(GU Parte Seconda n.61 del 14-3-1990)

      Con ordinanza n. 735/89 e n. 13/1990 della terza sezione del
 T.A.R. Lazio e' stata disposta la notifica per pubblici proclami, con
 esonero dall'indicazione nominativa dei controinteressati, del
 ricorso n. 778/1987 proposto dal dott. Romolo Zarro, difeso dall'avv.
 Federico Sorrentino, contro il Ministero della pubblica istruzione.
      Il ricorso e' stato notificato nei modi ordinari, oltre che al
 Ministero della pubblica istruzione, ad alcuni controinteressati.
      Con il presente atto viene data notizia del ricorso stesso a
 tutti i dipendenti compresi nelle graduatorie impugnate anche se
 classificati dopo il dott. Zarro.
      Il ricorrente ha impugnato in parte qua i D.D.M.M. 24 e 25
 luglio 1986 di approvazione delle graduatorie generali di merito per
 l'ammissione ai corsi-concorsi di formazione dirigenziale,
 rispettivamente a 5 posti ed a 2 posti elevati a 3 con decreto
 ministeriale 18 luglio 1986 di primo dirigente, indetto con decreto
 ministeriale 13 agosto 1984; nonche' le tabelle di valutazione dei
 titoli di servizio approvate dalla commissione giudicatrice nelle
 sedute del 14 giugno 1985 e 23 aprile 1986; per le seguenti ragioni
 di diritto:
      1) illegittimita' dei criteri fissati dalla commissione ex art.
 3 legge 301/1984 per la valutazione dei 'titoli di servizio'; eccesso
 di potere per difetto di motivazione, illogica ed ingiustizia
 manifesta; disparita' di trattamento;
      2) omessa valutazione dei titoli; eccesso di potere per difetto
 di motivazione e disparita' di trattamento.
      Il ricorrente evidenzia nel ricorso l'illegittimita' della
 tabella di valutazione dei titoli con particolare riferimento a
 quelli contemplati al punto b) (titoli rilasciati a seguito della
 frequenza di corsi di qualificazione professionale) anche con
 riferimento all'incongrua ripartizione dei punteggi fra i diversi
 titoli.
      Analoghe censure vengono mosse alla ripartizione del punteggio
 fra i titoli contemplati al punto c) della medesima tabella.
      Si lamentano, infine, la mancata valutazione di alcuni titoli
 posseduti dal ricorrente, roconducibili alla voce 'incarichi e
 servizi speciali', e l'erronea valutazione di altri titoli per
 incarichi svolti con qualifica di 'presidente' anziche' 'componente'
 di organi collegiali.
      Il ricorrente ritiene conclusivamente di aver diritto ad un
 maggiore punteggio, utili alla sua collocazione fra i candidati
 ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale e
 chiede conseguentemente l'annullamento dei provvedimenti impugnati e
 la condanna dell'amministrazione alle spese di giudizio.
    Roma, 7 marzo 1990
    Avv. Federico Sorrentino.
S-1727 (A pagamento).
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