SNAM RETE GAS S.P.A.
Engineering, Construction & Solutions
Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure
PES&SINF

(GU Parte Seconda n.51 del 29-4-2025)

 
Decreto n. 14 del 16.04.2025  -  Imposizione  coattiva  di  servitu',
autorizzazione all'occupazione temporanea  e  determinazione  urgente
dell'indennita'   provvisoria   per   la   realizzazione   dell'opera
metanodotto Foligno-Sestino" DN 1200 (48") DP 75  bar  in  Comune  di
                            Foligno (PG) 
 

  Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A. 
  VISTO il Decreto del 12.02.2024 emesso dal Ministero  dell'Ambiente
e  della  Sicurezza  Energetica,   di   approvazione   del   progetto
definitivo,   autorizzazione   alla   costruzione    ed    esercizio,
dichiarazione di pubblica  utilita',  riconoscimento  dell'urgenza  e
indifferibilita', conformita' agli strumenti urbanistici vigenti  con
apposizione  del  vincolo  preordinato   all'esproprio   delle   aree
interessate alla  realizzazione  dell'opera  denominata  "Metanodotto
Foligno - Sestino DN 1200 DP 75  bar",  nei  Comuni  di  Borgo  Pace,
Apecchio e Mercatello sul Metauro in Provincia di Pesaro-Urbino;  nei
comuni di Foligno, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Gubbio, Pietralunga e
Citta' di Castello in Provincia di Perugia;  nonche'  nei  Comuni  di
Sestino e Badia Tedalda in Provincia di Arezzo; 
  VISTO che con il medesimo provvedimento, all'art. 8, SNAM Rete  Gas
S.p.A. e'  stata  delegata,  nella  persona  del  suo  Amministratore
Delegato pro tempore,  con  facolta'  di  subdelega  ad  uno  o  piu'
dirigenti della societa' e con obbligo di indicare gli estremi  della
delega in ogni atto e provvedimento che  verra'  emesso  e  parimenti
dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la  subdelega
medesima  verra'   utilizzata,   di   esercitare   tutti   i   poteri
espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001, anche  avvalendosi  di
societa' controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i  relativi
atti e provvedimenti ivi inclusi,  a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo, i decreti di asservimento coattivo,  di  espropriazione  e
retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 20, 22, 22-bis  e
49 del citato D.P.R. n.  327/2001,  le  autorizzazioni  al  pagamento
delle indennita' provvisorie e definitive, e di  espletare  tutte  le
connesse attivita' necessarie ai fini della realizzazione  dell'opera
"Metanodotto Foligno - Sestino DN 1200 DP 75 bar"; 
  CONSIDERATO che SNAM Rete Gas S.p.A., in  persona  del  suo  Legale
Rappresentante pro tempore ha delegato, con  procura  Rep.  n.  92450
Racc. n. 29518 del  06.02.2025  per  notaio  Ezio  Ricci  di  Milano,
registrata a Milano  il  10.02.2025  al  n.  11851/Serie  1T,  l'ing.
Giuliana Agata Garigali, dirigente,  ad  esercitare  tutti  i  poteri
espropriativi previsti dal D.P.R.  327/01  e  ss.mm.ii.,  nonche'  ad
emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti  e  provvedimenti  ivi
inclusi, a titolo esemplificativo  e  non  esaustivo,  i  decreti  di
asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione,  i  decreti
di occupazione ex artt. 20, 22, 22 bis e 49 del citato D.P.R. 327/01,
le  autorizzazioni  al  pagamento  delle  indennita'  provvisorie   e
definitive, e di espletare tutte le connesse attivita' necessarie  ai
fini della realizzazione del metanodotto, nonche' a  provvedere  alla
nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6,  comma
6, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss. mm. ii, nonche' dell'art. 5
della Legge n. 241/1990; 
  CONSIDERATO che il "Metanodotto Foligno - Sestino DN 1200 (48")  DP
75 bar" fa parte della cosiddetta "Linea Adriatica", che  consentira'
di incrementare le capacita' di trasporto  del  gas  proveniente  dai
punti di entrata della  rete  nazionale  ubicati  nel  Sud  Italia  e
garantira' il potenziamento delle reti  locali  esistenti,  l'aumento
della flessibilita' del sistema  e  un  ulteriore  miglioramento  del
livello di affidabilita' per  la  fornitura,  assumendo  una  valenza
strategica per il sistema nazionale di trasporto del gas; 
  CONSIDERATO  inoltre  che  la   "Linea   Adriatica"   e'   inserita
nell'elenco del "Project of Common Interest" (PCI),  approvato  dalla
Commissione europea ed e' un'infrastruttura strategica come  ritenuto
dalla stessa  Commissione  Europea  quale,  nella  comunicazione  COM
