TRIBUNALE DI BERGAMO
Sede di Clusione

(GU Parte Seconda n.140 del 17-6-2002)

    Ricorso(ex art. 1159-bis C.C. e art. 1 legge 10 maggio 1976 n.    
               346)Usucapione speciale di fondo rustico               
                                                                      
      Il sottoscritto avv. Luciano Serturini di Bergamo, via Verdi n.
 14, procuratore, difensore, rappresentante in giudizio e
 domiciliatario, per procura a margine del presente atto della signora
 Bosio Maria, nata a Peia (Bergamo) il 3 aprile 1925 e residente a
 Leffe (Bergamo) in via Locatelli n. 85, espone quanto segue
 
                               Premesso                               
       che con atto del notaio avv. Luigi Spera di Gandino (Bergamo)
 Rep. n.1861- racc. n. 937 del giorno 15 settembre 1959 (doc. n. 1)
 Bosio Gaetano di Peia (Bergamo) vendeva a Brignoli Giuseppe di Peia
 (Bergamo) e alla di lei moglie, Bosio Maria in Brignoli, attuale
 esponente, una serie di Immobili (terreni e due fabbricati rurali)
 costituenti i fondi denominati Bondo' 'FOP', posti il primo in comune
 di Ranzanico (Bergamo) ed il secondo in Comune di Bianzano (Bergamo)
 oltre ad un terreno in Comune di Peia (Bergamo);
       che i signori Brignoli Giuseppe e Bosio Maria entravano
 immediatamente in possesso dei beni compravenduti e da allora detti
 beni sono stati e sono pacificamente goduti dalla ricorrente (e dal
 marito sino alla sua morte) i quali hanno sempre provveduto alla
 manutenzione ordinaria e straordinaria, alla coltivazione dei
 terreni, al pagamento delle tasse e delle imposte tutte:
       che, attraverso una recente ispezione catastale, la ricorrente
 Bosio Maria veniva a conoscenza che nella predetta compravendita (per
 evidente errore materiale) non era stato ricompreso un piccolo
 terreno posto al centro di tutti i terreni siti nel comune di
 Bianzano (foglio 9, n.1135, partita n. 98 - Comune Censuario di
 Bianzano) che risultava, infatti, in proprieta' dei signori Crescenzi
 Giacomina fu Pietro, Crescenzi Maddalena fu Pietro e Fumagalli
 Marietta fu Gaetano vedova Crescenzi, e cioe', moglie e figlie del
 venditore Bosio Gaetano;
       che detto terreno e' stato, sin dalla data di acquisto (1959)
 goduto, posseduto e coltivato dalla ricorrente Bosio Maria (e dal di
 lei marito) quale parte integrante a tutti gli effetti dei beni
 acquistati da Bosio Gaetano, tanto che su una parte di detto terreno
 e' stata poi fatta transitare una strada interpoderale a servizio
 anche di tutti gli altri terreni di proprieta' della ricorrente.
 
      Posto quanto sopra, ed atteso che la ricorrente Bosio Maria ha
 goduto, sin dal 1959 ad oggi, il fondo di cui al foglio 9, n.1135,
 partita n.98 Comune Censuario di Bianzano, e che il suo possesso non
 e' stato mai viziato da violenza o clandestinita', la stessa deve
 ritenersi legittimata ad invocare l'acquisto per intervenuta
 usucapione dell'immobile predetto, sempre dalla stessa goduto e ad
 oggi tuttora intestato agli eredi di Bosio Gaetano.
    Tutto cio' premesso, la ricorrente Bosio Maria.
 
                                Chiede                                
       che l'ultimo Tribunale di Bergamo - sede distaccata di Clusone,
 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, esperite le
 pubblicazioni di legge, raccolte, ove occorra, le prove, provveda con
 proprio decreto, decorsi i termini di cui all'art. 3 della legge 10
 maggio 1976, n. 346, avendo accertato il possesso pacifico,
 continuato, non interrotto e non viziato da violenza o
 clandestinita', dal 1959 ad oggi, dell'intero mappale n.1135, foglio
 9, partita n.98, in Comune Censuario di Bolzano (Bergamo) e
 
                                Voglia                                
       1) dichiarare la signora Bosio Maria, nata a Peia (Bergamo) il
 3aprile 1925, residente a Leffe (Bergamo) in via Locatelli n. 85,
 proprietaria piena ed esclusiva, per intervenuta usucapione, del
 suddetto appezzamento di terreno che risulta intestato agli eredi di
 Bosio Gaetano;
  2) conseguentemente voglia dichiarare il trasferimento dagli
 intestatari in favore della sola Bosio Maria del mappale n.1135,
 foglio n.9, partita n. 98 in Comune Censuario di Bianzano.
 
      La ricorrente propone, quale mezzo di prova, ove occorra,
 l'esame testimoniale sulla seguente circostanza:
       A) vero che Bosio Maria ha goduto pacificamente ed
 ininterrottamente, senza opposizione dal 1959 ad oggi, anche il
 mappale n.1135, foglio 9, partita 98, Comune censuario di Bianzano,
 effettuando opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di
 coltivazione e ogni altra attivita' con seguente e correlata.
 
    Si indicano a testi i signori:
     Savoldi Giacomo di Bianzano (Bergamo);
     Salvoldi Giuditta di Bianzano (Bergamo);
     Bosio Antonio di Peia (Bergamo);
     Geom. Mario Zenoni di Gandino (Bergamo);
     Brignoli Giacomo di Leffe (Bergamo).
 
      Il giudice onorario letto il ricorso che precede, ritenuta la
 propria competenza, vista la legge 346/76 e successive modificazioni,
 dispone che copia del suesteso ricorso e del presente decreto vengano
 affissi nell'albo del Comune di Bianzano ed in quello del Tribunale
 di Bergamo, sede distaccata di Clusone, per giorni 90 (novanta) e che
 il ricorso e pedissequo decreto vengano pubblicati nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica italiana non oltre quindici giorni dalla
 data di affissione di cui sopra. Dispone che copia del suesteso
 ricorso e del pedissequo decreto vengano notificati, a cura del
 ricorrente, ad almeno due persone tra coloro che, dai registri
 immobiliari, risultino titolari di diritti reali sugli immobili e che
 nel ventennio antecedente alla presentazione dello stesso, abbiano
 trascritto contro l'istante ed i suoi danti causa domanda giudiziale
 diretta a rivendicare la proprieta' o altri diritti reali sugli
 immobili descritti in ricorso, con avvertenza che chiunque vi abbia
 interesse puo' proporre opposizione nel termine di giorni 90
 (novanta) dalla data di scadenza del termine di affissione.
 
     Bergamo, 6 giugno 2002
                                               Avv. Luciano Serturini.
C-19683 (A pagamento).
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