CORTE D'APPELLO DI GENOVA

(GU Parte Seconda n.26 del 5-3-2026)

 
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Atto  di  appello
nei confronti della Sentenza del Tribunale di Savona  del  01/08/2025
                        n. 503 - R.G. 43/2026 
 

  L'avv.   Fabio    Salvadori,    C.F.    SLVFBA59A09D969D,    e.mail
f.salvadori@panet.it,  pec  fabio.salvadori@ordineavvgenova.it,   fax
010.8935647, nella sua qualita' di procuratore, per mandato in  atti,
dei sigg.ri Giovanna Ferro, C.F.  FRRGNN42T67L675P,  nata  a  Varazze
(SV) il 27/12/1942, residente in Varazze (GE), via Pini D'Aleppo  63,
e  Manrico  Bersani,  C.F.  BRSMRC61R03F205B,  nato   a   Milano   il
03/10/1961, residente in Varazze  (SV)  via  Pini  D'Aleppo  23,  con
riferimento  ad  atto  di  appello  nei  confronti   della   sentenza
sopraindicata, che si e' pronunciata in  ordine  alla  qualificazione
giuridica del "Comprensorio Piani d'Invrea",  alla  comproprieta'  di
asserite parti comuni ed agli oneri  di  contribuzione  a  carico  di
tutti i proprietari di immobili compresi nel  suddetto  Comprensorio,
attesa l'autorizzazione alla notifica per Pubblici Proclami  disposta
dalla  Presidente  della  Corte  d'Appello  di  Genova  con   decreto
24/02/2026 - Cita - tutti i proprietari, comproprietari, titolari  di
diritti reali su beni immobili situati all'interno  del  Comprensorio
Piani d'Invrea di Varazze (SV) C.F. 92004850092 - vie Delle Ginestre,
Delle Agavi, Dei Gerani, Delle Mimose, Pini D'Aleppo e Genova,  salvo
altre - a comparire nanti la Corte d'Appello  di  Genova,  Sezione  e
Consigliere relatore designandi, all'udienza che dalla  stessa  sara'
tenuta nella consueta sala  di  sue  sedute  in  Genova,  Palazzo  di
Giustizia, piazza Portoria 1, il giorno 24/07/2026, ore di rito,  con
invito ai convenuti a costituirsi, ai sensi e nelle  forme  stabilite
dall'art. 166 cpc, nei termini di venti giorni prima dell'udienza  di
cui sopra, oppure di quella fissata ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c.
dalla Corte Ecc.ma, con avvertimento  che  la  costituzione  oltre  i
suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 345
c.p.c., compresa quella di  proporre  appello  incidentale  ai  sensi
dell'art. 343 c.p.c. e, inoltre, con avviso  che  la  difesa  tecnica
mediante avvocato e' obbligatoria,  che  la  parte,  sussistendone  i
presupposti di legge, puo' presentare  istanza  per  l'ammissione  al
patrocinio  a  spese  dello  Stato  e  che,  in   caso   di   mancata
costituzione, si procedera' in contumacia, per ivi sentire accogliere
la seguenti Conclusioni: 
  Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis,  in  riforma  delle
sentenza impugnata: 
  Per parte appellante Ferro: Richiamate le eccezioni tutte formulate
in atto di appello, da intendersi  integralmente  richiamate,  previa
declaratoria:   A)   della   carenza   di    legittimazione    attiva
dell'amministratore   del   Comprensorio   Piani    d'Invrea,    come
qualificatosi nel presente giudizio e, conseguentemente dello  stesso
Comprensorio, B) della prescrizione di  ogni  eventuale  obbligazione
posta a carico delle parti  acquirenti  e  loro  aventi  causa  negli
originari atti di  compravendita  stipulati  con  la  Piani  d'Invrea
S.p.A.; C) della nullita' degli atti Notaio  Moro  degli  anni  1980,
precedenti e successivi, aventi ad oggetto  l'acquisto  di  quote  di
comproprieta'  in  capo  alla  Piani  d'Invrea  S.p.A.,  relativi  al
Comprensorio  in  oggetto,  nonche'  degli  accertamenti  e   tabelle
millesimali di cui alla Relazione geom. Bonzi e Parentela, e di  ogni
altra  delibera  del  Consorzio  ricollegata  alle  suddette  tabelle
millesimali, tra cui quelle di  cui  ai  punti  1  e  2  del  verbale
assembleare del 19/07/2019, in particolar modo per  il  caso  in  cui
venisse ritenuta la nullita' delle riserve di  proprieta'  in  favore
della Societa' Piani d'Invrea su beni ed opere del  Comprensorio  ivi
indicati, formulata negli originari atti di compravendita di  terreni
all'interno del Comprensorio; D) della inopponibilita' nei  confronti
degli esponenti delle delibere assembleari assunte dal  Comprensorio;
E) in ogni caso della inopponibilita' nei confronti degli  appellanti
delle tabelle millesimali di cui alla citata Relazione geom. Bonzi  e
Parentela  e,  comunque,  della  loro  assenza  di  specificita'  che
consenta di  verificarne  la  congruita'  e  legittimita';  F)  della
caratteristica di opere di  urbanizzazione  primaria,  relativamente,
quanto meno, a strade e fognature, tale da comportare  l'obbligo  per