(2022)  230  del  18  maggio  2022,  Annex  3,   riconosce   che   il
potenziamento della rete italiana di trasporto  dei  gasdotti  potra'
garantire il trasporto delle ulteriori forniture previste provenienti
dall'Algeria  e  dall'Azerbaijan,  fondamentali  per   garantire   il
mantenimento in  Italia  della  sicurezza  degli  approvvigionamenti,
minacciata dal conflitto russo-ucraino in atto; 
  CONSIDERATO che  il  metanodotto,  in  quanto  parte  della  "Linea
Adriatica", e' inserito nei Piani decennali di sviluppo delle reti di
trasporto di gas naturale di  Snam  Rete  Gas  a  partire  dal  Piano
2014-2023; 
  CONSIDERATO che  l'opera  assume  una  valenza  strategica  per  il
sistema di trasporto nazionale poiche',  oltre  ad  incrementarne  la
capacita', consentira'  di  diversificare  i  corridoi  di  trasporto
energetico mediante i migliori standard di sicurezza; 
  CONSIDERATO che il metanodotto nonche' le opere ad  esso  connesse,
costituiscono  interventi  di  pubblica  utilita',  indifferibili  ed
urgenti ai sensi dell'art. 7-bis comma 2-bis del D.lgs. 152/2006 come
modificato da ultimo dal D.L. 77/2021 "Governance del Piano nazionale
di ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle
strutture amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
procedure", convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108. 
  VISTA l'istanza, acquisita agli atti di questa Unita' Snam Rete Gas
S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions 
  Permitting,  Espropri  &  Sustainable  Infrastructure  PES&SINF  di
seguito Unita' Espropri con Prot. 2025/0096 del  24.02.2025,  con  la
quale  SNAM  RETE  GAS  S.p.A.,  codice  fiscale  e  partita  IVA  n.
10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n.  7  -  20097
San Donato Milanese (MI) - Uffici in  Ancona  Progetto  CENOR  -  Via
Caduti del Lavoro n. 40, PEC: adriatica.cenor@pec.snam.it ha chiesto,
relativamente al metanodotto Foligno - Sestino DN 1200  (48")  DP  75
bar, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies  e  52  octies  del  Testo
Unico Espropri, per aree di terreni ubicati  nel  comune  di  FOLIGNO
(PG) indicati nel piano particellare allegato alla citata richiesta: 
  a) l'imposizione di servitu' di metanodotto sulle aree indicate  in
colore rosso nel piano Particellare; 
  b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per  la  corretta
esecuzione  dei  lavori  indicate   in   colore   verde   nel   piano
particellare; 
  con determinazione urgente delle indennita' provvisorie; 
  ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate  dal  vincolo
preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea; 
  CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.  52-quinquies,  ultimo  periodo
del comma 2,  del  Testo  Unico  Espropri,  l'emanazione  del  citato
decreto del 14.02.2024 ha determinato l'inizio  del  procedimento  di
esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione  prevista
dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il  decreto  ablativo
puo'  essere  emanato  con  determinazione  urgente   dell'indennita'
provvisoria; 
  RITENUTO CHE 
  - l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza ed e'  necessario
consentire che i  lavori  di  completamento  della  condotta  per  il
trasporto  del  gas  naturale  siano  eseguiti  senza  soluzione   di
continuita', secondo una progressione continua della  posa  in  opera
del metanodotto; 
  - la costituzione  della  servitu'  di  metanodotto  e'  imposta  a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per  la  realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del  richiamato
decreto ministeriale 17 aprile 2008; 
  - le indennita' proposte dal richiedente  per  la  costituzione  di
servitu' coattiva di metanodotto e l'occupazione temporanea e danni a
favore dei  proprietari  identificati  nel  piano  particellare  sono
ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennita'
provvisoria e  sono  indicate  nel  piano  particellare  allegato  al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
  CONSIDERATO CHE 
  a) ai proprietari degli immobili interessati, cosi'  come  previsto
dalla normativa vigente, e' stata data comunicazione di  approvazione
del progetto definitivo; 
  b)  sussistono  motivi  indifferibili  di  pubblica  utilita'   per
disporre delle aree interessate per  la  realizzazione,  il  regolare
esercizio  e  funzionamento  degli  impianti,  nonche'  per  la  loro
necessaria e continua manutenzione. 
