PREFETTURA DI TORINO

(GU Parte Seconda n.65 del 7-6-2007)

N. Gab. 2007001722.
   Il prefetto della Provincia di Torino,
   Vista  la  lettera  n.  504771  del  18 maggio 2007 con la quale il
direttore  della  locale  Banca  d'Italia  comunica  che  a  causa  di
agitazioni  sindacali non hanno potuto funzionare nella giornata del 7
maggio  u.sc., gli Uffici Centrali e le Filiali del Credito Bergamasco
e  pertanto  chiede  l'emissione  del  decreto  di proroga dei termini
legali e convenzionali scadenti nel predetto giorno;
   Considerato  che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art.
1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
   Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
   Ritenuto di dover concedere la richiesta proroga dei termini legali
e convenzionali;
                               Decreta:
   ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n.   1,   il  mancato  regolare  funzionamento  degli  uffici  bancari
sopraindicati nel giorno precisato e' riconosciuto come determinato da
eventi  eccezionali  e  la  durata degli eventi stessi resta accertata
nel predetto giorno.
   Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  Italiana ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge
24 novembre 2000, n. 340.
   Torino, 25 maggio 2007

                             Il prefetto:
                               Sottile
 
C-0711459 (Gratuito).
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