TAR LAZIO

(GU Parte Seconda n.8 del 20-1-2007)

      Ad istanza dell'avv. Edoarda Sanci e giusta ordinanza n. 1399/06 
 emessa dal TAR del Lazio, Sezione I, in data 6-12 dicembre 2006, si 
 citano per pubblici proclami ai sensi degli artt. 16 e 14 del regio 
 decreto 17 agosto 1907, n. 642 i dott.ri Emanuele Punzo, Enrico 
 Guicciardi, Paolo Andrea Trabalza, Gian Luigi Mascia, Giorgio Marini, 
 Michelangelo Pipan, Filippo Formica, Renzo Mario Rosso, Massimo 
 Gaiani, Cristina Ravaglia, Vincenzo Schioppa, Giorgio di 
 Pietrogiacomo, Gianpaolo Cantini, Giovanni Brauzzi, Andrea Perugini, 
 Luca Giansanti, Vincenzo Grassi, Francesco Maria Talo', Pietro 
 Sebastiani, Paola Imperiale e tutti coloro che abbiano interesse a 
 costituirsi nel ricorso n. 6557/05 proposto dal dott. Fabrizio De 
 Agostini contro il Ministero degli Affari Esteri, la Presidenza del 
 Consiglio dei Ministri e la Presidenza della Repubblica e nei 
 confronti dei funzionari sopra indicati, per l'annullamento del 
 decreto del Presidente della Repubblica n. 29 del 5 aprile 2005 di 
 promozione di vari diplomatici al grado di ministro plenipotenziario 
 per il 2005 e degli atti connessi, in specie della prima selezione 
 effettuata dalla competente Commissione Consultiva e della proposta 
 del Ministro, nonche' per la condanna dell'amministrazione al 
 risarcimento del danno. 
      In relazione ai provvedimenti impugnati il ricorrente, con il 
 ricorso introduttivo e con due successivi atti di motivi aggiunti, ha 
 denunziato: 
       I) violazione e falsa applicazione del decreto del Presidente 
 della Repubblica n. 18/1967 e in particolare dei criteri di 
 valutazione di cui all'art. 109, nonche' illegittimita' 
 costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione 
 in quanto non sono stati trasmessi al Ministro gli elementi 
 informativi di tutti i candidati, ma solo quelli relativi ai 
 funzionari prescelti dalla Commissione trasformando cosi' la 
 Commissione da Organo consultivo a Organo sostanzialmente 
 deliberativo, e non sono stati inoltre applicati rettamente i criteri 
 di valutazione indicati dal legislatore; 
       II) violazione e falsa applicazione del citato decreto del 
 Presidente della Repubblica nonche' dei principi di trasparenza, buon 
 andamento ed imparzialita' dell'azione amministrativa, oltre che 
 difetto di istruttoria dal momento che, contrariamente a quanto 
 sostenuto dalla Commissione, il profilo del ricorrente e' di assoluta 
 preminenza sotto tutti i profili di valutazione dettati dal 
 legislatore e la motivazione di esclusione resa nei suoi confronti e' 
 contrastante con le risultanze eccellenti del suo fascicolo 
 personale; 
       III) illegittimita' della procedura seguita dalla Commissione 
 in quanto il tempo a disposizione della stessa risulta del tutto 
 insufficiente per lo svolgimento di tutte le operazioni di 
 valutazione e per l'esame della posizione di tutti i candidati; 
       IV) motivazione apparente ed insufficiente, nonche' eccesso di 
 potere per illogicita', ingiustizia e falsita' dei presupposti oltre 
 che per disparita' di trattamento, in quanto la motivazione finale 
 non trova riscontro nelle risultanze documentali in atti e non si 
 fonda su circostanze reali, traducendosi per il ricorrente in una 
 evidente ed irragionevole sottovalutazione del suo profilo 
 professionale; la stessa motivazione, inoltre, e' priva di qualsiasi 
 profilo comparativo d'insieme ed ha tralasciato importanti elementi 
 di giudizio relativi al ricorrente, mentre per alcuni dei prescelti 
 si e' omesso qualsiasi riferimento a precedenti di carriera negativi 
 che risultavano dai rispettivi fascicoli personali; 
       V) in ordine alla richiesta di risarcimento del danno si e' 
 evidenziato il pregiudizio professionale ed economico derivante al 
 ricorrente dalla illegittima esclusione dalla promozione. 
 
      Il ricorrente ha quindi concluso per l'annullamento dei 
 provvedimenti impugnati e per la condanna del Ministero degli esteri 
 al risarcimento del danno, da determinarsi anche in via equitativa, 
 previa eventuale sospensione del giudizio a seguito di remissione 
 delle sollevate questioni di legittimita' alla Corte Costituzionale. 
     Roma, 16 gennaio 2007 
                                                   Avv. Edoarda Sanci.
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