Decreto n. 14 del 16.04.2025 - Imposizione coattiva di servitu', autorizzazione all'occupazione temporanea e determinazione urgente dell'indennita' provvisoria per la realizzazione dell'opera metanodotto Foligno-Sestino" DN 1200 (48") DP 75 bar in Comune di Foligno (PG) Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A. VISTO il Decreto del 12.02.2024 emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilita', riconoscimento dell'urgenza e indifferibilita', conformita' agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Foligno - Sestino DN 1200 DP 75 bar", nei Comuni di Borgo Pace, Apecchio e Mercatello sul Metauro in Provincia di Pesaro-Urbino; nei comuni di Foligno, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Gubbio, Pietralunga e Citta' di Castello in Provincia di Perugia; nonche' nei Comuni di Sestino e Badia Tedalda in Provincia di Arezzo; VISTO che con il medesimo provvedimento, all'art. 8, SNAM Rete Gas S.p.A. e' stata delegata, nella persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facolta' di subdelega ad uno o piu' dirigenti della societa' e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verra' emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verra' utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001, anche avvalendosi di societa' controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 20, 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennita' provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attivita' necessarie ai fini della realizzazione dell'opera "Metanodotto Foligno - Sestino DN 1200 DP 75 bar"; CONSIDERATO che SNAM Rete Gas S.p.A., in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore ha delegato, con procura Rep. n. 92450 Racc. n. 29518 del 06.02.2025 per notaio Ezio Ricci di Milano, registrata a Milano il 10.02.2025 al n. 11851/Serie 1T, l'ing. Giuliana Agata Garigali, dirigente, ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., nonche' ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex artt. 20, 22, 22 bis e 49 del citato D.P.R. 327/01, le autorizzazioni al pagamento delle indennita' provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attivita' necessarie ai fini della realizzazione del metanodotto, nonche' a provvedere alla nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss. mm. ii, nonche' dell'art. 5 della Legge n. 241/1990; CONSIDERATO che il "Metanodotto Foligno - Sestino DN 1200 (48") DP 75 bar" fa parte della cosiddetta "Linea Adriatica", che consentira' di incrementare le capacita' di trasporto del gas proveniente dai punti di entrata della rete nazionale ubicati nel Sud Italia e garantira' il potenziamento delle reti locali esistenti, l'aumento della flessibilita' del sistema e un ulteriore miglioramento del livello di affidabilita' per la fornitura, assumendo una valenza strategica per il sistema nazionale di trasporto del gas; CONSIDERATO inoltre che la "Linea Adriatica" e' inserita nell'elenco del "Project of Common Interest" (PCI), approvato dalla Commissione europea ed e' un'infrastruttura strategica come ritenuto dalla stessa Commissione Europea quale, nella comunicazione COM (2022) 230 del 18 maggio 2022, Annex 3, riconosce che il potenziamento della rete italiana di trasporto dei gasdotti potra' garantire il trasporto delle ulteriori forniture previste provenienti dall'Algeria e dall'Azerbaijan, fondamentali per garantire il mantenimento in Italia della sicurezza degli approvvigionamenti, minacciata dal conflitto russo-ucraino in atto; CONSIDERATO che il metanodotto, in quanto parte della "Linea Adriatica", e' inserito nei Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale di Snam Rete Gas a partire dal Piano 2014-2023; CONSIDERATO che l'opera assume una valenza strategica per il sistema di trasporto nazionale poiche', oltre ad incrementarne la capacita', consentira' di diversificare i corridoi di trasporto energetico mediante i migliori standard di sicurezza; CONSIDERATO che il metanodotto nonche' le opere ad esso connesse, costituiscono interventi di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 7-bis comma 2-bis del D.lgs. 152/2006 come modificato da ultimo dal D.L. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108. VISTA l'istanza, acquisita agli atti di questa Unita' Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF di seguito Unita' Espropri con Prot. 2025/0096 del 24.02.2025, con la quale SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Ancona Progetto CENOR - Via Caduti del Lavoro n. 40, PEC: adriatica.cenor@pec.snam.it ha chiesto, relativamente al metanodotto Foligno - Sestino DN 1200 (48") DP 75 bar, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico Espropri, per aree di terreni ubicati nel comune di FOLIGNO (PG) indicati nel piano particellare allegato alla citata richiesta: a) l'imposizione di servitu' di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano Particellare; b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare; con determinazione urgente delle indennita' provvisorie; ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea; CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico Espropri, l'emanazione del citato decreto del 14.02.2024 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo puo' essere emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; RITENUTO CHE - l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza ed e' necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuita', secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto; - la costituzione della servitu' di metanodotto e' imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008; - le indennita' proposte dal richiedente per la costituzione di servitu' coattiva di metanodotto e l'occupazione temporanea e danni a favore dei proprietari identificati nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennita' provvisoria e sono indicate nel piano particellare allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; CONSIDERATO