DIGITAL EQUIPMENT ENTERPRISE - S.p.a.

(GU Parte Seconda n.96 del 26-4-1993)

    Sede  Milano, viale Fulvio Testi n. 280/6
    Capitale sociale gia' L. 8.000.000.000
    ora L. 5.711.000.000  interamente versato
    Partita IVA - Codice fiscale n. 10442920152
    Delibera di approvazione di progeto di fusione
      Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2502-bis del Codice civile,
 si rende noto che in data 5 aprile 1993 con atto n. 34847/11710 di
 rep. dott. Angelo Giordano, notaio in Milano, omologato dal Tribunale
 di Milano in data 15 aprile 1993 con decreto n. 5515, depositato e
 iscritto alla Cancelleria commerciale il giorno 19 aprile 1993, al n.
 35894 registro d'ordine, la societa' ha deliberato di approvare il
 progetto di fusione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3
 marzo 1993 da cui risulta:
    1.  Societa' partecipanti alla fusione:
      Societa' incorporante: Digital Equipment S.p.a. con sede in
 Milano, viale Fulvio Testi n. 280/6, capitale sociale L.
 22.000.000.000 interamente versato, iscritta presso il Tribunale di
 Milano, reg. soc. 312131/7824/31, codice fiscale 00849050158;
      Societa' incorporanda: Digital Equipment Enterprise - S.p.a. con
 sede in Milano, viale Fulvio Testi n. 280/6, capitale sociale gia'
      L. 8.000.000.000 ora L. 5.711.000.000 interamente versato,
 iscritta presso il Tribunale di Milano reg. soc. 319333/7969/33,
 Codice fiscale
    n. 10442920152.
      La societa' incorporanda Digital Equipment Enterprise S.p.a. ha
 ridotto il capitale a L. 5.711.000.000, per copertura perdite.
      3), 4), 5. Rapporto di cambio, assegnazione di azioni,
 partecipazioni agli utili. L'incorporazione avverra' mediante
 annullamento dell'intero capitale della societa' incorporanda
 posseduto dalla societa' incorporante, senza effettuazione di alcun
 cambio di azioni.
      Non risultano applicabili i numeri 3, 4, 5 dell'articolo
 2501-bis Codice civile.
      6. Data di decorrenza della fusione agli effetti degli articoli
 2501-bis n. 6 e 2504-bis secondo e terzo comma del Codice civile.
 Agli effetti dell'art. 2501-bis n. 6 come richiamato dall'art.
 2504-bis terzo comma del Codice civile, le operazioni contabili della
 societa' incorporanda saranno imputate al bilancio della societa'
 incorporante a decorrere dai termini seguenti:
      qualora l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione negli
 Uffici del registro delle imprese previste dall'art. 2504 Codice
 civile abbia luogo entro il giorno 30 giugno 1993, dal giorno 1
 luglio 1992;
      qualora l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione negli
 Uffici del registro delle Imprese previste dall'art. 2504 Codice
 civile abbia luogo successivamente al giorno 30 giugno 1993 dal
 giorno 1 luglio 1993.
      Ai sensi dell'art. 2504-bis secondo comma del Codice civile, la
 fusione avra' effetto a decorrere dalle ore 24 dell'ultimo giorno del
 mese nel corso del quale avra' avuto luogo l'ultima delle iscrizioni
 dell'atto di fusione negli uffici del Registro delle imprese,
 previste dall'art. 2504 Codice civile.
      7. Trattamento riservato ai soci. Le societa' partecipanti alla
 fusione non hanno emesso ne' categorie particolari di azioni, ne'
 obbligazioni. Pertanto, non e' riservato alcun specifico trattamento
 a particolari categorie di soci o di possessori di altri titoli.
      8. Vantaggi particolari per gli amministratori. Non e' previsto
 alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle
 societa' partecipanti alla fusione.
    Milano, 19 arile 1993
    Il richiedente: (firma illeggibile).
S-6658 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.