TAR - LAZIO

(GU Parte Seconda n.42 del 10-4-2007)

      Il TAR del Lazio, Roma, Sezione II, con ordinanza presidenziale 
 n. 102/2007 del 2 marzo 2007, ha disposto l'integrazione del 
 contraddittorio nel ricorso (R.G. n. 5966/2006) proposto dal Gen. di 
 Brigata della Guardia di Finanza in s.p.e. Vincenzo Delle Femmine, 
 contro il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Comando 
 Generale della Guardia di Finanza e nei confronti dei Generali di 
 Divisione della Guardia di Finanza in s.p.e. Domenico Minervini, 
 Saverio Capolupo, Walter Cretella Lombardo e Vincenzo Suppa, avente 
 ad oggetto la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado 
 di Generale di Divisione in s.p.e. per l'anno 2006, ordinando al 
 ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei 
 confronti di tutti gli ufficiali iscritti in quadro per l'avanzamento 
 al grado di Generale di Divisione in s.p.e. per l'anno 2006, mediante 
 la notifica del sunto del ricorso e autorizzando la notificazione 
 anche per pubblici proclami. Il Gen. Vincenzo Delle Femmine, 
 rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro Terracciano, Sabrina 
 Marotta e Roberto Landolfi, ed elettivamente domiciliato in Roma, 
 alla via Ovidio n. 20 presso lo studio Liccardo, Landolfi e 
 Associati, ha proposto ricorso nei confronti del Ministero 
 dell'economia e delle finanze e della Commissione Superiore di 
 Avanzamento degli Ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza, 
 chiedendo l'annullamento, previa sospensione: a) in via principale, 
 della mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado di 
 Generale di Divisione in s.p.e. per l'anno 2006 e, in particolare, 
 del giudizio emesso dalla Commissione Superiore di Avanzamento nei 
 confronti del ricorrente e del punteggio attribuitogli di 28,70, 
 nonche' degli atti del procedimento di scrutinio, ivi comprese le 
 operazioni compiute dalla predetta Commissione, la graduatoria di 
 merito, le schede di valutazione redatte, ai sensi del D.M. 2 
 novembre 1993, n. 511, dai componenti la Commissione stessa, ed, 
 infine, la determinazione ministeriale di approvazione della 
 graduatoria; b) di ogni altro atto e/o documento, comunque 
 presupposto, connesso, correlato e/o consequenziale a quelli 
 impugnati, ivi compresa, se ed in quanto occorra, la nota n. 
 23867/P/2a, datata 7 marzo 2006 e notificata al ricorrente il 
 successivo 30 marzo 2006, del Comando Generale della Guardia di 
 Finanza, I Reparto, Ufficio Personale Ufficiali, a firma del capo del 
 I reparto. Il ricorrente lamenta: la violazione degli artt. 12, 19, 
 21 e 27 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 e delle norme e 
 dei principi espressi nel D.M. 2 novembre 1993, n. 571, nonche' la 
 disapplicazione dei criteri particolari di valutazione identificati 
 nella seduta del 18 gennaio 2006 dalla stessa Commissione Superiore 
 esaminatrice antecedentemente all'inizio delle operazioni di 
 valutazione; eccesso di potere, in senso assoluto ed in senso 
 relativo, per illogicita', ingiustizia manifesta, contraddittorieta', 
 disparita' di trattamento, sviamento ed erronea valutazione delle 
 risultanze istruttorie; illegittimita' dello scrutinio e della 
 graduatoria per evidente difetto di motivazione. In particolare, il 
 ricorrente ha eccepito che con il decreto legislativo n. 69/2001, il 
 legislatore ha provveduto a riordinare le norme sul reclutamento, 
 sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli Ufficiali del Corpo 
 della Guardia di Finanza ma, non avendo il Ministero delle finanze 
 emanato il nuovo regolamento disciplinante le modalita' ed i criteri 
 applicativi delle nuove disposizioni in tema di procedura di 
 valutazione degli avanzamenti a scelta, previsto dall'art. 21, comma 
 8, dello stesso decreto legislativo n. 69/01, continuano a trovare 
 applicazione, al riguardo, le disposizioni di cui al D.M. 2 novembre 
 1993, n. 571 ed in particolare l'art. 2 in cui e' statuito che il 
 giudizio della Commissione di Avanzamento deve fondarsi su 'riscontri 
 obiettivi nel fascicolo dell'interessato' e quindi lo stesso giudizio 
 di merito e' da ritenersi viziato, quando non risponde a criteri di 
 logicita' e coerenza motivazionali, rispetto agli 'obiettivi 
 riscontri', e/o e' frutto di una disomogeneita' di trattamento e/o 
 valutazione tra candidati. Nel caso in esame, il giudizio di merito 
 espresso dalla Commissione nei confronti del Generale Delle Femmine 
 e' palesemente illogico, non solo rispetto alle risultanze della 
 documentazione caratteristica e matricolare di quest'ultimo (essendo 
 stati palesemente disconosciuti e/o sminuiti i titoli da lui 
 acquisiti nel corso di una carriera brillante ed armonica), ma, 
 altresi', con riguardo ai giudizi espressi nei confronti degli altri 
 parigrado promossi, con conseguente disparita' di trattamento 
 (essendo stata operata una valutazione restrittiva dei titoli del 
 ricorrente e concessiva nei confronti degli altri scrutinati). In 
 particolare, il punteggio di 28,70 attribuito al ricorrente, tale da 
 collocarlo al 5 posto della graduatoria di merito, e' del tutto 
 inadeguato, illogico e ictu oculi ingiusto, sia in senso assoluto che 
 relativo, e in palese contrasto con i suoi precedenti di carriera, 
 giacche' tra il punteggio stesso e gli elementi sui quali questo 
 avrebbe dovuto fondarsi non sussiste quella necessaria corrispondenza 
 che si riassume nei concetti di adeguatezza e di proporzionalita'. La 
 Commissione, quindi, ha anche attribuito punteggi secondo criteri 
 immotivati, illogici, inadeguati, difformi da quelli normativamente 
 previsti e disomogenei, tali da determinare una palese disparita' di 
 trattamento in danno del ricorrente, caratterizzata da una 
 restrittiva applicazione dei criteri di valutazione, con conseguente 
 illegittimita' non solo del giudizio complessivo espresso nei 
 confronti dello stesso ricorrente e del punteggio attribuitogli, ma 
 dell'intero scrutinio e della stessa graduatoria finale. 
      Si notifica detto ricorso agli Ufficiali iscritti in quadro per 
 l'avanzamento al grado di Generale di Divisione in s.p.e. per l'anno 
 2006 e precisamente a: 
       Flavio Zanini, Mauro Michelacci, Domenico Achille, Salvatore 
 Ristretta, Antonio Maria Rubino, Raffaele D'Angiolella, Franco 
 Patroni, Vincenzo Basso, Fabrizio Lisi, Gaetano Giancane, Paolo 
 Aielli, Luigi Dell'Abate, Castore Palmerini, Francesco Sorrentino, 
 Antonio Jovane. 
       Roma, 3 aprile 2007 
                       Avv. Gennaro Terracciano                       
             Avv. Sabrina Marotta - Avv. Roberto Landolfi             
S-3473 (A pagamento). 
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