Sede Milano, viale Fulvio Testi n. 280/6 Capitale sociale gia' L. 8.000.000.000 ora L. 5.711.000.000 interamente versato Partita IVA - Codice fiscale n. 10442920152 Delibera di approvazione di progeto di fusione Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2502-bis del Codice civile, si rende noto che in data 5 aprile 1993 con atto n. 34847/11710 di rep. dott. Angelo Giordano, notaio in Milano, omologato dal Tribunale di Milano in data 15 aprile 1993 con decreto n. 5515, depositato e iscritto alla Cancelleria commerciale il giorno 19 aprile 1993, al n. 35894 registro d'ordine, la societa' ha deliberato di approvare il progetto di fusione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1993 da cui risulta: 1. Societa' partecipanti alla fusione: Societa' incorporante: Digital Equipment S.p.a. con sede in Milano, viale Fulvio Testi n. 280/6, capitale sociale L. 22.000.000.000 interamente versato, iscritta presso il Tribunale di Milano, reg. soc. 312131/7824/31, codice fiscale 00849050158; Societa' incorporanda: Digital Equipment Enterprise - S.p.a. con sede in Milano, viale Fulvio Testi n. 280/6, capitale sociale gia' L. 8.000.000.000 ora L. 5.711.000.000 interamente versato, iscritta presso il Tribunale di Milano reg. soc. 319333/7969/33, Codice fiscale n. 10442920152. La societa' incorporanda Digital Equipment Enterprise S.p.a. ha ridotto il capitale a L. 5.711.000.000, per copertura perdite. 3), 4), 5. Rapporto di cambio, assegnazione di azioni, partecipazioni agli utili. L'incorporazione avverra' mediante annullamento dell'intero capitale della societa' incorporanda posseduto dalla societa' incorporante, senza effettuazione di alcun cambio di azioni. Non risultano applicabili i numeri 3, 4, 5 dell'articolo 2501-bis Codice civile. 6. Data di decorrenza della fusione agli effetti degli articoli 2501-bis n. 6 e 2504-bis secondo e terzo comma del Codice civile. Agli effetti dell'art. 2501-bis n. 6 come richiamato dall'art. 2504-bis terzo comma del Codice civile, le operazioni contabili della societa' incorporanda saranno imputate al bilancio della societa' incorporante a decorrere dai termini seguenti: qualora l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione negli Uffici del registro delle imprese previste dall'art. 2504 Codice civile abbia luogo entro il giorno 30 giugno 1993, dal giorno 1 luglio 1992; qualora l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione negli Uffici del registro delle Imprese previste dall'art. 2504 Codice civile abbia luogo successivamente al giorno 30 giugno 1993 dal giorno 1 luglio 1993. Ai sensi dell'art. 2504-bis secondo comma del Codice civile, la fusione avra' effetto a decorrere dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese nel corso del quale avra' avuto luogo l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione negli uffici del Registro delle imprese, previste dall'art. 2504 Codice civile. 7. Trattamento riservato ai soci. Le societa' partecipanti alla fusione non hanno emesso ne' categorie particolari di azioni, ne' obbligazioni. Pertanto, non e' riservato alcun specifico trattamento a particolari categorie di soci o di possessori di altri titoli. 8. Vantaggi particolari per gli amministratori. Non e' previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione. Milano, 19 arile 1993 Il richiedente: (firma illeggibile). S-6658 (A pagamento).