  VISTA  la  relazione  istruttoria  agli  atti  di   questa   Unita'
protocollo n. ENGCOS/PES&SINF/0262/ZAB; 
  VISTI 
  - l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui  prevede  che
la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla  legge,  e
salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; 
  - la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme  in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni; 
  - il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, "Attuazione  della
direttiva n. 98/30/CE recante le norme comuni per il mercato  interno
del gas naturale, a norma dell'articolo  41  della  legge  17  maggio
1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni"; 
  - il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327
e  ss.mm.ii.,  "Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita'"; 
  - il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile  2008
recante  la  "Regola  tecnica  per  la  progettazione,   costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e  degli  impianti  di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8"; 
  -  la  Legge  29  luglio  2021,  n.   108   di   conversione,   con
modificazioni, del Decreto-Legge  31  maggio  2021,  n.  77,  recante
governance del Piano nazionale  di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure; 
  DECRETA 
  Articolo 1 
  A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti  la  servitu'  di
metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni  in  comune
di FOLIGNO (PG) interessate dalla realizzazione dell'opera denominata
Metanodotto "Foligno - Sestino" DN 1200 (48"), DP 75 bar e  riportate
nel  piano   particellare   allegato   al   presente   decreto,   con
l'indicazione  delle  Ditte  proprietarie  dei   terreni   sottoposti
all'azione ablativa. 
  Articolo 2 
  L'asservimento dei terreni, sottoposto alla  condizione  sospensiva
che siano ottemperati da parte  di  SNAM  RETE  GAS  S.P.A.  Progetto
CENOR, gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e  6,  prevede
quanto segue: 
  - la posa  di  una  tubazione  per  trasporto  idrocarburi  gassosi
interrata alla profondita' di circa 1  (uno)  metro,  misurata  dalla
generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi  accessori  per
reti tecnologiche; 
  - l'installazione di apparecchi di sfiato e  cartelli  segnalatori,
nonche'  eventuali  opere  sussidiarie  necessarie  ai   fini   della
sicurezza; 
  - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere,  come  pure
fognature e canalizzazioni chiuse,  a  distanza  inferiore  di  20,00
(venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonche' di  mantenere  la
superficie asservita  a  terreno  agrario,  con  la  possibilita'  di
eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della
profondita' di posa della tubazione; 
  - l'occupazione, anche per mezzo delle sue imprese  appaltatrici  e
per tutto il tempo occorrente,  dell'area  necessaria  all'esecuzione
dei lavori con diritto di accedere liberamente  in  ogni  tempo  alle
proprie opere ed ai propri impianti  con  il  personale  ed  i  mezzi
necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed  esercizio  del
gasdotto, nonche' di eventuali modifiche,  rifacimenti,  riparazioni,
sostituzioni e recuperi; 
  -  l'inamovibilita'   delle   tubazioni,   dei   manufatti,   delle
apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui
in premessa, di proprieta' di Snam Rete Gas  S.p.A.  e  che  pertanto
avra' anche la facolta' di rimuoverle; 
  - l'obbligo di astenersi  dal  compimento  di  qualsiasi  atto  che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; 
  - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto,  ostacoli  il  libero  passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; 
  - i danni  prodotti  alle  cose,  alle  piantagioni  ed  ai  frutti
pendenti durante la realizzazione del metanodotto  sono  quantificati
nell'indennita' di occupazione temporanea e danni determinata con  il
presente decreto,  mentre  in  occasione  di  eventuali  riparazioni,
modifiche,  recuperi,  sostituzioni,  manutenzione,   esercizio   del
gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori  ultimati  e
liquidati da SNAM RETE GAS S.p.A. a chi di ragione; 
  - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli  altri
oneri gravanti sui fondi. 
  Articolo 3 
  Le  indennita'  provvisorie  per  la  servitu'  di  metanodotto   e
l'occupazione temporanea e danni dei terreni di cui  all'articolo  1,
da corrispondere  congiuntamente  agli  aventi  diritto,  sono  state
determinate in modo urgente, ai  sensi  dell'articolo  22  del  Testo
Unico,  conformemente  all'articolo  44  e  all'art.  52-octies   del
medesimo Testo  Unico  Espropri,  nella  misura  indicata  nel  piano
particellare allegato al presente decreto. 
  Articolo 4 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonche'  pubblicato
per estratto,  a  cura  della  stessa  Societa'  beneficiaria,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale  della
Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione  di  terzi
interessati  e'  proponibile  entro  trenta  giorni  successivi  alla
pubblicazione dell'estratto. 
