(GU Parte Seconda n.62 del 15-3-1990)

      I sottoscritti avv.ti proff.ri Giuseppe Guarino e Salvatore
 alberto Romano, rappresentanti e difensori dei signori Onorato Sepe,
 Fausto Nunziata, Luigi Pallottino, Gino Viola e Riccardo Caronna,
 premesso che con ricorso in appello al Consiglio di Stato notificato
 il 10 febbraio 1989 (Sez. IV ric. n. 276/89) i suddetti signori Sepe,
 Nunziata, Pallottino, Viola e Caronna hanno chiesto l'annullamento
 previa sospensione della senstenza della Prima Sezione del T.A.R. del
 Lazio n. 531 del 27 aprile 1988, che ha accolto il ricorso proposto
 dal prof. Salvatore Buscema per l'annullamento del decreto del
 Presidente della Repubblica 9 maggio 1982 recante le promozioni a
 consigliere della Corte dei conti,
      con decorrenza 31 luglio 1970, di n. 128 primi referendari; che
 con il suddetto appello sono stati dedotti i seguenti motivi di
 ricorso:
      1) inamissibilita' del ricorso di primo grado per mancata
 notificazione dello stesso ai controinteressati all'atto della
 riassunzione del giudizio dinanzi al T.A.R. Lazio ex articolo 12
 legge 6 agosto 1984 n. 425;
      2) erroneita', contraddittorieta' ed insufficenza della
 motivazione, in quanto il T.A.R. pur riconoscendo che l'atto
 impugnato e' motivato solo per relationem tuttavia ha espressamente
 rinunciato ad ogni possibile istruttoria sul procedimento e si e'
 limitato ad affermare senz'altro che la graduatoria sarebbe stata
 formata in base al criterio del T.A.R. ritenuto illeggittimo della
 anzianita'.
      Tale affermazione e' errata e comunque il criterio
 dell'anzianita', se adottato, sarebbe stato legittimo;
      3) il motivo accolto dal T.A.R. avrebbe dovuto essere disatteso,
 eventualmente dopo istruttoria, poiche' il punteggio attribuito al
 prof. Buscema era ed e' perfettamente congruo e motivato;
      4) il T.A.R. ha erroneamente dedotto la fondatezza del ricorso
 dalla mancata costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio
 dei Ministri, dal lungo tempo trascorso dall'inizio della vicenda e
 dai precedenti atti annullati; circostanze, tutte inidonee a fungere
 da supporto di una decisione giurisdizionale;
      Tutto cio' premesso in esecuzione della decisione IV Sezione del
 Consiglio di Stato n. 54 del 30 gennaio 1990 che ha ordinato
 incombenti istruttori e nello stesso tempo l'integrazione del
 contraddittorio autorizzando i pubblici proclami, si notifica il
 ricorso in appello del 10 febbraio 1989 (Sezione IV ric. n. 276/89)
 ai sottoelencati controinteressati:
      Giuseppe Tristano, Natale Mauceri, Angelo Izzi, Alfonso Bonacci,
 Enzo Zanini, Carlo Stracuzzi, Angelo Allamprese Manes Rossi, Aldo
 Missori, Giovanni Spagnoli, Antonio Guazzolini, Dante Falcucci,
 Francesco Molteni, Adolfo Carlesimo, Sebastiano Pane, Ugo Cessari,
 Enrico Severati, Mario Daino, Raffaele Luiso, Giuseppe Ferrara,
 Vittorio Platania, Mario Galassi, Rocco Tinnirello, Salvatore Morici,
 Alfonso Alonzo, Aldo Angioi, Mario Campanino, Beniamino Barbato,
 Enrico Ferraioli, Augusto Zoboli, Alberto Stacchi, Mario Baldascini,
 Gian Battista Astraldi, Carlo Danusso, Francesco Pisciotta, Pietro
 Monaco, Ettore Mesiti, Fernando Pensini, Diego Straniero, Goffredo
 Verdini, Beniamino Brovedan, Emidio Di Giambattista, Giorgio
 Pomponio, Mario Gagliardi, Vincenzo Cirillo, Silverio Priora, Enrico
 Santoro, Vittorio Rossi, Carlo De Filippis, Romeo Valdacca, Raoul
 Rodriquez, Arnaldo Marcelli, Giambattista Damiano, Ubaldo Fatta,
 Orazio Carmenini, Roberto Coltelli, Bruno Borgognone, Giuseppe
 Spadaccini, Giuseppe Cazzato, Ferdinando Angelini, Sebastiano
 Petrucci, Gian Maria Capsoni, Vincenzo Torre, Paolo Bogianckino,
 Mario Modica, Angelo Maconio, Osvaldo De Tullio, Filiberto Toro,
 Vittorio Nasti, Adalberto Zocca, Ennio Di Palma, Mario Damasco,
 Giuseppe Antonio Mureddu, Adriano Mastelloni, Gaetano Lo Monte,
 Nicodemo Operammolla, Salvatore Bonavoglia, Domenico Marangoni,
 Pasquale De Simone, Silvino Covelli, Divo Saraceno, Aurelio Grassi,
 Giuseppe Guglielmi, Giuseppe Giordano, Sergio Bochicchio, Sebastiano
 Aulino, Saverio Pisani, Giovanni Guccione, Federico Scozia di
 Calliano, Mario Liguori, Giuseppe di Gironimo, Angelo Lanzetti,
 Augusto Ferri, Giorgio Agostini, Vincenzo Colletti, Francesco Noya,
 Ennio Mancuso, Vincenzo Niola, Mario Corazzini, Nello Natale, Plinio
 Gallucci, Edmondo Gallina, Pasquale Liquori, Lelio Raimondi,
 Nazzareno Maturo, Fausto Merolla, Raffaele Orefice, Enrico Falcolini,
 Ugo Martano, Filippo Aponte, Antonino Li Voti, Francesco La Tegola,
 Claudio De Pietro, Tindaro Incanno', Luigi Colella, Filippo Gallozzi,
 Bruno Moretti, Gaetano De Rosa, Italo Conte, Marcello Scotto, Giorgio
 Pes, Francesco Paolo Pandolfo, Edoardo Buda e comunque a tutti coloro
 i quali sono stati evocati in prime cure.
    Roma, 8 marzo 1990
      (prof. avv. Giuseppe Guarino - prof. avv. Salvatore Alberto
 Romano)
S-1808 (A pagamento).
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