Decreto n. 6 del 16.04.2025 - Imposizione coattiva di servitu',
autorizzazione all'occupazione temporanea e determinazione urgente
dell'indennita' provvisoria per la realizzazione dell'opera
metanodotto Foligno-Sestino DN 1200 (48) DP 75 bar in Comune di
Gubbio (PG)
Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A.
VISTO il Decreto del 12.02.2024 emesso dal Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica, di approvazione del progetto
definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio,
dichiarazione di pubblica utilita', riconoscimento dell'urgenza e
indifferibilita', conformita' agli strumenti urbanistici vigenti con
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree
interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto
Foligno - Sestino DN 1200 DP 75 bar", nei Comuni di Borgo Pace,
Apecchio e Mercatello sul Metauro in Provincia di Pesaro-Urbino; nei
comuni di Foligno, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Gubbio, Pietralunga e
Citta' di Castello in Provincia di Perugia; nonche' nei Comuni di
Sestino e Badia Tedalda in Provincia di Arezzo;
VISTO che con il medesimo provvedimento, all'art. 8, SNAM Rete Gas
S.p.A. e' stata delegata, nella persona del suo Amministratore
Delegato pro tempore, con facolta' di subdelega ad uno o piu'
dirigenti della societa' e con obbligo di indicare gli estremi della
delega in ogni atto e provvedimento che verra' emesso e parimenti
dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega
medesima verra' utilizzata, di esercitare tutti i poteri
espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001, anche avvalendosi di
societa' controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi
atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e
retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 20, 22, 22-bis e
49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento
delle indennita' provvisorie e definitive, e di espletare tutte le
connesse attivita' necessarie ai fini della realizzazione dell'opera
"Metanodotto Foligno - Sestino DN 1200 DP 75 bar";
CONSIDERATO che SNAM Rete Gas S.p.A., in persona del suo Legale
Rappresentante pro tempore ha delegato, con procura Rep. n. 92450
Racc. n. 29518 del 06.02.2025 per notaio Ezio Ricci di Milano,
registrata a Milano il 10.02.2025 al n. 11851/Serie 1T, l'ing.
Giuliana Agata Garigali, dirigente, ad esercitare tutti i poteri
espropriativi previsti dal D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., nonche' ad
emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi
inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di
asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti
di occupazione ex artt. 20, 22, 22 bis e 49 del citato D.P.R. 327/01,
le autorizzazioni al pagamento delle indennita' provvisorie e
definitive, e di espletare tutte le connesse attivita' necessarie ai
fini della realizzazione del metanodotto, nonche' a provvedere alla
nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma
6, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss. mm. ii, nonche' dell'art. 5
della Legge n. 241/1990;
CONSIDERATO che il "Metanodotto Foligno - Sestino DN 1200 (48") DP
75 bar" fa parte della cosiddetta "Linea Adriatica", che consentira'
di incrementare le capacita' di trasporto del gas proveniente dai
punti di entrata della rete nazionale ubicati nel Sud Italia e
garantira' il potenziamento delle reti locali esistenti, l'aumento
della flessibilita' del sistema e un ulteriore miglioramento del
livello di affidabilita' per la fornitura, assumendo una valenza
strategica per il sistema nazionale di trasporto del gas;
CONSIDERATO inoltre che la "Linea Adriatica" e' inserita
nell'elenco del "Project of Common Interest" (PCI), approvato dalla
Commissione europea ed e' un'infrastruttura strategica come ritenuto
dalla stessa Commissione Europea quale, nella comunicazione COM
(2022) 230 del 18 maggio 2022, Annex 3, riconosce che il
potenziamento della rete italiana di trasporto dei gasdotti potra'
garantire il trasporto delle ulteriori forniture previste provenienti
dall'Algeria e dall'Azerbaijan, fondamentali per garantire il
mantenimento in Italia della sicurezza degli approvvigionamenti,
minacciata dal conflitto russo-ucraino in atto;
CONSIDERATO che il metanodotto, in quanto parte della "Linea
Adriatica", e' inserito nei Piani decennali di sviluppo delle reti di
trasporto di gas naturale di Snam Rete Gas a partire dal Piano
2014-2023;
CONSIDERATO che l'opera assume una valenza strategica per il
sistema di trasporto nazionale poiche', oltre ad incrementarne la
capacita', consentira' di diversificare i corridoi di trasporto
energetico mediante i migliori standard di sicurezza;
CONSIDERATO che il metanodotto nonche' le opere ad esso connesse,
costituiscono interventi di pubblica utilita', indifferibili ed
urgenti ai sensi dell'art. 7-bis comma 2-bis del D.lgs. 152/2006 come
modificato da ultimo dal D.L. 77/2021 "Governance del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure", convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108.