  Articolo 5 
  La SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto CENOR), provvedera' alla notifica
del  presente  decreto  ai  proprietari   con   allegato   il   piano
particellare, unitamente ad un invito a  presenziare  alla  redazione
dello  stato  di  consistenza  e  presa  di  possesso  dei   terreni,
specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita'  ed
i tempi del sopralluogo. 
  Articolo 6 
  I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS  S.p.A.,  provvederanno  a
redigere il  verbale  di  immissione  in  possesso  dei  terreni,  in
contraddittorio  con  il  soggetto  espropriato,   o   con   un   suo
rappresentante, descrivendo  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche  in  assenza  del
proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e
il verbale  di  immissione  sono  redatti  con  la  presenza  di  due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo  24,  comma
3, del Testo Unico Espropri. 
  Copie degli atti inerenti alla  notifica  di  cui  all'articolo  5,
compresa la relativa relata, unitamente al verbale di  immissione  in
possesso, sono trasmessi da SNAM RETE  GAS  S.p.A.  (Progetto  CENOR)
alla casella di posta elettronica certificata: espropri@pec.snam.it 
  Articolo 7 
  La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta giorni successivi all'immissione in possesso, puo'  comunicare
con dichiarazione irrevocabile a  questa  Unita'  DI  SNAM  RETE  GAS
S.p.A. - Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure  PES&SINF,
Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese  (MI)  -  PEC:
espropri@pec.snam.it - e per conoscenza alla SNAM RETE GAS  S.p.A.  -
Progetto CENOR - Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 -  Ancona  -  PEC:
adriatica.cenor@pec.snam.it  -  l'accettazione  delle  indennita'  di
servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea e danni. 
  Questa Unita', ricevuta  la  comunicazione  di  accettazione  delle
indennita' di asservimento ed  occupazione  temporanea  e  danni,  la
dichiarazione  di  assenza  di  diritti  di  terzi  sul  bene  e   la
documentazione comprovante  la  piena  e  libera  disponibilita'  del
terreno, contenute nello schema  A,  allegato  al  presente  decreto,
disporra' con  propria  ordinanza  il  pagamento  degli  importi  nel
termine di 60 giorni. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  della  Ditta  proprietaria
sulle  indennita'  provvisorie   di   asservimento   ed   occupazione
temporanea e danni disposte  dal  presente  decreto,  decorsi  trenta
giorni dalla data dell'immissione in possesso,  gli  importi  saranno
depositati presso la Ragioneria Territoriale  competente  -  Servizio
depositi  amministrativi  per  esproprio  -  a  seguito  di  apposita
ordinanza di questa Unita' PES&SINF. 
  Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le
indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo': 
  a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del  Testo  Unico
Espropri e ss.mm.ii., presentare a questa Unita', all'indirizzo sopra
indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B,
allegato al presente decreto, designandone uno  di  propria  fiducia,
affinche' unitamente al tecnico nominato da questa  Unita'  e  ad  un
terzo nominato dal Presidente del competente Tribunale  Civile  -  su
istanza di  chi  ne  abbia  interesse  -  determinino  le  indennita'
definitive; 
  b) non  avvalersi  di  un  tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli  Uffici  tecnici  di
questa Unita'  ai  sensi  dell'articolo  52-nonies  del  Testo  Unico
Espropri. 
  In caso di non condivisione della stima di cui ai precedenti  punti
a) e b), il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo
che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stessa, nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo  Unico
Espropri. 
  Articolo 9 
  Al fine della realizzazione  del  metanodotto,  la  SNAM  RETE  GAS
S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici,  ha  facolta'
di occupare i terreni per un periodo di anni tre  a  decorrere  dalla
data di immissione in possesso delle stesse aree. 
  Articolo 10 
  Per lo stesso periodo di anni tre, e' dovuta  al  proprietario  dei
terreni l'indennita' di occupazione temporanea e danni riportati  nel
piano particellare. 
  Articolo 11 
  Il Responsabile del procedimento ablativo, per eventuali  ulteriori
informazioni di  terzi  interessati,  e'  l'avv.  Annalisa  Zabaione,
presso Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, Construction  &  Solutions
Permitting, Espropri & Sustainable  Infrastructure  PES&SINF,  Piazza
Santa Barbara, n. 7 ed uffici operativi Via dell'Unione Europea n.  4
- 20097 San Donato Milanese (MI), pec: espropri@pec.snam.it 
  Articolo 12 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 

            Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A. 
                    ing. Giuliana Agata Garigali 

 
TX25ADC4583
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.