AUTOSTRADA BRESCIA VERONA
VICENZA PADOVA - S.p.a.
Verona, via Flavio Gioia n. 71

(GU Parte Seconda n.81 del 14-7-2007)

   Nuova autostazione di Montecchio Maggiore e collegamenti con la
viabilita' ordinaria. Pubblicazione (ai sensi dell'art. 14-ter, comma
                        10, legge n. 241 /90).
 
   DEC/DSA/2004/0878.
   Il  ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  di
concerto con il ministro per i beni e le attivita' culturali,
   Visto  l'art.  6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n.
349;
   Visto il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;
   Visto il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche
per  la  redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione
del  giudizio di compatibilita' di cui all'art. 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto
1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni";
   Visto  l'art.  18,  comma  5,  della legge 11 marzo 1988, n. 67, il
D.P.C.M.  del  2  febbraio  1989  costitutivo della Commissione per le
valutazioni   dell'impatto   ambientale   e  successive  modifiche  ed
integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989
concernente   l'organizzazione  ed  il  funzionamento  della  predetta
Commissione;  il  D.P.  C.M.  del 23 gennaio 2004 per il rinnovo della
composizione   della   Commissione  per  le  valutazioni  dell'impatto
ambientale;
   Vista   la   domanda  di  pronuncia  di  compatibilita'  ambientale
concernente  il progetto per la realizzazione della nuova autostazione
di Montecchio Maggiore e dei collegamenti alla viabilita' ordinaria da
realizzarsi  nei  Comuni di Montecchio Maggiore, Brendola e Montebello
Vicentino   (VI)   presentata   dalla   Societa'   Autostrada   S.p.a.
Brescia-Verona-Vicenza-Padova,  con  sede  in  via Flavio Gioia n. 71,
37135 Verona, in data 30 luglio 2003;
   Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa Societa'
Autostrada  S.p.a.  Brescia  Verona  Vicenza  Padova,  in data 8 marzo
2004;
   Vista  la  nota  n.  1928  della Regione Veneto del 25 giugno 2004,
pervenuta il 5 luglio 2004, con cui si esprime un parere favorevole;
   Vista  la  nota  n. ST/407/19896/2004 del Ministero per i beni e le
attivita'  culturali  del  7  giugno 2004, pervenuta in data 14 giugno
2004, con cui si esprime parere favorevole;
   Visto  il parere n. 595 positivo con prescrizioni formulato in data
8  luglio  2004  dalla  Commissione  per  le  valutazioni dell'impatto
ambientale,  a  seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla
Societa' Autostrada S.p.a. Brescia-Verona-Vicenza-Padova;
   (Omissis);
   Ritenuto  di  dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma
quarto   dell'art.   6  della  legge  n.  349/86,  alla  pronuncia  di
compatibilita' ambientale dell'opera sopraindicata;
                               Esprime
   giudizio  positivo  circa la compatibilita' ambientale del progetto
relativo  alla  realizzazione  della  nuova autostazione di Montecchio
Maggiore  e  collegamenti alla viabilita' ordinaria da realizzarsi nei
Comuni  di  Montecchio  Maggiore, Brendola e Montebello Vicentino (VI)
presentata  dalla  Societa'  Autostrada  S.p.a. Brescia Verona Vicenza
Padova a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:
      a)  in  sede di progettazione esecutiva dovra' essere verificata
la possibilita' di un eventuale spostamento della bretella di raccordo
dalla  rotatoria  di  Brendola  verso il sottopasso dell'A4 in modo da
allontanare  la  viabilita'  dalle  case  poste  in  prossimita' della
rotatoria stessa;
      b)  relativamente  alla componente atmosfera si richiede, sia in
corso d'opera che durante la fase di esercizio, l'installazione a cura
del  proponente,  in  accordo  con  Arpav  competente,  di  almeno tre
stazioni   fisse   di   monitoraggio  della  qualita'  dell'aria,  che
effettuino  misurazioni  in  continuo  ed  in  automatico  almeno  dei
seguenti  inquinanti: NOx (NO e NO2), CO, PM10, idrocarburi metanici e
non  metanici. Le suddette stazioni dovranno entrare in funzione prima
dell'inizio  delle opere, allo scopo di consentire il confronto tra la
situazione  precedente  e quella successiva all'entrata in esercizio e
dovranno  essere  mantenute operative per un periodo fissato di intesa
con  le autorita' competenti durante l'esercizio; con tutti i relativi
oneri di funzionamento a carico del proponente. I dati dovranno essere
comunicati   e   messi   a  disposizione,  delle  autorita'  regionali
competenti.  Fermi  restando  gli  accordi  con  le suddette autorita'
competenti  in  merito  alla  localizzazione,  gestione ed adeguamento
delle    stazioni   della   rete   di   monitoraggio,   esse   saranno
preferibilmente   installate   presso   i  recettori  sensibili  e  in
corrispondenza  dei  punti  di  massima  ricaduta.  Almeno  una  delle
stazioni  dovra'  essere  attrezzata anche per il rilevamento dei dati
meteorologici.  Inoltre  il  progetto  esecutivo  e  le opere dovranno
essere   realizzate  secondo  quanto  indicato  nella  scheda  tecnica
N.ST-001   del   decreto   del   1°  aprile  2004  del  Ministero
dell'ambiente  e  tutela del territorio relativamente a pavimentazioni
stradali  (drenanti  e non), barriere di spartitraffico e rivestimenti
di barriere acustiche;
      c)  relativamente  alla  componente  rumore  si richiede; sia in
corso  d'opera  che  in  esercizio,  sempre in accordo con l'Arpav, un
monitoraggio accurato al fine di integrare eventualmente con soluzioni
architettoniche  di  miglioramento  con aggetti e pendini, le barriere
previste e, ove necessario, intervenire sui recettorii per ottenere il
rispetto  dei  limiti  normativi  fissati  dal  decreto  attuativo sul
rumore  di  origine  stradale approvato il 19 marzo 2004 dal Consiglio
dei   ministri,   sia   con   l'eventuale   apposizione  di  opportune
finestrature  sia  con  l'eventuale  creazione  di barriere arboree ed
arbustive  lungo  i  perimetri  dei  lotti  di  pertinenza. Inoltre il
progetto   esecutivo   e  le  opere  dovranno  essere  realizzate,  se
necessarie  secondo  quanto indicato nella scheda tecnica N.ST-004 del
decreto  del  1°  aprile  2004 del MATT relativamente a: finestre
ventilate antirumore;
      d)  dovranno  essere  ottemperate  altresi',  ove non ricomprese
nelle  precedenti, tutte le prescrizioni e raccomandazioni individuate
dalla  Regione  Veneto  e  dal  Ministero  per  i  beni e le attivita'
culturali, riportate integralmente nelle premesse;
      e)  la  prescrizione  di  cui  al  punto  a)  sara' sottoposta a
verifica  di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  Ministero  per  i beni e le attivita'
culturali;
                               Dispone
   che   il   presente  provvedimento  sia  comunicato  alla  Societa'
Autostrada  S.p.a.  Brescia  Verona Vicenza Padova, al Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  alla  Regione  Veneto, la quale
provvedera'   a   depositarlo  presso  l'Ufficio  istituito  ai  sensi
dell'art.  5,  comma  terzo,  del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a
portarlo   a  conoscenza  delle  altre  amministrazioni  eventualmente
interessate.
   Roma, 11 ottobre 2004
       Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:
                         (firma illeggibile)
           Il ministro per i beni e le attivita' culturali:
                         (firma illeggibile)

                        Il direttore generale:
                          dott. Carlo Lepore
 
S-077222 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.