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Errata corrige
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Con ordinanza n. 122/07, pubblicata il 1. febbraio 2007, la II Sezione di Lecce del TAR per la Puglia ha disposto la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nel ricorso n. 72/07 proposto da Capone Giovanna Daniela per l'annullamento del decreto del 15 novembre 2006 con cui il dirigente dell'Istituto 'Pascoli' di S. Giorgio Ionico ha disposto il depennamento della ricorrente dalle graduatorie di Istituto di II fascia per la classe AJ77 formate ex D.M. n. 64 del 28 luglio 2004 per il triennio 2004/07, con inserimento in III fascia e delle derivate graduatorie di Istituto anche della scuola 'Giovanni XXIII' di Sava. Pertanto si notifica per pubblici proclami il ricorso n. 72/07 a tutti i concorrenti inseriti nelle graduatorie di Istituto di II fascia e di III fascia per la classe di concorso AJ77 formate ex D.M. n. 64/04 per la Provincia di Taranto con indicazione nominativa di Moscogiuri Daniela Rosaria e Cuccaro Paolo. Motivi violazione legge n. 241/90 per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento volto al depennamento. Difetto di motivazione anche nella considerazione del risalente inserimento, 6 anni. Violazione del bando di concorso che non richiede per la conferma e il mantenimento nelle graduatorie del successivo triennio la produzione dei titoli di accesso. Violazione della legge n. 143/04 che nell'introdurre come nuovo titolo abilitante il diploma di didattica della musica non esclude i titoli gia' prima riconosciuti. L'udienza per la discussione e' fissata per il 14 marzo 2007. Avv. Franco Carrozzo. C-3089 (A pagamento).