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Errata corrige
Errata corrige
Il TAR del Lazio, Roma, Sezione II, con ordinanza presidenziale n. 102/2007 del 2 marzo 2007, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nel ricorso (R.G. n. 5966/2006) proposto dal Gen. di Brigata della Guardia di Finanza in s.p.e. Vincenzo Delle Femmine, contro il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza e nei confronti dei Generali di Divisione della Guardia di Finanza in s.p.e. Domenico Minervini, Saverio Capolupo, Walter Cretella Lombardo e Vincenzo Suppa, avente ad oggetto la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado di Generale di Divisione in s.p.e. per l'anno 2006, ordinando al ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli ufficiali iscritti in quadro per l'avanzamento al grado di Generale di Divisione in s.p.e. per l'anno 2006, mediante la notifica del sunto del ricorso e autorizzando la notificazione anche per pubblici proclami. Il Gen. Vincenzo Delle Femmine, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro Terracciano, Sabrina Marotta e Roberto Landolfi, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ovidio n. 20 presso lo studio Liccardo, Landolfi e Associati, ha proposto ricorso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze e della Commissione Superiore di Avanzamento degli Ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza, chiedendo l'annullamento, previa sospensione: a) in via principale, della mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado di Generale di Divisione in s.p.e. per l'anno 2006 e, in particolare, del giudizio emesso dalla Commissione Superiore di Avanzamento nei confronti del ricorrente e del punteggio attribuitogli di 28,70, nonche' degli atti del procedimento di scrutinio, ivi comprese le operazioni compiute dalla predetta Commissione, la graduatoria di merito, le schede di valutazione redatte, ai sensi del D.M. 2 novembre 1993, n. 511, dai componenti la Commissione stessa, ed, infine, la determinazione ministeriale di approvazione della graduatoria; b) di ogni altro atto e/o documento, comunque presupposto, connesso, correlato e/o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresa, se ed in quanto occorra, la nota n. 23867/P/2a, datata 7 marzo 2006 e notificata al ricorrente il successivo 30 marzo 2006, del Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto, Ufficio Personale Ufficiali, a firma del capo del I reparto. Il ricorrente lamenta: la violazione degli artt. 12, 19, 21 e 27 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 e delle norme e dei principi espressi nel D.M. 2 novembre 1993, n. 571, nonche' la disapplicazione dei criteri particolari di valutazione identificati nella seduta del 18 gennaio 2006 dalla stessa Commissione Superiore esaminatrice antecedentemente all'inizio delle operazioni di valutazione; eccesso di potere, in senso assoluto ed in senso relativo, per illogicita', ingiustizia manifesta, contraddittorieta', disparita' di trattamento, sviamento ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie; illegittimita' dello scrutinio e della graduatoria per evidente difetto di motivazione. In particolare, il ricorrente ha eccepito che con il decreto legislativo n. 69/2001, il legislatore ha provveduto a riordinare le norme sul reclutamento, sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli Ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza ma, non avendo il Ministero delle finanze emanato il nuovo regolamento disciplinante le modalita' ed i criteri applicativi delle nuove disposizioni in tema di procedura di valutazione degli avanzamenti a scelta, previsto dall'art. 21, comma 8, dello stesso decreto legislativo n. 69/01, continuano a trovare applicazione, al riguardo, le disposizioni di cui al D.M. 2 novembre 1993, n. 571 ed in particolare l'art. 2 in cui e' statuito che il giudizio della Commissione di Avanzamento deve fondarsi su 'riscontri obiettivi nel fascicolo dell'interessato' e quindi lo stesso giudizio di merito e' da ritenersi viziato, quando non risponde a criteri di logicita' e coerenza motivazionali, rispetto agli 'obiettivi riscontri', e/o e' frutto di una disomogeneita' di trattamento e/o valutazione tra candidati. Nel caso in esame, il giudizio di merito espresso dalla Commissione nei confronti del Generale Delle Femmine e' palesemente illogico, non solo rispetto alle risultanze della documentazione caratteristica e matricolare di quest'ultimo (essendo stati palesemente disconosciuti e/o sminuiti i titoli da lui acquisiti nel corso di una carriera brillante ed armonica), ma, altresi', con riguardo ai giudizi espressi nei confronti degli altri parigrado promossi, con conseguente disparita' di trattamento (essendo stata operata una valutazione restrittiva dei titoli del ricorrente e concessiva nei confronti degli altri scrutinati). In particolare, il punteggio di 28,70 attribuito al ricorrente, tale da collocarlo al 5 posto della graduatoria di merito, e' del tutto inadeguato, illogico e ictu oculi ingiusto, sia in senso assoluto che relativo, e in palese contrasto con i suoi precedenti di carriera, giacche' tra il punteggio stesso e gli elementi sui quali questo avrebbe dovuto fondarsi non sussiste quella necessaria corrispondenza che si riassume nei concetti di adeguatezza e di proporzionalita'. La Commissione, quindi, ha anche attribuito punteggi secondo criteri immotivati, illogici, inadeguati, difformi da quelli normativamente previsti e disomogenei, tali da determinare una palese disparita' di trattamento in danno del ricorrente, caratterizzata da una restrittiva applicazione dei criteri di valutazione, con conseguente illegittimita' non solo del giudizio complessivo espresso nei confronti dello stesso ricorrente e del punteggio attribuitogli, ma dell'intero scrutinio e della stessa graduatoria finale. Si notifica detto ricorso agli Ufficiali iscritti in quadro per l'avanzamento al grado di Generale di Divisione in s.p.e. per l'anno 2006 e precisamente a: Flavio Zanini, Mauro Michelacci, Domenico Achille, Salvatore Ristretta, Antonio Maria Rubino, Raffaele D'Angiolella, Franco Patroni, Vincenzo Basso, Fabrizio Lisi, Gaetano Giancane, Paolo Aielli, Luigi Dell'Abate, Castore Palmerini, Francesco Sorrentino, Antonio Jovane. Roma, 3 aprile 2007 Avv. Gennaro Terracciano Avv. Sabrina Marotta - Avv. Roberto Landolfi S-3473 (A pagamento).