Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Con ordinanza n. 735/89 e n. 13/1990 della terza sezione del T.A.R. Lazio e' stata disposta la notifica per pubblici proclami, con esonero dall'indicazione nominativa dei controinteressati, del ricorso n. 778/1987 proposto dal dott. Romolo Zarro, difeso dall'avv. Federico Sorrentino, contro il Ministero della pubblica istruzione. Il ricorso e' stato notificato nei modi ordinari, oltre che al Ministero della pubblica istruzione, ad alcuni controinteressati. Con il presente atto viene data notizia del ricorso stesso a tutti i dipendenti compresi nelle graduatorie impugnate anche se classificati dopo il dott. Zarro. Il ricorrente ha impugnato in parte qua i D.D.M.M. 24 e 25 luglio 1986 di approvazione delle graduatorie generali di merito per l'ammissione ai corsi-concorsi di formazione dirigenziale, rispettivamente a 5 posti ed a 2 posti elevati a 3 con decreto ministeriale 18 luglio 1986 di primo dirigente, indetto con decreto ministeriale 13 agosto 1984; nonche' le tabelle di valutazione dei titoli di servizio approvate dalla commissione giudicatrice nelle sedute del 14 giugno 1985 e 23 aprile 1986; per le seguenti ragioni di diritto: 1) illegittimita' dei criteri fissati dalla commissione ex art. 3 legge 301/1984 per la valutazione dei 'titoli di servizio'; eccesso di potere per difetto di motivazione, illogica ed ingiustizia manifesta; disparita' di trattamento; 2) omessa valutazione dei titoli; eccesso di potere per difetto di motivazione e disparita' di trattamento. Il ricorrente evidenzia nel ricorso l'illegittimita' della tabella di valutazione dei titoli con particolare riferimento a quelli contemplati al punto b) (titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale) anche con riferimento all'incongrua ripartizione dei punteggi fra i diversi titoli. Analoghe censure vengono mosse alla ripartizione del punteggio fra i titoli contemplati al punto c) della medesima tabella. Si lamentano, infine, la mancata valutazione di alcuni titoli posseduti dal ricorrente, roconducibili alla voce 'incarichi e servizi speciali', e l'erronea valutazione di altri titoli per incarichi svolti con qualifica di 'presidente' anziche' 'componente' di organi collegiali. Il ricorrente ritiene conclusivamente di aver diritto ad un maggiore punteggio, utili alla sua collocazione fra i candidati ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale e chiede conseguentemente l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'amministrazione alle spese di giudizio. Roma, 7 marzo 1990 Avv. Federico Sorrentino. S-1727 (A pagamento).