il Comune di Varazze di prenderle in carico in  quanto  da  ritenersi
pubbliche  sin  dalla  loro  origine,  come  da  sentenza  Cass.   n.
15340/2016; G) di inesistenza di un  supercondominio  riferentesi  al
Comprensorio   Piani   d'Invrea,   H)   del    diritto,    per    uso
ultracinquantennale e per avere a suo tempo la  propria  dante  causa
corrisposto  quanto  dovuto   in   relazione   alla   predisposizione
dell'impianto fognario, di  mantenere  il  collegamento  attuale  con
quello  relativo  alla  fognatura  pubblica;   in   via   principale:
respingere  le  domande  tutte  proposte  dalle  parti  attrici   nei
confronti della sig.ra  Ferro  Giovanna,  siccome  improponibili  e/o
infondate; in via di stretto subordine e salvo gravame:  accertare  e
dichiarare che gli importi  eventualmente  dovuti  dall'esponente  in
relazione al collegamento fognario  e  all'uso  della  strada,  vanno
commisurati esclusivamente all'effettivo utilizzo, ovvero  ai  tratti
di fognatura e strada interessati; in ogni caso: con  condanna  degli
appellati  alla  restituzione  di  quanto  agli  stessi   corrisposto
dall'esponente in esito alla sentenza di primo grado e  con  vittoria
delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 
  Per  parte  appellante  Bersani:  Richiamate  le  eccezioni   tutte
formulate in atto di appello, da intendersi integralmente richiamate,
previa declaratoria: A) della carenza di legittimazione attiva  dell'
amministratore del Comprensorio Piani  d'Invrea  e,  conseguentemente
dello stesso Comprensorio, B) della prescrizione  di  ogni  eventuale
obbligazione posta a carico delle  parti  acquirenti  e  loro  aventi
causa negli originari atti di compravendita stipulati  con  la  Piani
d'Invrea S.p.A.; C) della nullita' degli atti Notaio Moro degli  anni
1980, precedenti e successivi, aventi ad oggetto l'acquisto di  quote
di comproprieta' in capo alla  Piani  d'Invrea  S.p.A.,  relativi  al
Comprensorio  in  oggetto,  nonche'  degli  accertamenti  e   tabelle
millesimali di cui alla Relazione geom. Bonzi e Parentela, e di  ogni
altra  delibera  del  Consorzio  ricollegata  alle  suddette  tabelle
millesimali, tra cui quelle di  cui  ai  punti  1  e  2  del  verbale
assembleare del 19/07/2019, in particolar modo per  il  caso  in  cui
venisse ritenuta la nullita' delle riserve di  proprieta'  in  favore
della Societa' Piani d'Invrea su beni ed opere del  Comprensorio  ivi
indicati, formulata negli originari atti di compravendita di  terreni
all'interno del Comprensorio; D) della inopponibilita' nei  confronti
degli esponenti delle delibere assembleari assunte dal  Comprensorio;
E) in ogni caso della inopponibilita' nei confronti degli  appellanti
delle tabelle millesimali di cui alla citata Relazione geom. Bonzi  e
Parentela  e,  comunque,  della  loro  assenza  di  specificita'  che
consenta di  verificarne  la  congruita'  e  legittimita';  F)  della
caratteristica di opere di  urbanizzazione  primaria,  relativamente,
quanto meno, a strade e fognature, tale da comportare  l'obbligo  per
il Comune di Varazze di prenderle in carico in  quanto  da  ritenersi
pubbliche  sin  dalla  loro  origine,  come  da  sentenza  Cass.   n.
15340/2016; G) di inesistenza di un  supercondominio  riferentesi  al
Comprensorio   Piani   d'Invrea;   H)   del    diritto,    per    uso
ultracinquantennale e per avere a suo tempo la  propria  dante  causa
corrisposto  quanto  dovuto   in   relazione   alla   predisposizione
dell'impianto fognario, di  mantenere  il  collegamento  attuale  con
quello  relativo  alla  fognatura  pubblica;   in   via   principale:
respingere  le  domande  tutte  proposte  dalle  parti  attrici   nei
confronti della sig.ra  Ferro  Giovanna,  siccome  improponibili  e/o
infondate; in via di stretto subordine e salvo gravame:  accertare  e
dichiarare che gli importi eventualmente dovuti dall' in relazione al
collegamento  fognario  e  all'  della  strada,   vanno   commisurati
esclusivamente all'effettivo utilizzo, ovvero ai tratti di  fognatura
e strada interessati; in via riconvenzionale:  dichiarare  tenuto  il
Comprensorio a rimborsare al sig. Bersani la somma di  euro  6.016,98
dallo  stesso  pagata  ma  con  riserva   e   oggetto   di   espressa
contestazione; in  ogni  caso:  con  condanna  degli  appellati  alla
restituzione di quanto  agli  stessi  corrisposto  dall'esponente  in
esito alla sentenza di primo grado e  con  vittoria  delle  spese  di
entrambi i gradi di giudizio. 
  Genova, 26/02/2026 

                        avv. Fabio Salvadori 

 
TX26ABA2011
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.