SINTONIA FINANCE - S.r.l.
Elenco generale

(di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 al n. 34481)
Sede in Milano, via della Moscova n. 3
Iscritta registro delle imprese di Milano al n. 03734630969
Partita I.V.A. n. 03734630969

(GU Parte Seconda n.47 del 26-2-2003)

    Avviso di cessione di credito pro-soluto(art. 4 della legge 30    
                 aprile 1999, n. 130 la 'legge 130')                  
                                                                      
      La societa' Sintonia Finance S.r.l., con sede legale in sede
 legale in via della Moscova n. 3 - Milano, comunica che, nell'ambito
 di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della legge
 n. 130, relativa a crediti ceduti da Centrobanca S.p.a. e Banca
 Popolare di Cremona S.c. a a r.l., in forza di un contratto di
 cessione di crediti, 'individuabili in blocco' ai sensi del combinato
 disposto degli articoli 1 e 4 della legge 130, concluso in data 23
 dicembre 2002 e con effetto in pari data, ha acquistato pro-soluto da
 Centrobanca S.p.a. con sede in corso Europa n. 16, Milano (Italia),
 tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori,
 spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Centrobanca
 S.p.a. derivanti da tutti i contratti di mutuo fondiario, risultanti
 al 30 novembre 2002 dai libri contabili di Centrobanca S.p.a.,
 classificati, in base ai criteri di classificazione applicati da
 Centrobanca S.p.a. in osservanza della normativa emanata dalla Banca
 d'Italia, come mutui in bonis che al 30 novembre 2002 presentavano
 altresi' le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo
 ove diversamente previsto):
       1) mutui erogati da Centrobanca S.p.a. ai sensi della normativa
 sul credito fondiario con margine di garanzia non inferiore al 20%,
 ovvero mutui originariamente erogati dall'istituto Italiano di
 Credito Fondiario S.p.a. ai sensi della normativa sul credito
 fondiario con margine di garanzia non inferiore al 20% e
 successivamente acquisiti da Centrobanca S.p.a. con contratto di
 cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi
 dell'art. 58 del T.U. Bancario in data 7 agosto 2000, di cui e' stata
 data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
 18 agosto 2000;
       2) mutui erogati a persone fisiche o persone giuridiche, in
 entrambi i casi residenti in Italia;
     3) mutui interamente erogati, in una o piu' soluzioni;
     4) mutui denominati in euro;
       5) mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su
 immobili aventi caratteristiche residenziali ovvero commerciali,
 intendendosi per tale:
       (a) un'ipoteca volontaria di primo grado; ovvero
         (b) un'ipoteca volontaria di grado successivo al primo nel
 caso in cui le ipoteche di grado anteriore siano state cancellate
 ovvero, in relazione a tali ipoteche di grado anteriore, le
 obbligazioni garantite dalle stesse siano state integralmente
 soddisfatte; ovvero
         (c) un'ipoteca volontaria di secondo grado, nel caso in cui
 la somma stipulata e garantita, rispettivamente, dall'ipoteca di
 primo grado e dall'ipoteca di secondo grado non ecceda 180% del
 valore stimato dell'immobile ipotecato (risultante dall'ultima stima
 effettuata da Centrobanca S.p.a. e comunicata al mutuatario ovvero,
 in assenza, calcolato in sede di stipulazione del mutuo), a
 condizione (i) che entrambe le garanzie siano in favore di
 Centrobanca S.p.a. e (ii) che anche il mutuo garantito dall'ipoteca
 di primo grado sia comunque ricompreso nel blocco di mutui
 individuato da questi criteri; ovvero;
         (d) un'ipoteca volontaria di un grado successivo ad una
 ipoteca rientrante nella tipologia di cui alla lettera (b), nel caso
 in cui le somme stipulate e garantite da tali ipoteche non eccedano
 '80% del valore stimato dell'immobile ipotecato (risultante
 dall'ultima stima effettuata da Centrobanca S.p.a. e comunicata al
 mutuatario ovvero, in assenza, calcolato in sede di stipulazione del
 mutuo), a condizione: (i) che entrambe le garanzie siano in favore di
 Centrobanca S.p.a. e (ii) che anche il mutuo garantito dall'ipoteca
 di grado anteriore sia comunque ricompreso nel blocco di mutui
 individuato da questi criteri;
       6) mutui concessi a soggetti aventi un debito complessivo nei
 confronti di Centrobanca S.p.a. risultante, al 30 novembre 2002, pari
 o inferiore a Euro 1.000.000 in linea capitale;
       7) mutui concessi a soggetti aventi un debito complessivo nei
 confronti di Centrobanca S.p.a. risultante, al 30 novembre 2002, pari
 o superiore a Euro 1.000 in linea capitale; e
     8) mutui che hanno almeno una rata scaduta e pagata.
 
