TAR PUGLIA

(GU Parte Seconda n.66 del 9-6-2007)

   TAR  Puglia - Lecce, Sez. II, ricorso n. 423/2007. In esecuzione di
ordinanza  n.  423/2007 del 18 maggio 2007, che ha fissato la prossima
udienza  per  la trattazione del ricorso al 12 luglio 2007 ed ordinato
la  integrazione  del  contraddittorio,  si provvede alla notifica per
pubblici  proclami  del  ricorso  e dei motivi aggiunti sotto forma di
sunto.  Il  ricorso  e'  stato  proposto  da Graziano Pascale e altri,
rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Maria La Scala, unitamente al
quale  sono  elettivamente domiciliati in Lecce alla via Sicilia n. 19
presso  e  nello studio dell'avv. Salvatore Donadei contro l'A.S.L. BR
1,  in  persona  del  direttore  generale  legale  rappresentante  pro
tempore.  I  ricorrenti  agiscono  per chiedere l'annullamento, previa
sospensione,  della  graduatoria  finale, pubblicata in data 5 gennaio
2007  sul  sito  internet  della  A.S.L.  Br  1,  relativa al concorso
pubblico   per  titoli  ed  esami  a  n.  75  posti  di  collaboratore
professionale  sanitario  -  infermiere  (indetta con deliberazione n.
1127  del  30  luglio  1997  per  45 posti, ampliato a n. 75 posti con
deliberazione  n.  471 del 29 marzo 1999); nonche' di ogni altro atto,
precedente,  seguente  e  o  comunque  connesso  a quello impugnato. I
ricorrenti  lamentano: eccesso di potere per inosservanza dell'art. 9,
comma  7, del D.M. del 30 gennaio 1982 (all'epoca vigente). Eccesso di
potere  per irragionevolezza dell'azione amministrativa ed illogicita'
ed  ingiustizia  manifesta.  Il  grave  ed  ingiustificato,  oltre che
estremo, ritardo con cui si e' proceduto all'espletamento del concorso
non  rispondeva  ne' all'interesse di dipendenti ne' a quello pubblico
ad  un  rapido  espletamento  della  procedura concorsuale. Con motivi
aggiunti  depositati  in  data  10 maggio 2007 si reiterano le censure
gia'  dedotte  nel  ricorso  come  sopra  riassunte. Si aggiunga che i
provvedimenti  impugnati appaiono ancora illegittimi per 1) Violazione
e  falsa  applicazione  del decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo  2001,  n.  220. Arbitrarieta'. Ingiustizia manifesta. Sviamento
dell'azione  amministrativa. Violazione della L. n. 241/90. Violazione
dei  principi  di  semplificazione  procedimentale,  speditezza  e non
aggravamento  del procedimento. Come sopra menzionato, infatti, l'art.
55  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 220/2001 postula
espressamente  l'inapplicabilita'  dell'intero  decreto del Presidente
della  Repubblica  ai  concorsi  in  atto,  cosa  invece  avvenuta nel
concorso  de quo allorquando si e' proceduto alla nominare della nuova
Commissione  esaminatrice.  2) Violazione dello ius superveniens (art.
12  della L.R. n. 12/2005; art. 2 della L.R. n. 14/2005; art. 30 della
L.R.  n. 26/2006; art. 26 della legge n. 266/2005; legge n. 296/2006).
In   ragione   dello  jus  superveniens  (applicabile  alle  procedure
concorsuali  in  itinere  facendo salve le situazioni giuridiche ormai
definite),   si   chiede   la   applicazione   delle  ulteriori  norme
sopravvenute  (L.R.  n.  12/2005 e n. 14/2005, L.R. n. 26/2006, L. 266
del  23  dicembre  2005,  legge  n.  296 del 27 dicembre 2006) che non
contenevano  l'espressa deroga con riferimento ai procedimenti gia' in
corso e che dettavano disposizioni piu' favorevoli per i ricorrenti. I
ricorrenti   concludono,   quindi,  chiedendo  l'annullamento,  previa
sospensione cautelare, di tutti provvedimenti impugnati.
   L'antescritta   notifica  e'  indirizzata  a  tutti  i  concorrenti
inseriti   nella   impugnata   graduatoria,   tra   i   quali  vengono
nominativamente  indicati  i  signori  Tagliente  Lidia, Vitali Irma e
Ammirato Elena.
   Bari, 30 maggio 2007

                           Il richiedente:
                     avv. Antonio Maria La Scala
 
C-0711745 (A pagamento).
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