TAR CAMPANIA - NAPOLI

(GU Parte Seconda n.55 del 12-5-2007)

      Con ricorso R.g.n. 7455/06, Pollio Rosaria nata a Napoli il 20 
 dicembre 1970, difesa dall'avv. Ferdinando Gelo, domiciliata in 
 Pozzuoli, via Fasano 4 ha impugnato dinanzi al TAR Campania, Napoli, 
 il decreto n. 86 del 23 ottobre 2006 con il quale il dirigente del 
 72. Circolo Didattico di Napoli, ravvisata la necessita di annullare 
 il punteggio per servizio prestato presso la Scuola di 
 Specializzazione in Terapia Familiare e Relazionale di Napoli, ha 
 rideterminato il punteggio a lei attribuito nelle graduatorie 
 d'istituto e di circolo per il personale ATA, di cui al D.M. n. 
 55/05, riconoscendole punti 11,50, anziche' 50,50, nella graduatoria 
 per Assistente amministrativo, e punti 12,50, anziche' 20,30 nella 
 graduatoria per Assistente tecnico. La ricorrente ha lamentato: 1) 
 Violazione artt. 7 e 8 legge n. 241/90 (omessa comunicazione di avvio 
 del procedimento); 2) Violazione artt. 3 e 21 nonies legge n. 241/90 
 (la P.A. non ha fornito motivazione in riferimento all'interesse 
 pubblico all'esercizio del potere di autotutela, ne' ha tenuto conto 
 del legittimo affidamento facente capo alla ricorrente); 3) Difetto 
 d'istruttoria (la P.A. non ha valutato il servizio svolto dalla 
 ricorrente alla luce decreto del Ministro dell'universita' e della 
 ricerca del 29 settembre 1994); 4) Violazione del principio di 
 legittima aspettativa. L'istante ha concluso chiedendo l'annullamento 
 previa sospensione dell'atto impugnato e di quelli ad esso collegati, 
 ivi compreso il decreto n. 3403/B10 del 23 ottobre 2006 di revoca 
 della supplenza conferitale il 17 ottobre 2006, nonche' il 
 risarcimento dei danni conseguenti. Con ordinanza n. 844/07 il TAR 
 Campania-Napoli Sez. II ha ordinato l'integrazione del 
 contraddittorio nei confronti di coloro che, inseriti nelle 
 graduatorie citate, riceverebbero pregiudizio dall'accoglimento della 
 domanda, autorizzando la notifica per pubblici proclami, mediante 
 pubblicazione di un estratto del ricorso nella Gazzetta Ufficiale. 
                                                 Avv. Ferdinando Gelo.
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