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Errata corrige
Errata corrige
Ricorso(ex art. 1159-bis C.C. e art. 1 legge 10 maggio 1976 n. 346)Usucapione speciale di fondo rustico Il sottoscritto avv. Luciano Serturini di Bergamo, via Verdi n. 14, procuratore, difensore, rappresentante in giudizio e domiciliatario, per procura a margine del presente atto della signora Bosio Maria, nata a Peia (Bergamo) il 3 aprile 1925 e residente a Leffe (Bergamo) in via Locatelli n. 85, espone quanto segue Premesso che con atto del notaio avv. Luigi Spera di Gandino (Bergamo) Rep. n.1861- racc. n. 937 del giorno 15 settembre 1959 (doc. n. 1) Bosio Gaetano di Peia (Bergamo) vendeva a Brignoli Giuseppe di Peia (Bergamo) e alla di lei moglie, Bosio Maria in Brignoli, attuale esponente, una serie di Immobili (terreni e due fabbricati rurali) costituenti i fondi denominati Bondo' 'FOP', posti il primo in comune di Ranzanico (Bergamo) ed il secondo in Comune di Bianzano (Bergamo) oltre ad un terreno in Comune di Peia (Bergamo); che i signori Brignoli Giuseppe e Bosio Maria entravano immediatamente in possesso dei beni compravenduti e da allora detti beni sono stati e sono pacificamente goduti dalla ricorrente (e dal marito sino alla sua morte) i quali hanno sempre provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla coltivazione dei terreni, al pagamento delle tasse e delle imposte tutte: che, attraverso una recente ispezione catastale, la ricorrente Bosio Maria veniva a conoscenza che nella predetta compravendita (per evidente errore materiale) non era stato ricompreso un piccolo terreno posto al centro di tutti i terreni siti nel comune di Bianzano (foglio 9, n.1135, partita n. 98 - Comune Censuario di Bianzano) che risultava, infatti, in proprieta' dei signori Crescenzi Giacomina fu Pietro, Crescenzi Maddalena fu Pietro e Fumagalli Marietta fu Gaetano vedova Crescenzi, e cioe', moglie e figlie del venditore Bosio Gaetano; che detto terreno e' stato, sin dalla data di acquisto (1959) goduto, posseduto e coltivato dalla ricorrente Bosio Maria (e dal di lei marito) quale parte integrante a tutti gli effetti dei beni acquistati da Bosio Gaetano, tanto che su una parte di detto terreno e' stata poi fatta transitare una strada interpoderale a servizio anche di tutti gli altri terreni di proprieta' della ricorrente. Posto quanto sopra, ed atteso che la ricorrente Bosio Maria ha goduto, sin dal 1959 ad oggi, il fondo di cui al foglio 9, n.1135, partita n.98 Comune Censuario di Bianzano, e che il suo possesso non e' stato mai viziato da violenza o clandestinita', la stessa deve ritenersi legittimata ad invocare l'acquisto per intervenuta usucapione dell'immobile predetto, sempre dalla stessa goduto e ad oggi tuttora intestato agli eredi di Bosio Gaetano. Tutto cio' premesso, la ricorrente Bosio Maria. Chiede che l'ultimo Tribunale di Bergamo - sede distaccata di Clusone, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, esperite le pubblicazioni di legge, raccolte, ove occorra, le prove, provveda con proprio decreto, decorsi i termini di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346, avendo accertato il possesso pacifico, continuato, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinita', dal 1959 ad oggi, dell'intero mappale n.1135, foglio 9, partita n.98, in Comune Censuario di Bolzano (Bergamo) e Voglia 1) dichiarare la signora Bosio Maria, nata a Peia (Bergamo) il 3aprile 1925, residente a Leffe (Bergamo) in via Locatelli n. 85, proprietaria piena ed esclusiva, per intervenuta usucapione, del suddetto appezzamento di terreno che risulta intestato agli eredi di Bosio Gaetano; 2) conseguentemente voglia dichiarare il trasferimento dagli intestatari in favore della sola Bosio Maria del mappale n.1135, foglio n.9, partita n. 98 in Comune Censuario di Bianzano. La ricorrente propone, quale mezzo di prova, ove occorra, l'esame testimoniale sulla seguente circostanza: A) vero che Bosio Maria ha goduto pacificamente ed ininterrottamente, senza opposizione dal 1959 ad oggi, anche il mappale n.1135, foglio 9, partita 98, Comune censuario di Bianzano, effettuando opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di coltivazione e ogni altra attivita' con seguente e correlata. Si indicano a testi i signori: Savoldi Giacomo di Bianzano (Bergamo); Salvoldi Giuditta di Bianzano (Bergamo); Bosio Antonio di Peia (Bergamo); Geom. Mario Zenoni di Gandino (Bergamo); Brignoli Giacomo di Leffe (Bergamo). Il giudice onorario letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza, vista la legge 346/76 e successive modificazioni, dispone che copia del suesteso ricorso e del presente decreto vengano affissi nell'albo del Comune di Bianzano ed in quello del Tribunale di Bergamo, sede distaccata di Clusone, per giorni 90 (novanta) e che il ricorso e pedissequo decreto vengano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre quindici giorni dalla data di affissione di cui sopra. Dispone che copia del suesteso ricorso e del pedissequo decreto vengano notificati, a cura del ricorrente, ad almeno due persone tra coloro che, dai registri immobiliari, risultino titolari di diritti reali sugli immobili e che nel ventennio antecedente alla presentazione dello stesso, abbiano trascritto contro l'istante ed i suoi danti causa domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprieta' o altri diritti reali sugli immobili descritti in ricorso, con avvertenza che chiunque vi abbia interesse puo' proporre opposizione nel termine di giorni 90 (novanta) dalla data di scadenza del termine di affissione. Bergamo, 6 giugno 2002 Avv. Luciano Serturini. C-19683 (A pagamento).