Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di credito pro-soluto(art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 la 'legge 130') La societa' Sintonia Finance S.r.l., con sede legale in sede legale in via della Moscova n. 3 - Milano, comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130, relativa a crediti ceduti da Centrobanca S.p.a. e Banca Popolare di Cremona S.c. a a r.l., in forza di un contratto di cessione di crediti, 'individuabili in blocco' ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 130, concluso in data 23 dicembre 2002 e con effetto in pari data, ha acquistato pro-soluto da Centrobanca S.p.a. con sede in corso Europa n. 16, Milano (Italia), tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Centrobanca S.p.a. derivanti da tutti i contratti di mutuo fondiario, risultanti al 30 novembre 2002 dai libri contabili di Centrobanca S.p.a., classificati, in base ai criteri di classificazione applicati da Centrobanca S.p.a. in osservanza della normativa emanata dalla Banca d'Italia, come mutui in bonis che al 30 novembre 2002 presentavano altresi' le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): 1) mutui erogati da Centrobanca S.p.a. ai sensi della normativa sul credito fondiario con margine di garanzia non inferiore al 20%, ovvero mutui originariamente erogati dall'istituto Italiano di Credito Fondiario S.p.a. ai sensi della normativa sul credito fondiario con margine di garanzia non inferiore al 20% e successivamente acquisiti da Centrobanca S.p.a. con contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U. Bancario in data 7 agosto 2000, di cui e' stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2000; 2) mutui erogati a persone fisiche o persone giuridiche, in entrambi i casi residenti in Italia; 3) mutui interamente erogati, in una o piu' soluzioni; 4) mutui denominati in euro; 5) mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili aventi caratteristiche residenziali ovvero commerciali, intendendosi per tale: (a) un'ipoteca volontaria di primo grado; ovvero (b) un'ipoteca volontaria di grado successivo al primo nel caso in cui le ipoteche di grado anteriore siano state cancellate ovvero, in relazione a tali ipoteche di grado anteriore, le obbligazioni garantite dalle stesse siano state integralmente soddisfatte; ovvero (c) un'ipoteca volontaria di secondo grado, nel caso in cui la somma stipulata e garantita, rispettivamente, dall'ipoteca di primo grado e dall'ipoteca di secondo grado non ecceda 180% del valore stimato dell'immobile ipotecato (risultante dall'ultima stima effettuata da Centrobanca S.p.a. e comunicata al mutuatario ovvero, in assenza, calcolato in sede di stipulazione del mutuo), a condizione (i) che entrambe le garanzie siano in favore di Centrobanca S.p.a. e (ii) che anche il mutuo garantito dall'ipoteca di primo grado sia comunque ricompreso nel blocco di mutui individuato da questi criteri; ovvero; (d) un'ipoteca volontaria di un grado successivo ad una ipoteca rientrante nella tipologia di cui alla lettera (b), nel caso in cui le somme stipulate e garantite da tali ipoteche non eccedano '80% del valore stimato dell'immobile ipotecato (risultante dall'ultima stima effettuata da Centrobanca S.p.a. e comunicata al mutuatario ovvero, in assenza, calcolato in sede di stipulazione del mutuo), a condizione: (i) che entrambe le garanzie siano in favore di Centrobanca S.p.a. e (ii) che anche il mutuo garantito dall'ipoteca di grado anteriore sia comunque ricompreso nel blocco di mutui individuato da questi criteri; 6) mutui concessi a soggetti aventi un debito complessivo nei confronti di Centrobanca S.p.a. risultante, al 30 novembre 2002, pari o inferiore a Euro 1.000.000 in linea capitale; 7) mutui concessi a soggetti aventi un debito complessivo nei confronti di Centrobanca S.p.a. risultante, al 30 novembre 2002, pari o superiore a Euro 1.000 in linea capitale; e 8) mutui che hanno almeno una rata scaduta e pagata. Risultano peraltro esclusi dalla cessione tutti i mutui che rispondono ai criteri di cui sopra e che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche: 1) mutui che prevedono il rimborso del capitale in unica soluzione per intero alla data di scadenza (cosiddetto pagamento bullet); 2) mutui concessi a dipendenti di Centrobanca S.p.a. ovvero a persone fisiche che all'atto di erogazione del finanziamento erano dipendenti dell'istituto Italiano di Credito Fondiario S.p.a.; 3) mutui concessi a enti pubblici; 4) mutui concessi a enti ecclesiastici; 5) mutui a tasso fisso aventi la misura del tasso minore di 4.5% annui; 6) mutui a tasso variabile aventi la misura del tasso minore di 4% annui alla prima data di ridefinizione del tasso d'interesse anteriore al 30 novembre 2002; 7) mutui che siano stati erogati ai sensi di qualsiasi legge, normativa o convenzione che preveda contributi di terzi o agevolazioni in conto interessi corrispettivi (cosiddetti mutui agevolati e convenzionati); 8) mutui in relazione ai quali vi siano, al 30 novembre 2002, importi scaduti e impagati e tali importi risultino impagati per un periodo di tempo superiore al periodo che intercorre tra due rate di quello stesso mutuo; 9) mutui in relazione