TRIBUNALE DI FROSINONE

(GU Parte Seconda n.63 del 31-5-2007)

       Aut. Pres. Trib. FR n. 37/07 V.G. del 2-23 febbraio 2007
 
   Nel proc. N. 3302/06 r.g. Trib. lav. Frosinone, Pelle Pierina, nata
a  Esperia  il  29  giugno  1957, selettivamente domiciliata a FR, via
Moro (st. leg. Danielli) presso l'avv. Raffaele Manfellotto, dal quale
e'  rapp.ta  e difesa, propone ricorso contro Miur, USR Lazio e USP di
Frosinone per:
      in  via  pregiudiziale:  pronunciare  ex  art. 420-bis C.p.c. la
nullita' o interpretare in bonam partem l'"Accordo" 10 maggio 2006 fra
Miur  e OO.SS. in ordine all'applicazione dell'art. 7 C.C.N.L. Scuola,
per  violazione  dell'art.  48  C.C.N.L.  in rel. a C.Cost. nn. 1/99 e
194/02;
      nel  merito: ritenere/dichiarare il diritto di essa ricorrente a
veder   tradotta   in   punteggio   utile  tutta  intera  l'esperienza
professionale, secondo criteri e modalita' dell'art. 48 C.C.N.L.:
        senza   limiti   di   punteggi  nelle  singole  categorie:  la
ricorrente vanta crediti professionali valutabili punti 40,50 valutati
solo nel limite arbitrari ed illegittimo fissato dall'Accordo in 20;
        con  pari  o  maggior  equilibrio  fra  anzianita' di servizio
(valutabile  fino  a  60),  titoli  di  studio  e titoli professionali
(valutabili  ambedue  nel limite di punti 20), anche secondo indirizzo
di   C.Cost.   citt.,   che   ha   ritenuto  abnorme  attribuire  peso
all'anzianita',  se i rimanenti criteri di selezione non sono idonei a
garantire, di per se', la seria verifica dei requisiti attitudinali, e
valutabili  precedenti esperienze nell'amministrazione, se ragionevoli
requisiti professionali;
        valutando  quale  "credito professionale" il servizio comunque
prestato,  pre-ruolo  e  non,  in profili superiori; in particolare la
ricorrente  non  ha  potuto  valorizzare quale "credito", ma solo come
anzianita',   il   servizio   pre-ruolo   prestato  come  responsabile
amministrativo,  profilo  equiparabile a quello attualmente vigente di
Dsga;
        eliminando  fra  i  titoli  di  ammissione  valutabili  quello
richiesto  per  l'accesso  al profilo di assistente (media superiore),
escludendo ex art. 48, lett. A.b) C.C.N.L., chi ne fosse sprovvisto.
   Infine,  l'USP  di  Frosinone  non  ha controllato le dichiarazioni
personali  dei  titoli, con grave vizio del procedimento e violando il
diritto  soggettivo della ricorrente di essere collocata correttamente
in graduatoria, trattandosi di comportamento privatistico, espressione
del  potere  negoziale,  soggetto  ai  canoni generali di correttezza,
buona fede e "buon andamento".

                      Avv. Raffaele Manfellotto
 
S-075694 (A pagamento).
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