TAR PER LA PUGLIA

(GU Parte Seconda n.14 del 3-2-2007)

      Con ordinanza n. 58/07, pubblicata il 20 gennaio 2007, la II 
 Sezione di Lecce del TAR per la Puglia ha disposto la integrazione 
 del contraddittorio per pubblici proclami nel ricorso n. 36/07 
 proposto da Spada Francesco Maria per l'annullamento del decreto del 
 23 novembre 2006 con cui il dirigente scolastico dell'Istituto 
 'Cabrini' di Taranto ha disposto il depennamento del ricorrente dalle 
 graduatorie di istituto di II fascia per la classe AJ77 formate ex 
 D.M. n. 64 del 28 luglio 2004 per il triennio 2004/07, con 
 inserimento in III fascia e delle derivate graduatorie di istituto 
 anche della scuola 'Giovanni XXIII' di Sava. Pertanto si notifica per 
 pubblici proclami il ricorso n. 36/07 a tutti i concorrenti inseriti 
 nelle graduatorie di istituto di II fascia e di III fascia per la 
 classe di concorso AJ77 formate ex D.M. n. 64/04 per la Provincia di 
 Taranto con indicazione nominativa di Moscogiuri Daniela Rosaria e 
 Cuccaro Paolo. Motivi: violazione legge n. 241/90 per omessa 
 comunicazione dell'avvio del procedimento volto al depennamento. 
 Difetto di motivazione anche nella considerazione del risalente 
 inserimento, 6 anni. Violazione del bando di concorso che non 
 richiede per la conferma e il mantenimento nelle graduatorie del 
 successivo triennio la produzione dei titoli di accesso. Violazione 
 della legge n. 143/04 che nell'introdurre come nuovo titolo 
 abilitante il diploma di Didattica della musica non esclude i titoli 
 gia' prima riconosciuti. L'udienza per la discussione e' fissata per 
 il 14 febbraio 2007. 
                                                 Avv. Franco Carrozzo.
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