VISTA l'istanza, acquisita agli atti di questa Unita' Snam Rete Gas
S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions Permitting, Espropri &
Sustainable Infrastructure PES&SINF di seguito Unita' Espropri con
Prot. 2025/0098 del 24.02.2025, con la quale SNAM RETE GAS S.p.A.,
codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in
Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici
in Ancona Progetto CENOR - Via Caduti del Lavoro n. 40, PEC:
adriatica.cenor@pec.snam.it ha chiesto, relativamente al metanodotto
Foligno - Sestino DN 1200 (48") DP 75 bar, ai sensi degli artt. 22,
52 quinquies e 52 octies del Testo Unico Espropri, per aree di
terreni ubicati nel comune di GUBBIO (PG) indicati nel piano
particellare allegato alla citata richiesta:
a) l'imposizione di servitu' di metanodotto sulle aree indicate in
colore rosso nel piano Particellare;
b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta
esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano
particellare;
con determinazione urgente delle indennita' provvisorie;
ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo
preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo
del comma 2, del Testo Unico Espropri, l'emanazione del citato
decreto del 14.02.2024 ha determinato l'inizio del procedimento di
esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista
dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo
puo' essere emanato con determinazione urgente dell'indennita'
provvisoria;
RITENUTO CHE
- l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza ed e' necessario
consentire che i lavori di completamento della condotta per il
trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di
continuita', secondo una progressione continua della posa in opera
del metanodotto;
- la costituzione della servitu' di metanodotto e' imposta a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato
decreto ministeriale 17 aprile 2008;
- le indennita' proposte dal richiedente per la costituzione di
servitu' coattiva di metanodotto e l'occupazione temporanea e danni a
favore dei proprietari identificati nel piano particellare sono
ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennita'
provvisoria e sono indicate nel piano particellare allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO CHE
a) ai proprietari degli immobili interessati, cosi' come previsto
dalla normativa vigente, e' stata data comunicazione di approvazione
del progetto definitivo;
b) sussistono motivi indifferibili di pubblica utilita' per
disporre delle aree interessate per la realizzazione, il regolare
esercizio e funzionamento degli impianti, nonche' per la loro
necessaria e continua manutenzione.
VISTA la relazione istruttoria agli atti di questa Unita'
protocollo n. ENGCOS/PES&SINF/0263/ZAB;
VISTI
- l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che
la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge, e
salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, "Attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante le norme comuni per il mercato interno
del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio
1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
e ss.mm.ii., "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita'";
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008
recante la "Regola tecnica per la progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8";
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con
modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante
governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure;
DECRETA
Articolo 1
A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitu' di
metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune
di GUBBIO (PG) interessate dalla realizzazione dell'opera denominata
Metanodotto "Foligno - Sestino" DN 1200 (48"), DP 75 bar e riportate
nel piano particellare allegato al presente decreto, con
l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti
all'azione ablativa.
