PREFETTURA DI ROMA

(GU Parte Seconda n.67 del 12-6-2007)

Prot. n. 41673/2007.
   Il prefetto della Provincia di Roma,
   Vista  la  nota  n.  515749  del  22  maggio  2007  con la quale il
direttore  della  sede  di  Roma della Banca d'Italia ha segnalato che
nella  giornata del 7 maggio 2007, a causa di uno sciopero, le Filiali
del  Credito  Bergamasco  di  Roma,  Agenzie di piazza Navigatori, via
Taranto e Daimler non hanno potuto assicurare la tempestiva esecuzione
delle  incombenze  connesse  con  la  scadenza  delle  cambiali  e dei
termini  legali di presentazione degli assegni all'incasso, e pertanto
hanno richiesto che venga riconosciuta l'eccezionalita' dell'evento ai
fini  della  proroga  dei termini legali di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
   Preso  atto  che,  a  causa  dell'evento  sopra  indicato,  si sono
verificate    disfunzioni    che   hanno   determinato   la   concreta
impossibilita'  di  procedere  alle varie operazioni bancarie in detta
giornata;
   Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
                               Decreta:
   Lo  sciopero  del  7  maggio 2007, che ha impedito il funzionamento
delle Filiali del Credito Bergamasco sopra menzionate, e' riconosciuto
evento  eccezionale,  ai  fini  della  proroga  di quindici giorni dei
termini  legali o convenzionali scadenti nelle predette giornate o nei
cinque giorni successivi.
   Roma, 29 maggio 2007

                             Il prefetto:
                                Serra
 
C-0711994 (Gratuito).
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