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Errata corrige
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Sede in Malgesso (VA), viale dell'Industria n. 37 Capitale L. 11.030.000.000 interamente versato Iscritta presso la Cancelleria commerciale del Tribunale di Varese al n. 16776 Codice fiscale n. 01848440127 Con verbale in data 20 luglio 1994 n. 178575/20948 di repertorio dottor Enrico Lainati, omologato dal Tribunale di Varese in data 11 agosto 1994 decreto n. 808 depositato presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Varese in data 16 agosto 1994 n. 9097 r.o., l'assemblea della societa' Industrie Ilpea S.p.a., ha deliberato la fusione per incorporazione della stessa nella societa' Manzoniquarta S.r.l. con sede in Milano, alle seguenti condizioni: a) Manzoniquarta S.r.l. sara' trasformata in S.p.a. ed il capitale sociale di L. 3.400.000.000 sara' diviso in azioni da L. 20.000 cadauna; b) verra' ampliato l'oggetto sociale dal quale risulta come prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni rispetto alla attivita' industriale; c) la data di chiusura degli esercizi sara' quella del 31 ottobre di ogni anno a iniziare dal 31 ottobre 1994. 2.2) A seguito della fusione, e con effetto dalla data di iscrizione dell'atto di fusione, verranno apportate allo statuto le modifiche delle quali si evidenziano le principali: a) verra' modificata la denominazione sociale contenuta nell'atto costitutivo e nello statuto della societa' incorporante Manzoniquarta S.r.l.; da tale data la nuova denominazione della Societa' incorporante sara' 'Industrie Ilpea S.p.a.'; b) si procedera' ad un aumento di capitale a servizio della fusione di L. 8.961.680.000 da destinarsi in concambio agli azionisti della incorporanda cosi' che il capitale sociale risultera' di L. 12.361.680.000 suddiviso in 618.084 azioni da nominali L. 20.000 cadauna; c) la sede sociale della societa' incorporante sara' trasferita in Malgesso (VA), viale dell'Industria 37 (gia' 21); d) verra' determinato in 7 il numero fisso dei membri del Consiglio di Amministrazione; e) la data di chiusura degli esercizi sara' quella del 31 ottobre di ogni anno; f) verra' modificato l'oggetto sociale dal quale risulta come prevalente l'attivita' industriale rispetto alla attivita' di assunzione di partecipazioni. 3. Rapporto di concambio. Gli aministratori dopo approfondite analisi e valutazioni ritengono realistico il seguente rapporto di concambio: 1.854 azioni da nominali 20.000 cadauna dela incorporante per ogni 1.000 azioni da nominali 20.000 cadauna della incorporanda con esclusione di quelle possedute dalla societa' incorporante che saranno annullate. Il suddetto rapporto di concambio dovra' essere valutato nella sua congruita' dagli esperti di cui all'art. 2501-quinquies Codice civile e la relativa relazione sara' depositata nei modi e tempi di legge presso la sede delle societa' partecipanti alla fusione. Non esistono le premesse per un conguaglio in denaro a favore dei Soci di entrambe le societa'. 4. Modalita' di assegnazione delle azioni della incorporante. I soci della societa' incorporata potranno sostituire le proprie azioni con azioni dell'incorporante, in base al rapporto di concambio di cui al punto 3, secondo le seguenti modalita': a) le operazioni di concambio avranno inizio, sempreche' sia intervenuta l'iscrizione dell'atto di fusione, dal 1 ottobre 1994 e fino al 30 novembre 1994; b) gli azionisti della societa' incorporata dovranno procedere alla consegna delle azioni della societa' incorporata ricevendone ricevuta; c) i nuovi certificati della societa' incorporante, spettanti ai soci della societa' incorporata, potranno essere ritirati presso la sede della societa' a partire dal 1 dicembre 1994; d) nel caso in cui le operazioni di conversione non dovessero addivenire alla attribuzione a ciascun socio di un numero intero di azioni della societa' incorporata si procedera' ad arrotondamenti in eccesso od in difetto i resti di valore rispettivamente superiore od inferiore alle 10.000 lire; e) la societa' incorporante procedera' contestualmente ad annullare le azioni della societa' incorporata possedute. 5. Data di decorrenza partecipazione agli utili. Le azioni in oggetto avranno godimento dal 1 novembre 1993. 6. Data di effetto della fusione. Le operazioni della societa' incorporanda saranno imputate al bilancio della societa' incorporante a far data dal 1 novembre 1993 e dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 123 D.P.R. 917/86. 7. Trattamenti particolari. Non e' previsto alcun trattamento particolare per particolari categorie di soci e per i possessori di titoli diversi dalle azioni; tutte le azioni della societa' Industrie Ilpea S.p.a., eccetto quelle possedute dalla societa' incorporante e che saranno annullate, avranno le stesse prerogative di conversione. 8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori. Non e' previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione. Il richiedente: dottor Enrico Lainati, notaio. S-20481 (A pagamento).