      Risultano peraltro esclusi dalla cessione tutti i mutui che
 rispondono ai criteri di cui sopra e che presentino almeno una delle
 seguenti caratteristiche:
       1) mutui che prevedono il rimborso del capitale in unica
 soluzione per intero alla data di scadenza (cosiddetto pagamento
 bullet);
       2) mutui concessi a dipendenti di Centrobanca S.p.a. ovvero a
 persone fisiche che all'atto di erogazione del finanziamento erano
 dipendenti dell'istituto Italiano di Credito Fondiario S.p.a.;
     3) mutui concessi a enti pubblici;
     4) mutui concessi a enti ecclesiastici;
       5) mutui a tasso fisso aventi la misura del tasso minore di
 4.5% annui;
       6) mutui a tasso variabile aventi la misura del tasso minore di
 4% annui alla prima data di ridefinizione del tasso d'interesse
 anteriore al 30 novembre 2002;
       7) mutui che siano stati erogati ai sensi di qualsiasi legge,
 normativa o convenzione che preveda contributi di terzi o
 agevolazioni in conto interessi corrispettivi (cosiddetti mutui
 agevolati e convenzionati);
       8) mutui in relazione ai quali vi siano, al 30 novembre 2002,
 importi scaduti e impagati e tali importi risultino impagati per un
 periodo di tempo superiore al periodo che intercorre tra due rate di
 quello stesso mutuo;
       9) mutui in relazione ai quali vi siano, al 30 novembre 2002,
 importi scaduti e impagati per importi eccedenti i 150 euro;
       10) mutui originariamente erogati dall'Istituto Italiano di
 Credito Fondiario S.p.a. ed in relazione ai quali siano
 contrattualmente previsti abbuoni circa il pagamento di interessi
 corrispettivi;
       11) mutui originariamente erogati da Centrobanca S.p.a. a
 valere su convenzioni poste in essere da Centrobanca S.p.A.
 posteriormente al 7 agosto 2000;
     12) mutui stipulati prima del 31 dicembre 1982;
       13) mutui che hanno un profilo cosiddetto 'di preammortamento',
 vale a dire mutui in relazione ai quali nessuna delle rate scadute
 prima del 30 novembre 2002 conteneva, oltre alla componente di
 pagamento interessi, una componente di rimborso in linea capitale del
 mutua in questione. Il presente requisito non deve considerarsi
 soddisfatto per quei mutui in 'preammortamento' in relazione ai quali
 la prima rata successiva al 30 novembre 2002 comprendera' anche una
 componente di rimborso in linea capitale del mutuo;
     14) mutui il cui piano di rimborso scade prima del 25 marzo 2003;
       15) mutui garantiti da ipoteche su beni immobili siti al di
 fuori del territorio della Repubblica italiana;
       16) mutui erogati nel mese di febbraio del 1990, il cui piano
 di ammortamento sia collegato all'indice dei prezzi di consumo;
       17) mutui stipulati dall'Istituto Italiano di Credito Fondiario
 S.p.a. e in essere nei confronti di residenti nella provincia di Roma
 nel periodo compreso tra il 12 marzo 1990 e il 23 marzo 1990;
       18) mutui stipulati da Centrobanca S.p.a. e in essere nei
 confronti di soggetti residenti nella provincia di Perugia diversi da
 persone fisiche;
       19) mutui in essere nei confronti di soggetti residenti nella
 provincia di Milano, rispettivamente, (i) erogati da Centrobanca
 S.p.a. nel periodo compreso tra il 15 maggio 1999 ed il 20 giugno
 1999 ovvero (ii) stipulati da Centrobanca S.p.a. nel periodo compreso
 tra il 19 luglio 2000 ed il 30 luglio 2000;
       20) mutui stipulati da Centrobanca S.p.a. e in essere nei
 confronti di soggetti residenti nella provincia di Viterbo prima
 del1.gennaio 1996;
       21) mutui erogati dall'Istituto Italiano di Credito Fondiario
 S.p.a. e in essere nei confronti di soggetti residenti nella
 provincia di Taranto nel mese di giugno 1997;
       22) mutui erogati dall'Istituto Italiano di Credito Fondiario
 S.p.a. e in essere nei confronti di soggetti residenti nella
 provincia di Lecce nel mese di marzo 1993;
       23) mutui erogati dall'Istituto Italiano di Credito Fondiario
 S.p.a. e in essere nei confronti di soggetti residenti nella
 provincia di Enna;
       24) mutui erogati da Centrobanca S.p.a. e garantiti da immobili
 siti nel comune di Olbia, localita' San Pantaleo;
       25) mutui stipulati da Centrobanca S.p.a. e in essere nei
 confronti di soggetti residenti nella provincia di Varese nel periodo
 compreso tra il 1. giugno 1995 ed il 1. gennaio 1997;
       26) mutui concessi da Centrobanca S.p.a. in pool (ovvero
 tramite accordi di sindacato) con altre banche;
       27) mutui in essere alla data del 30 novembre 2002 ed estinti
 entro la data del 23 dicembre 2002 (inclusa).
 
