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Errata corrige
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Ricorso per proposta di concordato (ex art. 78, decreto legislativo n. 270 del 1999) Estratto Sigc Investimenti S.p.a. con sede in Roma, via Nazionale n. 200, capitale sociale Euro 2.600.000/00, codice fiscale n. 06436670589 e partita I.V.A. n. 01550361008, iscritta al n. 28.111 dell'elenco presso l'Ufficio Italiano Cambi, in persona dell'amministratore delegato, dott.ssa Giulia Pazienza Gelmetti, nata a Pescara il 12 aprile 1962 (di seguito 'Sigc'), a cio' autorizzata giusta delibera di assemblea straordinaria del giorno 1. febbraio 2007, per atto notaio Anedda di Roma, Rep. 25458, Racc. 7591; visto il decreto del 12 dicembre 2006, con quale il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato la domanda unitaria per l'ammissione di Sigc ai concordati ex art. 78 del decreto legislativo n. 270/1999 con riferimento alle liquidazioni delle societa' CIR, Crdm e Arbatax, tutte in amministrazione straordinaria; in data 22 marzo 2007 Sigc ha depositato presso il Tribunale civile di Monza, Sezione fallimentare, G.D. designando, domanda di concordato ex art. 78 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 per la liquidazione di Cartiere Riunite Donzelli e Meridionali S.p.a., con efficacia condizionata all'approvazione delle ulteriori domande di concordato contestualmente depositate per la liquidazione di Cartiere Italiane Riunite S.p.a. e Cartiera di Arbatax S.p.a. La proposta di concordato per la liquidazione di Crdm come autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico e depositata da Sigc, prevede le seguenti condizioni economiche e garanzie. 1. Percentuali di pagamento dei creditori Crdm. Posto che i creditori privilegiati di Crdm sono stati integralmente soddisfatti dalla liquidazione, con l'approvazione del concordato da parte del Tribunale, Sigc si obbliga a: 1) dopo il passaggio in giudicato delle sentenze di approvazione dei concordati CIR, Crdm e Arbatax, pagare i creditori privilegiati irreperibili di Crdm nella misura del 100%; 2) pagare ai creditori chirografari di Crdm un'ulteriore percentuale del 2,34%, sino a concorrenza del 37,34% del valore nominale del relativo credito, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di approvazione del concordato Crdm; 3) dopo il passaggio in giudicato della sentenza dei concordati CIR, Crdm e Arbatax, pagare i creditori chirografari irreperibili di Crdm: (i) nella misura del 35% del relativo credito, entro 30 giorni dall'istanza di pagamento; (ii) corrispondendo l'ulteriore percentuale del 2,34%, sino a concorrenza del 37,34% del valore nominale del relativo credito, entro 90 giorni dalla predetta istanza di pagamento; 4) pagare integralmente le spese di procedura Crdm, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di approvazione del concordato di Crdm. Intendendosi per: a) creditore privilegiato irreperibile, il creditore privilegiato di Crdm che non abbia ottenuto alcun pagamento dalla liquidazione, ma per il quale la liquidazione medesima abbia disposto l'accantonamento di somme disponibili corrispondenti al relativo credito insinuato, oltre interessi di legge; b) creditore chirografario, i creditori chirografari di Crdm gia' insinuati ed inseriti nei precedenti piani di riparto e gia' soddisfatti; c) creditore chirografario irreperibile, il creditore, chirografario di Crdm, che non abbia ottenuto alcun pagamento dalla liquidazione; d) creditore chirografario anche il creditore che abbia presentato domanda di insinuazione tardiva del credito a condizione che: (i) sia stato ammesso al passivo alla data di presentazione della proposta di concordato; (ii) alla data di approvazione della proposta di concordato l'esame del credito risulti ancora (ed in allora) in corso a causa della tardivita' della domanda e sempre che venga successivamente accertata l'effettiva sussistenza del credito. Si precisa che Sigc non intende obbligarsi nei confronti di soggetti diversi da quelli sopra indicati. 2. Garanzia fidejussoria. A garanzia di tutte le obbligazioni assunte con la proposta di concordato Crdm, Sigc si obbliga a depositare presso il Tribunale civile di Monza garanzia fidejussoria dedicata (la 'Garanzia'). La garanzia: a) sara' prestata da istituto creditizio di primaria importanza nazionale nel testo approvato dal Collegio dei commissari liquidatori e per un importo pari alle somme individuate per la chiusura della procedura Crdm, maggiorato degli interessi al saggio legale maturati nei sei mesi dall'omologazione della proposta di concordato; b) verra' depositata almeno sette giorni prima della sentenza di approvazione della proposta di concordato per Crdm. c) a seguito del progressivo pagamento da parte di Sigc di quanto previsto dalla proposta di concordato in favore del creditori di Crdm, la garanzia sara' proporzionalmente ridotta. Nell'ipotesi in cui l'approvazione di una delle tre proposte di concordato formulate unitariamente da Sigc con riguardo a CIR, Crdm ed Arbatax non dovesse intervenire, Sigc medesima sara' sciolta da tutte le obbligazioni, e, pertanto, la garanzia le verra' immediatamente restituita, senza che gli Organi delle procedure o i creditori abbiano null'altro a pretendere. 3. Opposizioni. In ogni caso e' riconosciuto ai creditori il diritto di proporre opposizione avverso la proposta di concordato entro 30 giorni dal deposito nella cancelleria del Tribunale, avvenuto il 22 marzo 2007, nonche' di proporre appello avverso la sentenza di approvazione entro 15 giorni dalla sua affissione. Avv. Michele Mammone In qualita' di difensore e rappresentante di SIGC S-2414 (A pagamento).