PREFETTURA DI PISTOIA
Prot. Gab. VI/003/0007756/2007.

(GU Parte Seconda n.45 del 17-4-2007)

    Il prefetto della Provincia di Pistoia,
      Considerato che nel giorno 22 marzo 2007 le agenzie di Pistoia,
 piazza Duomo n. 8, Pistoia, ag. 2, viale Adua, 97, Pistoia, ag. 1,
 via Quasimodo, 1, e Bottegone, via Fiorentina, 682, del Monte dei
 Paschi di Siena S.p.a. non hanno funzionato regolarmente a causa
 dell'astensione dal lavoro del personale;
      Vista la richiesta della filiale di Pistoia della Banca d'Italia
 n. 328321 in data 28 marzo 2007 avanzata, ai sensi dell'art. 2 del
 decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, per ottenere la proroga
 dei termini legali e convenzionali venuti a scadere in occasione
 della chiusura delle filiali ed agenzie interessate;
      Considerato che l'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre
 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e
 per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, ha disposto
 la soppressione dei Fogli degli Annunzi Legali delle Province a
 decorrere dal 9 marzo 2001;
      Considerato che l'art. 31, comma 3, della citata legge n. 340
 del 2000 ha stabilito, altresi', che quando disposizioni vigenti
 prevedono la pubblicazione nel Foglio degli Annunzi Legali come unica
 forma di pubblicita' la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta
 Ufficiale;
      Rilevato che con circolare prot. n. M/3311 in data 27 febbraio
 2001 il Ministero dell'Interno - Direzione Generale per
 l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale, Ufficio
 Studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi, ha
 precisato che tutti gli atti per i quali disposizioni vigenti
 prevedano la pubblicazione nel F.A.L. quale unica forma di
 pubblicita' legale dovranno essere inviati all'Istituto Poligrafico e
 Zecca dello Stato, che provvedera' alla pubblicazione con le stesse
 modalita' ed alle medesime condizioni previste per le inserzioni nel
 F.A.L.;
    Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
    Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;
 
                               Decreta:                               
                                                                      
      ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo
 15 gennaio 1948, n. 1, l'irregolare funzionamento nel giorno 22 marzo
 2007 delle agenzie indicate in premessa del Monte dei Paschi di Siena
 S.p.a. e' riconosciuto come determinato da eventi eccezionali.
      La Direzione della filiale di Pistoia della Banca d'Italia e'
 incaricata dell'esecuzione del presente decreto che, a cura di
 quest'Ufficio Territoriale del Governo, verra' trasmesso all'Istituto
 Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta
 Ufficiale.
     Pistoia, 3 aprile 2007
                                               Il prefetto: Recchioni.
C-7935 (Gratuito).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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