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Errata corrige
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Decreto di sospensione autorizzazione utilizzo gas tossici Il direttore generale, premesso che: la societa' Trafilinox S.a.s. con sede legale in Trescore Cremasco (CR), via Risorgimento n. 27, risulta in possesso di decreto di autorizzazione per la custodia e l'impiego di kg 1000 di ammoniaca e di kg 500 di acido fluoridrico rilasciato dalla Regione Lombardia, Ufficio del medico provinciale prot. n. 1188/QF/rc decreto n. 14/SAN/CR in data 6 marzo 1981 di cui risulta titolare il signor Banfi Francesco; richiamati: il regio decreto n. 147 del 9 gennaio 1927 e successive modifiche e integrazioni; la legge n. 883/78, art. 7, lettera c); la legge Regione Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni; la circolare n. 8/San del 15 marzo 1989 Regione Lombardia; recepito il verbale della Commissione tecnica permanente gas tossici, relativo al sopralluogo effettuato in data 23 ottobre 2006 presso la ditta Trafilinox S.a.s. con sede legale in Trescore Cremasco, via Risorgimento n. 27, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto; recepita altresi', la nota della ditta Trafilinox S.a.s. in data 9 novembre 2006, agli atti, con la quale la nominata ditta dichiara di rinunciare all'autorizzazione per l'utilizzo di gas tossici (acido fluoridrico e ammoniaca anidra), in quanto non ha mai utilizzato acido fluoridrico ed inoltre, non intende piu' conservare e custodire ammoniaca anidra per effetto di modifiche apportate al processo produttivo; confermato che nel periodo di transizione da processo con ammoniaca anidra ad altro processo con gas non tossico, la ditta si impegna a conservare ed utilizzare presso lo stabilimento il quantitativo massimo di 60 Kg di ammoniaca anidra in contenitori da 20 kg ciascuno, in deroga cosi' come previsto dall'art. 62, comma 1, regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147; Dispone: 1. La sospensione del decreto di autorizzazione per la custodia e l'impiego di gas tossici rilasciato alla ditta Trafilinox S.a.s. dalla Regione Lombardia, Ufficio del medico provinciale prot. n. 1188/QF/rc, decreto n. 14/SAN/CR in data 6 marzo 1981 la restituzione dell'atto autorizzativo all'A.S.L. della Provincia di Cremona. 2. La concessione alla citata ditta per il periodo utile alla transizione da processo con ammoniaca anidra ad altro processo con gas non tossico, a conservare ed utilizzare in deroga presso lo stabilimento, cosi' come previsto dall'art. 62, comma 1, regio decreto 9 gennaio 1927, il quantitativo massimo pari a 60 kg di ammoniaca anidra in contenitori da 20 kg ciascuno, sotto la diretta responsabilita' del titolare della ditta e del responsabile abilitato all'utilizzo del gas tossico ammoniaca. 3. La prescrizione, sulla scorta di quanto valutato dalla Commissione tecnica permanente gas tossici, dei seguenti adeguamenti proporzionati al quantitativo di ammoniaca detenuta: a) l'impianto di abbattimento di eventuali fughe di ammoniaca deve essere dimensionato sulla base di apposito calcolo a firma di tecnico abilitato relativamente, ad esempio, alle portate di acqua nebulizzata e alla capienza della vasca di raccolta; b) le tubazioni di ammoniaca e gli apparecchi utilizzatori devono essere adeguatamente protetti dall'incendio; c) installazione di idonei sistemi di intercettazione automatica del flusso di ammoniaca in caso di perdite o incendio applicati in prossimita' della bombola, sul primo stadio di riduzione della pressione. 4. Il rinvio al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Cremona per gli aspetti di competenza, rilevati nel verbale di sopralluogo. Cremona, 23 novembre 2006 Il direttore generale: dott. Andrea Belloli. C-1638 (A pagamento).