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Errata corrige
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Il Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale perl'energia e le risorse minerarie. Il direttore generale, Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Visto l'art. 6, commi da 2 a 9, della legge n. 349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilita' ambientale, da parte del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali; Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualita' dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali; Visto il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, che regolamenta la pronuncia di compatibilita' ambientale; Visto il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilita' ambientale; Visto il decreto 12 luglio 1990 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e il Ministro dell'industria, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori limite di emissione; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni finali; Visto il decreto 21 dicembre 1995 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e il Ministro dell'industria, concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1998, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 8 che disciplina l'attivita' di produzione di energia elettrica; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, concernente l'attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento; Vista l'istanza documentata del 29 novembre 1999 e successive integrazioni, con la quale la Caffaro Energia S.r.l., con sede in Milano, via Borgonuovo n. 14, codice fiscale n. 12285990151, ha chiesto, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 203/1988 e dell'art. 2 del D.P.R. n. 53/1998, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una centrale di cogenerazione a ciclo combinato costituita da due sezioni, della potenza elettrica complessiva di circa 800 MW e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 1.500 MW, da ubicare in prossimita' dello stabilimento della Industrie Chimiche Caffaro S.p.a. nel comune di Torviscosa nella provincia di Udine; Visto l'esito della verifica della procedura di Via in ordine al progetto da Caffaro Energia S.r.l., formalizzato con la favorevole pronuncia di compatibilita' ambientale DEC/VIA/6486 del 10 ottobre 2001; Vista la lettera del 31 ottobre 2001 con la quale la Caffaro Energia S.r.l., avendo ricevuto il decreto di pronuncia di compatibilita' ambientale, chiede l'avvio del procedimento di cui all'istanza del 29 novembre 1999; Vista la richiesta di questa Amministrazione in data 2 novembre 2001, n. 224080, con la quale e' stato richiesto il parere delle Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 53/1998, dando nel contempo comunicazione al G.R.T.N. S.p.a.; Viste altresi' le comunicazioni di questa Amministrazione in data 2 novembre 2001, n. 224081 e on. 224082 con le quali si informano rispettivamente i Dicasteri dell'interno e della difesa; Vista la lettera del 22 novembre 2001 con al quale la Caffaro S.p.a. (gia' Industrie Chimiche Caffaro S.p.a.) dichiara espressamente di accettare le prescrizioni di cui alla pronuncia di compatibilita' ambientale DEC/VIA/6486 sopra richiamata, per la parte di proprio interesse; Visti i pareri favorevoli trasmessi dal comune di Torviscosa dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia nonche' dai Dicasteri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio, rispettivamente con note n. 07570/7898 del 20 novembre 2001, n. AMB/28792-UD/NAT/528-9 del 4 dicembre 2001, n. 400-VIII/8.7/4785 del 24 dicembre 2001 e n. 233/2002/SIAR del 22 gennaio 2002, previa osservanza delle prescrizioni ed indicazioni in essi riportate di contenuto sostanzialmente riconducibile a quanto prescritto nel citato decreto di pronuncia di compatibilita' ambientale; Tenuto conto che nessuna osservazione e' pervenuta dagli altri soggetti e amministrazioni informati dell'iniziativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1. La Caffaro Energia S.r.l., con sede in Milano, via Borgonuovo n. 14, codice fiscale n. 12285990151, e' autorizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, alla costruzione e all'esercizio di una centrale di cogenerazione a ciclo combinato costituita da due sezioni , della potenza elettrica complessiva di circa 800 MW e della potenza termica immessa di circa 1.500 MW, da ubicare in prossimita' dello stabilimento della Caffaro S.p.a. nel comune di Torviscosa nella provincia di Udine. Art. 2. Il titolare della presente autorizzazione e' tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni: 1) Ogni sezione a ciclo combinato deve rispettare per ogni condizione di esercizio, escluse le fasi di avviamento ed arresto, i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore volumetrico di' ossigeno libero nei