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Errata corrige
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Aut. Pres. Trib. FR n. 37/07 V.G. del 2-23 febbraio 2007 Nel proc. N. 3302/06 r.g. Trib. lav. Frosinone, Pelle Pierina, nata a Esperia il 29 giugno 1957, selettivamente domiciliata a FR, via Moro (st. leg. Danielli) presso l'avv. Raffaele Manfellotto, dal quale e' rapp.ta e difesa, propone ricorso contro Miur, USR Lazio e USP di Frosinone per: in via pregiudiziale: pronunciare ex art. 420-bis C.p.c. la nullita' o interpretare in bonam partem l'"Accordo" 10 maggio 2006 fra Miur e OO.SS. in ordine all'applicazione dell'art. 7 C.C.N.L. Scuola, per violazione dell'art. 48 C.C.N.L. in rel. a C.Cost. nn. 1/99 e 194/02; nel merito: ritenere/dichiarare il diritto di essa ricorrente a veder tradotta in punteggio utile tutta intera l'esperienza professionale, secondo criteri e modalita' dell'art. 48 C.C.N.L.: senza limiti di punteggi nelle singole categorie: la ricorrente vanta crediti professionali valutabili punti 40,50 valutati solo nel limite arbitrari ed illegittimo fissato dall'Accordo in 20; con pari o maggior equilibrio fra anzianita' di servizio (valutabile fino a 60), titoli di studio e titoli professionali (valutabili ambedue nel limite di punti 20), anche secondo indirizzo di C.Cost. citt., che ha ritenuto abnorme attribuire peso all'anzianita', se i rimanenti criteri di selezione non sono idonei a garantire, di per se', la seria verifica dei requisiti attitudinali, e valutabili precedenti esperienze nell'amministrazione, se ragionevoli requisiti professionali; valutando quale "credito professionale" il servizio comunque prestato, pre-ruolo e non, in profili superiori; in particolare la ricorrente non ha potuto valorizzare quale "credito", ma solo come anzianita', il servizio pre-ruolo prestato come responsabile amministrativo, profilo equiparabile a quello attualmente vigente di Dsga; eliminando fra i titoli di ammissione valutabili quello richiesto per l'accesso al profilo di assistente (media superiore), escludendo ex art. 48, lett. A.b) C.C.N.L., chi ne fosse sprovvisto. Infine, l'USP di Frosinone non ha controllato le dichiarazioni personali dei titoli, con grave vizio del procedimento e violando il diritto soggettivo della ricorrente di essere collocata correttamente in graduatoria, trattandosi di comportamento privatistico, espressione del potere negoziale, soggetto ai canoni generali di correttezza, buona fede e "buon andamento". Avv. Raffaele Manfellotto S-075694 (A pagamento).