PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.58 del 19-5-2007)

                Prot.n. M_ITPR_PEUTG00213812007-05-07.
 
   Il prefetto della Provincia di Pescara,
   Vista  la nota n. 393647 del giorno 17 aprile 2007, con la quale la
Banca  d'Italia,  Filiale  di  Pescara ha chiesto, su conforme istanza
della  Cassa  di Risparmio della Provincia di L'Aquila S.p.a., per gli
sportelli  della  sede  di  Pescara,  viale Gabriele D'Annunzio n. 55,
l'applicazione  del  decreto  legislativo  del  15 gennaio 1948, n. 1,
concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti
durante  il  periodo  di  interruzione  delle  operazioni  bancarie in
dipendenza di eventi eccezionali;
   Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli della
Cassa  di  Risparmio  della  Provincia di L'Aquila sede di Pescara, e'
dipeso da un evento imprevisto (rapina) avvenuto in danno del predetto
istituto di credito nella giornata del 31 marzo 2007;
   Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1;
                               Decreta:
   i  termini  legali  e convenzionali scaduti nel citato giorno e nei
cinque  giorni  successivi  sono  prorogati,  a favore degli sportelli
bancari  indicati  in  premessa,  di  quindici  giorni a decorrere dal
giorno di riapertura dello sportello al pubblico.
   I titoli che si trovano giacenti presso le summenzionate Aziende di
Credito,  durante  il  periodo  di chiusura, dovranno essere muniti di
apposita  dichiarazione  con  cui,  ai  sensi  dell'art.  3 del citato
decreto  legislativo  n.  1/1948,  si  faccia  menzione  della proroga
accordata.
   II presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Pescara, 7 maggio 2007

                             Il prefetto:
                                Lalli
 
C-10171 (Gratuito).
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