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Errata corrige
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Atto di citazione per integrazione del contraddittorio (ex art. 102 C.P.C.) Nella causa, rubricata al n. 12118/06 R.G., signor giudice dott. Antonio Stefani, udienza del 14 febbraio 2008, Marco Scotti, nato a Brignano Gera d'Adda (BG) il 4 agosto 1965 ed ivi residente in via Caravaggio n. 30, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enzo Adamo e Federico Marinoni, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Adamo, sito in Bergamo, via T. Taramelli n. 50, in forza di procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 aprile 2006, premette che in data 22 febbraio 2006, Antonio Valota notificava a Marco Scotti citazione per veder dichiarato che il confine tra la proprieta' dell'attore e quella del convenuto, e' quella risultante dalle mappe catastali e, in conseguenza di cio', di veder autorizzata l'apposizione dei termini tra i due fondi e ordinato a Marco Scotti il rilascio della parte di terreno ad oggi asseritamente ed indebitamente occupata. In data 11 aprile 2006 il convenuto si costituiva con comparsa recante le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni piu' utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, in via principale dichiarare la conformita' dei confini esistenti tra la particella 297 e la particella 2287 del foglio 9 del C.T. di Brignano Gera D'Adda, con quelli risultanti dalle mappe catastali e dall'allegato rilievo aerofotogrammetrico ("doc. 2" e "doc. 3"); accertata la mancanza di ogni contestazione giudiziale e stragiudiziale relativa alla definizione dei confini, condannare controparte alla relativa rifusione di spese, diritti ed onorari di causa. In via riconvenzionale: (1) dichiarare e/o accertare l'avvenuto acquisto, in capo al signor Marco Scotti, della piena ed esclusiva proprieta', per compiuta usucapione, della porzione facente parte del terreno sito in Comune di Brignano Gera D'Adda, compreso, tra il dosso insistente sulla particella 2287 del foglio 9 e il confine del terreno di cui alla particella 297 del fg. 9 (parte evidenziata in verde nel "doc. 3"); (2) per l'effetto, accertare e dichiarare l'esatto confine tra la porzione di terreno di cui alla particella 2287 conce sopra usucapita e la residua porzione della particella 2287 di proprieta' dell'attore, autorizzando, conseguentemente, ex art. 951 del Codice civile, l'apposizione dei termini tra le due porzioni cosi' ottenute; (3) per l'effetto, rigettare la domanda attorea di rilascio del terreno in oggetto; (4) autorizzare l'U.T.E. di Bergamo ad effettuare le variazioni conseguenti; (5) condannare l'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa. All'udienza del 2 maggio 2006 il giudice istruttore autorizzava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori proprietari. Per quanto sopra il signor Marco Scotti, ut supra, Cita i signori Sangregorio Maria residente a Pieve Emanuele in via San Francesco n. 21, Valota Luciano, residente in Pieve Emanuele, via Roma n. 9, nonche' tutti gli eredi e aventi causa dei signori Valota Angelo, nato a Pieve Emanuele il giorno 2 luglio 1951, Valota Vittorio, nato a Pieve Emanuele il 6 marzo 1943, Valota Adamo, nato a Bariano il giorno 11 febbraio 1915 e Valota Innocente Fiorino, nato a Bariano il giorno 8 aprile 1904, e/o eventuali intestatari della porzione di terreno sopra specificato, a comparire avanti il Tribunale di Bergamo, Sezione Distaccata di Treviglio, per l'udienza del 14 febbraio 2008, ore 9, con invito a costituirsi nel termine di giorni venti prima dell'udienza su indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 C.P.C., e a comparire nell'udienza stessa dinanzi al giudice dott. Stefani, con l'espresso avvertimento che in caso di mancata costituzione si procedera' in loro, previa declaranda, legittima contumacia e che la tardiva costituzione in giudizio implichera' le decadenze di cui all'art. 167 C.P.C., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni piu' utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, In, via principale dichiarare la conformita' dei confini esistenti tra la particella 297 e la particella 2287 del foglio 9 del C.T. di Brignano Gera D'Adda, con quelli risultanti dalle mappe catastali e dall'allegato rilievo aerofotogrammetrico ("doc. 2" e "doc. 3"); accertata la mancanza di ogni contestazione giudiziale e stragiudiziale relativa alla definizione dei confini, condannare parte attrice alla relativa rifusione di spese, diritti ed onorari di causa. In via riconvenzionale: dichiarare e/o accertare l'avvenuto acquisto, in capo al signor Marco Scotti, della piena ed esclusiva proprieta', per compiuta usucapione, della porzione facente parte del terreno sito in Comune di Brignano Gera D'Adda, compreso tra il dosso insistente sulla particella 2287 del foglio 9 e il confine del terreno di cui alla particella 297 del foglio 9 (parte evidenziata in verde nel "doc. 3"); per l'effetto, accertare e dichiarare l'esatto confine tra la porzione di terreno di cui alla particella 2287 come sopra usucapita e la residua porzione della particella 2287 di proprieta' dell'attore, autorizzando, conseguentemente, ex art. 951 del Codice civile, l'apposizione dei termini tra le due porzioni cosi' ottenute; per l'effetto, rigettare la domanda attorea di rilascio del terreno in oggetto; autorizzare l'U.T.E. di Bergamo ad effettuare le variazioni conseguenti; In ogni caso con condanna dell'attore al pagamento elle spese, diritti ed onorari di causa. Bergamo, 6 giugno 2007 Avv. Enzo Adamo Avv. Federico Marinoni C-0712669 (A pagamento).