ai quali vi siano, al 30 novembre 2002, importi scaduti e impagati per importi eccedenti i 150 euro; 10) mutui originariamente erogati dall'Istituto Italiano di Credito Fondiario S.p.a. ed in relazione ai quali siano contrattualmente previsti abbuoni circa il pagamento di interessi corrispettivi; 11) mutui originariamente erogati da Centrobanca S.p.a. a valere su convenzioni poste in essere da Centrobanca S.p.A. posteriormente al 7 agosto 2000; 12) mutui stipulati prima del 31 dicembre 1982; 13) mutui che hanno un profilo cosiddetto 'di preammortamento', vale a dire mutui in relazione ai quali nessuna delle rate scadute prima del 30 novembre 2002 conteneva, oltre alla componente di pagamento interessi, una componente di rimborso in linea capitale del mutua in questione. Il presente requisito non deve considerarsi soddisfatto per quei mutui in 'preammortamento' in relazione ai quali la prima rata successiva al 30 novembre 2002 comprendera' anche una componente di rimborso in linea capitale del mutuo; 14) mutui il cui piano di rimborso scade prima del 25 marzo 2003; 15) mutui garantiti da ipoteche su beni immobili siti al di fuori del territorio della Repubblica italiana; 16) mutui erogati nel mese di febbraio del 1990, il cui piano di ammortamento sia collegato all'indice dei prezzi di consumo; 17) mutui stipulati dall'Istituto Italiano di Credito Fondiario S.p.a. e in essere nei confronti di residenti nella provincia di Roma nel periodo compreso tra il 12 marzo 1990 e il 23 marzo 1990; 18) mutui stipulati da Centrobanca S.p.a. e in essere nei confronti di soggetti residenti nella provincia di Perugia diversi da persone fisiche; 19) mutui in essere nei confronti di soggetti residenti nella provincia di Milano, rispettivamente, (i) erogati da Centrobanca S.p.a. nel periodo compreso tra il 15 maggio 1999 ed il 20 giugno 1999 ovvero (ii) stipulati da Centrobanca S.p.a. nel periodo compreso tra il 19 luglio 2000 ed il 30 luglio 2000; 20) mutui stipulati da Centrobanca S.p.a. e in essere nei confronti di soggetti residenti nella provincia di Viterbo prima del1.gennaio 1996; 21) mutui erogati dall'Istituto Italiano di Credito Fondiario S.p.a. e in essere nei confronti di soggetti residenti nella provincia di Taranto nel mese di giugno 1997; 22) mutui erogati dall'Istituto Italiano di Credito Fondiario S.p.a. e in essere nei confronti di soggetti residenti nella provincia di Lecce nel mese di marzo 1993; 23) mutui erogati dall'Istituto Italiano di Credito Fondiario S.p.a. e in essere nei confronti di soggetti residenti nella provincia di Enna; 24) mutui erogati da Centrobanca S.p.a. e garantiti da immobili siti nel comune di Olbia, localita' San Pantaleo; 25) mutui stipulati da Centrobanca S.p.a. e in essere nei confronti di soggetti residenti nella provincia di Varese nel periodo compreso tra il 1. giugno 1995 ed il 1. gennaio 1997; 26) mutui concessi da Centrobanca S.p.a. in pool (ovvero tramite accordi di sindacato) con altre banche; 27) mutui in essere alla data del 30 novembre 2002 ed estinti entro la data del 23 dicembre 2002 (inclusa). Risultano altresi' esclusi tutti i mutui concessi a soggetti ai quali e' stato erogato un mutuo, ancora in essere alla data del 23 dicembre 2002 inclusa, che non risponde ai criteri qui esposti. In relazione alle caratteristiche descritte nei punti dal n. 1 al n. 27 di cui sopra, si precisa quanto segue: (a) per 'data di stipulazione', si intende (i) per le operazioni non frazionate, la data di stipulazione del contratto di mutuo; e (ii) per le operazioni frazionate, la data dell'ultima rata pagata, ovvero il primo giorno successivo a tale data, in relazione al mutuo dell'operazione originaria; (b) per 'data di erogazione', si intende (i) per le operazioni non frazionate, la data di erogazione a saldo del contratto di mutuo; e (ii) per le operazioni frazionate, la data dell'ultima rata pagata, ovvero il primo giorno successivo a tale data, in relazione al mutuo dell'operazione originaria. Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresi' trasferiti a Sintonia Finance S.r.l., senza ulteriori formalita' o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della legge 130 e dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385/1993 'Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia', tutti gli altri diritti - derivanti a Centrobanca S.p.a. dai contratti di mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, piu' in generale, ogni diritto, azione facolta' o prerogativa inerente ai suddetti crediti. Centrobanca S.p.a. ha ricevuto incarico da Sintonia Finance S.r.l., di procedere, in nome e per conto di quest'ultima, all'incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, piu' in generale, alla gestione di tali crediti in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della legge 130. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla filiale o agenzia di Centrobanca S.p.a. presso la quale vengono domiciliati i pagamenti delle rate dei finanziamenti dei quali sono beneficiari, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario. p. Sintonia Finance S.r.l. Il presidente del Consiglio di amministrazione: Giorgio Chirivi' M-601 (A pagamento).