A0 S.r.l. - L'amministratore unico Filippo Meucci TX25ADA3207