fumi anidri pari al 15% Nox (espressi come N02) 50 mg/Nm3 CO (monossido di carbonio) 30 mg/Nm3 L'impianto deve essere alimentato esclusivamente a gas naturale; 2) I limiti di emissione di cui al punto 1) si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora e' inferiore o uguale al limite stesso. Per il periodo di collaudo e avviamento della durata di sei mesi, decorrente dalla data indicata nella comunicazione di cui all'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 203/1988, i predetti limiti sono da riferire ad una media giornaliera; 3) Per le altre sostanze inquinanti. in assenza del decreto di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 203/1988, relativo ai nuovi impianti, si applicano quali valori limite di emissione i valori minimi riportati del D.M. 12 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176/1990 - S.O. n. 51; 4) L'impresa deve effettuare le misurazioni in continuo delle concentrazioni delle emissioni di monossido di carbonio di ossidi di azoto (come N02) del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, della pressione, dell'umidita' e della portata volumetrica dell'effluente gassoso. Le apparecchiature relative devono essere esercite, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalita' previste dal D.M. 21 dicembre 1995 e successive modificazioni; 5) I metodi di campionamento analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'art. 3, com-ma 2, lettera b), del D.P.R. n. 203/1988; 6) L'impianto deve essere predisposto per consentire alle Autorita' competenti il controllo periodico delle emissioni nonche' per i controllo di cui all'art. 7, comma 5, del D.P.R. n. 203/1988; 7) L'esercente entro sei mesi dalla notifica del presente decreto, deve presentare ai Ministeri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute nonche' alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla provincia di Udine e al comune di Torviscosa un progetto per l'attivazione di una rete di monitoraggio biologico; 8) L'esercente, con almeno un anticipo di dodici mesi rispetto alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell'impianto, deve realizzare un sistema di monitoraggio della qualita' dell'aria e del rumore sulla base delle indicazioni dei Dicasteri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute; 9) L'esercente entro cinque anni di esercizio della centrale presentera' ai Ministeri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute nonche' alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia una proposta tecnico-economica di possibile adeguamento dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili e quella data, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni di Nox e CO; 10) L'esercente deve produrre annualmente una dichiarazione ambientale, relativa al sito in oggetto, convalidata da Auditor accreditato, che risponda ai criteri Emas (Eco Management and Audit Scheme) di cui al regolamento CEE n. 93/1836; 11) Per quanto non contemplato nei punti precedenti, l'esercente e la Caffaro S.p.a. sono altresi' tenuti ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Servizio Via con la pronuncia di compatibilita' ambientale DEC/VIA/6486 del 10 ottobre 2001; 12) L'esercente deve predispone il progetto esecutivo dell'iniziativa anche ai fini dell'ottenimento del prescritto certificato di' prevenzione incendi nonche', in fase realizzativa, munire della prescritta segnalazione diurna e notturna le nuove strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possono interferire con la sicurezza del volo a bassa quota. Art. 3. I lavori di realizzazione delle due sezioni dell'impianto a ciclo combinato hanno inizio, in coerenza con il programma di massima previsto per la realizzazione dell'iniziativa, nel primo semestre dell'anno 2002 e termine nel secondo semestre dell'anno 2004. L'impianto deve entrare in esercizio entro il 1. gennaio 2005, dandone preventiva informativa ai Ministeri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute nonche' alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla provincia di Udine e comune di Torviscosa. Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 8 del D.P.R. n. 203/1988. Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie. Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonche' in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, la Caffaro Energia S.r.l. trasmette al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto e' altresi' trasmessa al Dicastero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Dicastero della salute nonche' alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla provincia di Udine e al comune di Torviscosa. Avverso la presente autorizzazione e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto. Roma, 23 gennaio 2002 Caffaro Energia S.r.l. Direttore generale: dott. ing. Fabio De Cassai C-24256 (A pagamento).