      Risultano altresi' esclusi tutti i mutui concessi a soggetti ai
 quali e' stato erogato un mutuo, ancora in essere alla data del 23
 dicembre 2002 inclusa, che non risponde ai criteri qui esposti.
      In relazione alle caratteristiche descritte nei punti dal n. 1
 al n. 27 di cui sopra, si precisa quanto segue:
       (a) per 'data di stipulazione', si intende (i) per le
 operazioni non frazionate, la data di stipulazione del contratto di
 mutuo; e (ii) per le operazioni frazionate, la data dell'ultima rata
 pagata, ovvero il primo giorno successivo a tale data, in relazione
 al mutuo dell'operazione originaria;
       (b) per 'data di erogazione', si intende (i) per le operazioni
 non frazionate, la data di erogazione a saldo del contratto di mutuo;
 e (ii) per le operazioni frazionate, la data dell'ultima rata pagata,
 ovvero il primo giorno successivo a tale data, in relazione al mutuo
 dell'operazione originaria.
 
      Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresi'
 trasferiti a Sintonia Finance S.r.l., senza ulteriori formalita' o
 annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della legge
 130 e dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385/1993 'Testo
 unico delle leggi in materia bancaria e creditizia', tutti gli altri
 diritti - derivanti a Centrobanca S.p.a. dai contratti di mutuo - che
 assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del
 summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori,
 ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e
 personali, i privilegi, gli accessori e, piu' in generale, ogni
 diritto, azione facolta' o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
      Centrobanca S.p.a. ha ricevuto incarico da Sintonia Finance
 S.r.l., di procedere, in nome e per conto di quest'ultima,
 all'incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, piu'
 in generale, alla gestione di tali crediti in qualita' di soggetto
 incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della legge
 130.
      In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
 loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare
 ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle
 forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito
 per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta
 cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno
 essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
      I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
 aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla
 filiale o agenzia di Centrobanca S.p.a. presso la quale vengono
 domiciliati i pagamenti delle rate dei finanziamenti dei quali sono
 beneficiari, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno
 lavorativo bancario.
                      p. Sintonia Finance S.r.l.                      
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Giorgio Chirivi'                           
M-601 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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