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Errata corrige
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Il prefetto della Provincia di Torino, Vista la lettera n. 167537 del 14 febbraio 2007 con la quale il direttore della locale Banca d'Italia comunica che a causa di un'assemblea indetta dalle Organizzazioni sindacali non hanno potuto funzionare per l'intero pomeriggio di giovedi' 8 febbraio u.sc., gli sportelli della Banca Bipop-Carire, di seguito elencate: Filiale di Torino sede, via Arsenale n. 15; Filiale di Torino Agenzia 1, via Garibaldi n. 13; Filiale di Torino Agenzia 2, corso Racconigi n. 39-bis; Filiale di Torino Agenzia 3, via San Donato n. 47; Filiale di Torino Agenzia 4, via Madama Cristina n. 2; Filiale di Torino Agenzia 5, piazza Derna n. 215; Filiale di Torino Agenzia 6, largo Tirreno n. 115; Filiale di Torino Agenzia 7, via Cardinal Massaia n. 71; e pertanto chiede l'emissione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel predetto giorno. Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo 1/1948; Ritenuto di dover concedere la richiesta proroga dei termini legali e convenzionali; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il mancato regolare funzionamento degli Uffici bancari sopraindicati nel giorno precisato e' riconosciuto come determinato da eventi eccezionali e la durata degli eventi stessi resta accertata nel predetto giorno. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Torino, 21 febbraio 2007 Il prefetto: Sottile. C-4234 (Gratuito).