Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Atto di appello
nei confronti della Sentenza del Tribunale di Savona del 01/08/2025
n. 503 - R.G. 43/2026
L'avv. Fabio Salvadori, C.F. SLVFBA59A09D969D, e.mail
f.salvadori@panet.it, pec fabio.salvadori@ordineavvgenova.it, fax
010.8935647, nella sua qualita' di procuratore, per mandato in atti,
dei sigg.ri Giovanna Ferro, C.F. FRRGNN42T67L675P, nata a Varazze
(SV) il 27/12/1942, residente in Varazze (GE), via Pini D'Aleppo 63,
e Manrico Bersani, C.F. BRSMRC61R03F205B, nato a Milano il
03/10/1961, residente in Varazze (SV) via Pini D'Aleppo 23, con
riferimento ad atto di appello nei confronti della sentenza
sopraindicata, che si e' pronunciata in ordine alla qualificazione
giuridica del "Comprensorio Piani d'Invrea", alla comproprieta' di
asserite parti comuni ed agli oneri di contribuzione a carico di
tutti i proprietari di immobili compresi nel suddetto Comprensorio,
attesa l'autorizzazione alla notifica per Pubblici Proclami disposta
dalla Presidente della Corte d'Appello di Genova con decreto
24/02/2026 - Cita - tutti i proprietari, comproprietari, titolari di
diritti reali su beni immobili situati all'interno del Comprensorio
Piani d'Invrea di Varazze (SV) C.F. 92004850092 - vie Delle Ginestre,
Delle Agavi, Dei Gerani, Delle Mimose, Pini D'Aleppo e Genova, salvo
altre - a comparire nanti la Corte d'Appello di Genova, Sezione e
Consigliere relatore designandi, all'udienza che dalla stessa sara'
tenuta nella consueta sala di sue sedute in Genova, Palazzo di
Giustizia, piazza Portoria 1, il giorno 24/07/2026, ore di rito, con
invito ai convenuti a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite
dall'art. 166 cpc, nei termini di venti giorni prima dell'udienza di
cui sopra, oppure di quella fissata ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c.
dalla Corte Ecc.ma, con avvertimento che la costituzione oltre i
suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 345
c.p.c., compresa quella di proporre appello incidentale ai sensi
dell'art. 343 c.p.c. e, inoltre, con avviso che la difesa tecnica
mediante avvocato e' obbligatoria, che la parte, sussistendone i
presupposti di legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato e che, in caso di mancata
costituzione, si procedera' in contumacia, per ivi sentire accogliere
la seguenti Conclusioni:
Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in riforma delle
sentenza impugnata:
Per parte appellante Ferro: Richiamate le eccezioni tutte formulate
in atto di appello, da intendersi integralmente richiamate, previa
declaratoria: A) della carenza di legittimazione attiva
dell'amministratore del Comprensorio Piani d'Invrea, come
qualificatosi nel presente giudizio e, conseguentemente dello stesso
Comprensorio, B) della prescrizione di ogni eventuale obbligazione
posta a carico delle parti acquirenti e loro aventi causa negli
originari atti di compravendita stipulati con la Piani d'Invrea
S.p.A.; C) della nullita' degli atti Notaio Moro degli anni 1980,
precedenti e successivi, aventi ad oggetto l'acquisto di quote di
comproprieta' in capo alla Piani d'Invrea S.p.A., relativi al
Comprensorio in oggetto, nonche' degli accertamenti e tabelle
millesimali di cui alla Relazione geom. Bonzi e Parentela, e di ogni
altra delibera del Consorzio ricollegata alle suddette tabelle
millesimali, tra cui quelle di cui ai punti 1 e 2 del verbale
assembleare del 19/07/2019, in particolar modo per il caso in cui
venisse ritenuta la nullita' delle riserve di proprieta' in favore
della Societa' Piani d'Invrea su beni ed opere del Comprensorio ivi
indicati, formulata negli originari atti di compravendita di terreni
all'interno del Comprensorio; D) della inopponibilita' nei confronti
degli esponenti delle delibere assembleari assunte dal Comprensorio;
E) in ogni caso della inopponibilita' nei confronti degli appellanti
delle tabelle millesimali di cui alla citata Relazione geom. Bonzi e
Parentela e, comunque, della loro assenza di specificita' che
consenta di verificarne la congruita' e legittimita'; F) della
caratteristica di opere di urbanizzazione primaria, relativamente,
quanto meno, a strade e fognature, tale da comportare l'obbligo per
il Comune di Varazze di prenderle in carico in quanto da ritenersi
pubbliche sin dalla loro origine, come da sentenza Cass. n.