Articolo 2
L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva
che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.P.A. Progetto
CENOR, gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede
quanto segue:
- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi
interrata alla profondita' di circa 1 (uno) metro, misurata dalla
generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi accessori per
reti tecnologiche;
- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori,
nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della
sicurezza;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure
fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00
(venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere la
superficie asservita a terreno agrario, con la possibilita' di
eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della
profondita' di posa della tubazione;
- l'occupazione, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e
per tutto il tempo occorrente, dell'area necessaria all'esecuzione
dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle
proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi
necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del
gasdotto, nonche' di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni,
sostituzioni e recuperi;
- l'inamovibilita' delle tubazioni, dei manufatti, delle
apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui
in premessa, di proprieta' di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto
avra' anche la facolta' di rimuoverle;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu';
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti
pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati
nell'indennita' di occupazione temporanea e danni determinata con il
presente decreto, mentre in occasione di eventuali riparazioni,
modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del
gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e
liquidati da SNAM RETE GAS S.p.A. a chi di ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri
oneri gravanti sui fondi.
Articolo 3
Le indennita' provvisorie per la servitu' di metanodotto e
l'occupazione temporanea e danni dei terreni di cui all'articolo 1,
da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state
determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo
Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-octies del
medesimo Testo Unico Espropri, nella misura indicata nel piano
particellare allegato al presente decreto.
Articolo 4
Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonche' pubblicato
per estratto, a cura della stessa Societa' beneficiaria, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della
Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi
interessati e' proponibile entro trenta giorni successivi alla
pubblicazione dell'estratto.
Articolo 5
La SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto CENOR), provvedera' alla notifica
del presente decreto ai proprietari con allegato il piano
particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione
dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni,
specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita' ed
i tempi del sopralluogo.
Articolo 6
I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a
redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in
contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo
rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del
proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e
il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma
3, del Testo Unico Espropri.
Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 5,
compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in
possesso, sono trasmessi da SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto CENOR)
alla casella di posta elettronica certificata: espropri@pec.snam.it
Articolo 7
La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta giorni successivi all'immissione in possesso, puo' comunicare
con dichiarazione irrevocabile a questa Unita' DI SNAM RETE GAS
S.p.A. - Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF,
Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - PEC:
espropri@pec.snam.it - e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. -
Progetto CENOR - Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 - Ancona - PEC:
adriatica.cenor@pec.snam.it - l'accettazione delle indennita' di
servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea e danni.
Questa Unita', ricevuta la comunicazione di accettazione delle
indennita' di asservimento ed occupazione temporanea e danni, la
dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la
documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del
terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto,
disporra' con propria ordinanza il pagamento degli importi nel
termine di 60 giorni.
Articolo 8
In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria
sulle indennita' provvisorie di asservimento ed occupazione
temporanea e danni disposte dal presente decreto, decorsi trenta
giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno
depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio
depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita
ordinanza di questa Unita' PES&SINF.
Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le
indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo':
a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico
Espropri e ss.mm.ii., presentare a questa Unita', all'indirizzo sopra
indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B,
allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia,
affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Unita' e ad un
terzo nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile - su
istanza di chi ne abbia interesse - determinino le indennita'
definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le
indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di
questa Unita' ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo Unico
Espropri.
In caso di non condivisione della stima di cui ai precedenti punti
a) e b), il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo
che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stessa, nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico
Espropri.
Articolo 9
Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS
S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facolta'
di occupare i terreni per un periodo di anni tre a decorrere dalla
data di immissione in possesso delle stesse aree.
Articolo 10
Per lo stesso periodo di anni tre, e' dovuta al proprietario dei
terreni l'indennita' di occupazione temporanea e danni riportati nel
piano particellare.
Articolo 11
Il Responsabile del procedimento ablativo, per eventuali ulteriori
informazioni di terzi interessati, e' l'avv. Annalisa Zabaione,
presso Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions
Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF, Piazza
Santa Barbara, n. 7 ed uffici operativi Via dell'Unione Europea n. 4
- 20097 San Donato Milanese (MI), pec: espropri@pec.snam.it
Articolo 12
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A.
ing. Giuliana Agata Garigali
TX25ADC4586