TAR EMILIA ROMAGNA
Sede di Bologna

(GU Parte Seconda n.187 del 11-8-2000)

      Ad istanza del prof. Franco Bassi ed altri e' stato notificato
 il 22giugno 2000 un ricorso rg.n. 1026/00 che qui si riassume: i
 ricorrenti, difesi dall'avv. Francesco Paolucci hanno impugnato
 l'art. 21 dello Statuto dell'Universita' di Parma di cui al decreto
 rettorale 27 marzo 2000 contro l'Università di Parma e altri anche
 controinteressati, per i seguenti motivi:
       a) violazione di legge per violazione dell'art. 95, comma 4,
 D.P.R. n. 382/1980 in relazione all'art. 16, comma 4, lettera b)
 della legge statale n. 168/1989 in relazione all'art. 33 u.c. della
 Costituzione, in quanto dei consigli di facolta' dovevano far parte
 soltanto tre rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del
 ruolo e non tutti i ricercatori.
       b) violazione del principio costituzionale di cui all'art. 97
 della costituzione e dei principi in tema di organizzazione
 universitaria eccesso di potere per illogicita' e contraddittorietà.
 
      Per questi motivi i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento in
 parte qua della norma previa sospensiva.
      Il 25 luglio 2000 e' stata disposta dal TAR l'integrazione del
 contraddittorio a mezzo di pubblici proclami.
                                              Avv. Francesco Paolucci.
B-806 (A pagamento).
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