Il prefetto della Provincia di Pavia, Vista la lettera n. 52 del 7 gennaio 2002 con la quale il direttore della filiale di Pavia della Banca d'Italia ha chiesto su conforme istanza della Banca Popolare di Lodi, filiali Pavia, San Zenone Po, impossibilitate a funzionare regolarmente, la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie di dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli delle filiali succitate e' dipeso dallo sciopero effettuato dal personale dipendente il giorno 14 dicembre 2001; Ritenuto che nel caso in esame ricorrono i presupposti di eccezionalita' dell'evento, che ha causato l'irregolare funzionamento del servizio bancario; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali, scaduti nel citato giorno e nei cinque giorni successivi, sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso le suddette aziende di credito durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Pavia, 23 gennaio 2002 p. Il prefetto Il vice prefetto: dott.ssa M. L. Bianchi C-3631 (Gratuito).