15340/2016; G) di inesistenza di un supercondominio riferentesi al
Comprensorio Piani d'Invrea, H) del diritto, per uso
ultracinquantennale e per avere a suo tempo la propria dante causa
corrisposto quanto dovuto in relazione alla predisposizione
dell'impianto fognario, di mantenere il collegamento attuale con
quello relativo alla fognatura pubblica; in via principale:
respingere le domande tutte proposte dalle parti attrici nei
confronti della sig.ra Ferro Giovanna, siccome improponibili e/o
infondate; in via di stretto subordine e salvo gravame: accertare e
dichiarare che gli importi eventualmente dovuti dall'esponente in
relazione al collegamento fognario e all'uso della strada, vanno
commisurati esclusivamente all'effettivo utilizzo, ovvero ai tratti
di fognatura e strada interessati; in ogni caso: con condanna degli
appellati alla restituzione di quanto agli stessi corrisposto
dall'esponente in esito alla sentenza di primo grado e con vittoria
delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellante Bersani: Richiamate le eccezioni tutte
formulate in atto di appello, da intendersi integralmente richiamate,
previa declaratoria: A) della carenza di legittimazione attiva dell'
amministratore del Comprensorio Piani d'Invrea e, conseguentemente
dello stesso Comprensorio, B) della prescrizione di ogni eventuale
obbligazione posta a carico delle parti acquirenti e loro aventi
causa negli originari atti di compravendita stipulati con la Piani
d'Invrea S.p.A.; C) della nullita' degli atti Notaio Moro degli anni
1980, precedenti e successivi, aventi ad oggetto l'acquisto di quote
di comproprieta' in capo alla Piani d'Invrea S.p.A., relativi al
Comprensorio in oggetto, nonche' degli accertamenti e tabelle
millesimali di cui alla Relazione geom. Bonzi e Parentela, e di ogni
altra delibera del Consorzio ricollegata alle suddette tabelle
millesimali, tra cui quelle di cui ai punti 1 e 2 del verbale
assembleare del 19/07/2019, in particolar modo per il caso in cui
venisse ritenuta la nullita' delle riserve di proprieta' in favore
della Societa' Piani d'Invrea su beni ed opere del Comprensorio ivi
indicati, formulata negli originari atti di compravendita di terreni
all'interno del Comprensorio; D) della inopponibilita' nei confronti
degli esponenti delle delibere assembleari assunte dal Comprensorio;
E) in ogni caso della inopponibilita' nei confronti degli appellanti
delle tabelle millesimali di cui alla citata Relazione geom. Bonzi e
Parentela e, comunque, della loro assenza di specificita' che
consenta di verificarne la congruita' e legittimita'; F) della
caratteristica di opere di urbanizzazione primaria, relativamente,
quanto meno, a strade e fognature, tale da comportare l'obbligo per
il Comune di Varazze di prenderle in carico in quanto da ritenersi
pubbliche sin dalla loro origine, come da sentenza Cass. n.
15340/2016; G) di inesistenza di un supercondominio riferentesi al
Comprensorio Piani d'Invrea; H) del diritto, per uso
ultracinquantennale e per avere a suo tempo la propria dante causa
corrisposto quanto dovuto in relazione alla predisposizione
dell'impianto fognario, di mantenere il collegamento attuale con
quello relativo alla fognatura pubblica; in via principale:
respingere le domande tutte proposte dalle parti attrici nei
confronti della sig.ra Ferro Giovanna, siccome improponibili e/o
infondate; in via di stretto subordine e salvo gravame: accertare e
dichiarare che gli importi eventualmente dovuti dall' in relazione al
collegamento fognario e all' della strada, vanno commisurati
esclusivamente all'effettivo utilizzo, ovvero ai tratti di fognatura
e strada interessati; in via riconvenzionale: dichiarare tenuto il
Comprensorio a rimborsare al sig. Bersani la somma di euro 6.016,98
dallo stesso pagata ma con riserva e oggetto di espressa
contestazione; in ogni caso: con condanna degli appellati alla
restituzione di quanto agli stessi corrisposto dall'esponente in
esito alla sentenza di primo grado e con vittoria delle spese di
entrambi i gradi di giudizio.
Genova, 26/02/2026
avv. Fabio Salvadori
TX26ABA2011