TRIBUNALE DI TRANI
Sezione di Ruvo di P.

(GU Parte Seconda n.217 del 18-9-2003)

      Il giudice, letto il ricorso presentato dal sig. Di Terlizzi
 Antonio, nato a Ruvo di P. il 13 giugno 1935 ed ivi residente
 estramurale Scarlatti n. 11, codice fiscale DTRNTN35H13H645U;
      Visto il certificato catastale del fondo posseduto dal signor Di
 Terlizzi Antonio; visto il certificato della Conservatoria dei RR.II.
 di Trani attestante che nel ventennio precedente la presentazione del
 ricorso non sono state trascritte domande giudiziali non perente
 contro il sig.Di Terlizzi Antonio rivolte a rivendicare la proprieta'
 o altri diritti reali di godimento sul fondo de quo;
      Vista la certificazione comprovante l'avvenuta affissione
 dell'istanza di riconoscimento nell'albo di questo ed in quello del
 Comune di nei modi e termini di legge; vista la Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica Italiana n. 18 del 23 gennaio 2003, sul quale e'
 stata pubblicata la richiesta di riconoscimento del sig. Di Terlizzi
 Antonio;
      Esaminate le dichiarazioni dei testi escussi all'udienza dalle
 quali si evince che l'istante ha avuto il possesso pacifico e
 continuato del fondo usucapito da oltre quindici anni; ritenuto che
 la domanda risulta fondata sia dall'esito della prova testimoniale e
 sia dalla documentazione esibita e che quindi possono ritenersi
 sussistenti le condizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 346
 anche perche' non risultano proposte opposizioni;
 
                              Dichiara:                               
                                                                      
      l'istante in atti generalizzato pieno ed esclusivo proprietario
 del fondo rustico sito in agro di Ruvo di Puglia alla contrada
 Pantano, con annesso piccolo fabbricato di due vani catastali, di
 fare ..., di natura ..., riportato in catasto alla partita n. ...,
 foglio n. 28, particelle nn. 53/54, avente reddito dominicale di Euro
 17,04 ed agrario di Euro 9,30 e rendita catastale di Euro 54,74 per
 averlo pacificamente e continuativamente posseduto per oltre quindici
 anni;
 
                               Dispone:                               
                                                                      
      che la presente ordinanza sia affissa, ai sensi dell'art. 3,
 sesto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 346, all'albo del
 Tribunale di Ruvo ed a quello del Comune di Ruvo per novanta giorni,
 con espresso avvertimento che chiunque vi abbia interesse potra'
 proporre opposizione nel termine di giorni sessanta dalla scadenza
 dell'affissione.
      Dispone che la presenze ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale entro quindici giorni dalla data di affissione nei due
 albi;
      Dispone che, se non opposto, il presente decreto sia dichiarato
 esecutivo, registrato all'Ufficio del registro competente e
 trascritto nei RR.II. di Trani ai sensi dell'art. 2651 del Codice
 civile, esonerando il sig. Conservatore da responsabilita' e che
 copia della nota di trascrizione con l'annotamento eseguito sia
 depositata nel fascicolo di ufficio di questo Tribunale.
     Ruvo, 1. luglio 2003
           Il giudice onorario: avv. M. Antonella Pasculli            
                  Il cancelliere C/1: Luigi Mazzilli                  
C-25976 (A pagamento).
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