TAR - LAZIO

(GU Parte Seconda n.35 del 24-3-2007)

      Ad istanza dell'avv. Giuseppe Giannini e dell'avv. Alberto Magno 
 nell'interesse del rappresentato Ciuffreda Pio Umberto nel domicilio 
 eletto in Roma 00193, via Pietro Cossa n. 3, premesso che il TAR 
 Lazio, sez. III quater, con ordinanza del 14 giugno 2006, n. 173/07, 
 depositata il 1. febbraio 2007, nella causa promossa con ricorso n. 
 2580/2000 da Ciuffreda Pio Umberto contro l'Inps, e nei confronti di 
 Anselmo Luisa, Carconi Giuseppe, Paisani Sergio, Russo Gerlando, ha 
 disposto l'integrazione del contraddittorio, anche a mezzo dei 
 pubblici proclami, nei confronti di tutti i dipendenti inseriti nella 
 graduatoria impugnata, di cui alla delibera n. 210 del 20 luglio 
 1999; ritenuto che i concorrenti risultati vittoriosi ed inquadrati 
 nella graduatoria impugnata, oltre ai partecipanti al concorso, sono 
 indicati nell'elenco allegato alla delibera n. 210/99 impugnata che 
 in copia e' allegato agli atti notificati al Comune di Roma e 
 depositati alla Cancelleria del TAR Lazio Sez. III quater in 
 esecuzione della presente notifica; 
 
                  si notifica per pubblici proclami                   
                                                                      
      ai soprannominati concorrenti ed a chiunque abbia interesse 
 quanto sopra e si porta a conoscenza: che la causa ha per oggetto 
 l'annullamento della delibera 210/99 del Consiglio di amministrazione 
 dell'I.N.P.S. di approvazione della graduatoria del concorso per 
 titoli di servizio e di cultura integrati da colloquio, a 79 posti di 
 dirigente amministrativo, indetto dal Consiglio di amministrazione 
 con deliberazione n. 979 dell'8 luglio 1997, per le seguenti censure: 
       1) eccesso di potere e violazione dei criteri di valutazione 
 degli incarichi di cui all'allegato A del bando di concorso e 
 dell'art. 21, lett. a) di cui al D.P.C.M. n. 439/94; 
       2) eccesso di potere e violazione dei criteri stabiliti per la 
 valutazione dei lavori originali di cui all'allegato B del bando e 
 del punto b) dell'articolo 21 del D.P.C.M. n. 439/94; 
       3) eccesso di potere ed arbitrarieta' nella valutazione dei 
 corsi di formazione e/o di qualificazione professionale di cui alla 
 tabella allegata D del bando e di cui alla lett. d) del D.P.C.M. n. 
 439/94, illogicita' e contraddittorieta'; 
       4) eccesso di potere ed irrazionalita' manifesta, difetto di 
 motivazione e violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90. 
       Roma, 19 marzo 2007 
                                                   Avv. Alberto Magno.
S-2469 (A pagamento). 
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