CHE a) ai proprietari degli immobili interessati, cosi' come previsto dalla normativa vigente, e' stata data comunicazione di approvazione del progetto definitivo; b) sussistono motivi indifferibili di pubblica utilita' per disporre delle aree interessate per la realizzazione, il regolare esercizio e funzionamento degli impianti, nonche' per la loro necessaria e continua manutenzione. VISTA la relazione istruttoria agli atti di questa Unita' protocollo n. ENGCOS/PES&SINF/0262/ZAB; VISTI - l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; - la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni; - il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante le norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni"; - il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii., "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita'"; - il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008 recante la "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8"; - la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; DECRETA Articolo 1 A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di FOLIGNO (PG) interessate dalla realizzazione dell'opera denominata Metanodotto "Foligno - Sestino" DN 1200 (48"), DP 75 bar e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa. Articolo 2 L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.P.A. Progetto CENOR, gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue: - la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondita' di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi accessori per reti tecnologiche; - l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilita' di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di posa della tubazione; - l'occupazione, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, dell'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonche' di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi; - l'inamovibilita' delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprieta' di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avra' anche la facolta' di rimuoverle; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; - i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennita' di occupazione temporanea e danni determinata con il presente decreto, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da SNAM RETE GAS S.p.A. a chi di ragione; - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi. Articolo 3 Le indennita' provvisorie per la servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea e danni dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-octies del medesimo Testo Unico Espropri, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto. Articolo 4 Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonche' pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa' beneficiaria, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Articolo 5 La SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto CENOR), provvedera' alla notifica del presente decreto ai proprietari con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita' ed i tempi del sopralluogo. Articolo 6 I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico Espropri. Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi da SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto CENOR) alla casella di posta elettronica certificata: espropri@pec.snam.it Articolo 7 La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, puo' comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Unita' DI SNAM RETE GAS S.p.A. - Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF, Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - PEC: espropri@pec.snam.it - e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto CENOR - Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 - Ancona - PEC: adriatica.cenor@pec.snam.it - l'accettazione delle indennita' di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea e danni. Questa Unita', ricevuta la comunicazione di accettazione delle indennita' di asservimento ed occupazione temporanea e danni, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporra' con propria ordinanza il pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. Articolo 8 In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennita' provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea e danni disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Unita' PES&SINF. Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo': a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico Espropri e ss.mm.ii., presentare a questa Unita', all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Unita' e ad un terzo nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile - su istanza di chi ne abbia interesse - determinino le indennita' definitive; b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Unita' ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo Unico Espropri. In caso di non condivisione della stima di cui ai precedenti punti a) e b), il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stessa, nei termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico Espropri. Articolo 9 Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facolta' di occupare i terreni per un periodo di anni tre a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. Articolo 10 Per lo stesso periodo di anni tre, e' dovuta al proprietario dei terreni l'indennita' di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare. Articolo 11 Il Responsabile del procedimento ablativo, per eventuali ulteriori informazioni di terzi interessati, e' l'avv. Annalisa Zabaione, presso Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF, Piazza Santa Barbara, n. 7 ed uffici operativi Via dell'Unione Europea n. 4 - 20097 San Donato Milanese (MI), pec: espropri@pec.snam.it Articolo 12 Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A. ing. Giuliana Agata Garigali TX25ADC4583