AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI MILANO 2

(GU Parte Seconda n.88 del 31-7-2007)

                    Autorizzazione n. 3/07/SC/sc.
                                   
 
   Oggetto:  Richiesta  di autorizzazione alla custodia, conservazione
ed  utilizzo  di  gas  tossici  costituiti  da: ammoniaca destinato ad
impianto  di  refrigerazione  della  ditta  Autogrill  S.p.a. con sede
legale  in  via  Giulietti  n.  9  Novara  e  sede produttiva in Pieve
Emanuele (MI) strada Vigentina km 5.
                        Il direttore generale
   Vista  la domanda presentata dal signor Egidio Miti, nato a Cremona
il  13  luglio 1953 e residente a Milano in via Alfonso Capecelatro n.
87,  in  qualita'  di procuratore della societa' Autogrill S.p.a., per
ottenere  l'autorizzazione alla conservazione, custodia ed utilizzo di
gas  tossici costituiti da: ammoniaca per l'impianto di refrigerazione
per un quantitativo massimo di kg 2.500 (duemilacinquecento) presso la
sede produttiva;
   Vista  la  allegata  dichiarazione  di  assunzione  della direzione
tecnica   dei   servizi   relativi   alla   custodia,   conservazione,
manipolazione  ed  utilizzazione  del  gas  tossico  ammoniaca,  nella
persona  del  dott.  Pellin Alberto nato a Venezia il 30 aprile 1938 e
residente  a  Milano  in  via  E. de Marchi n. 19, laureato in Chimica
industriale nel luglio 1962 presso l'Universita' di Milano;
   Visto  il  parere  favorevole  espresso, a seguito di sopralluogo e
sulla   base   della  documentazione  presentata  dall'istante,  dalla
Commissione  Tecnica  Provinciale  Gas  Tossici  prot.  31005  del  28
novembre 2006;
   Visto  il  regolamento  per l'impiego dei gas tossici approvato con
regio decreto n. 147 del 9 gennaio 1927 e successive modificazioni;
   Visti  l'art.  3  lett.  i)  della L.R. n. 64 del 26 ottobre 1981 e
succ.  modificazioni:  l'art.  37  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n. 854 del 10 giugno 1955; il decreto del Presidente della
Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;
   Vista  la ricevuta di versamento comprovante l'avvenuto pagamento a
favore della A.S.L. Mi2;
                              Autorizza
   il signor Egidio Miti, nato a Cremona il 13 luglio 1953 e residente
a   Milano   in   via   Capecelatro  Alfonso  n.  87,  alla  custodia,
conservazione  ed  all'utilizzo di un quantitativo massimo di 2.500 kg
(duemilacinquecento)  di gas tossico ammoniaca (NH3), da utilizzare in
ciclo chiuso ad uso impianto di refrigerazione, a condizione che siano
osservate  le  prescrizioni  di  sicurezza  e  le cautele previste dal
regolamento  per l'impiego dei gas tossici approvato con regio decreto
9 gennaio 1927, n. 147 nonche' le seguenti altre condizioni:
      1)  non  dovra'  essere  alterato  lo stato dei locali adibiti a
deposito   ed   utilizzo   del   tossico  e  risultanti  dalle  piante
planimetriche  prodotte, essi dovranno soddisfare in ogni momento alle
condizioni di sicurezza accertate dalla Commissione;
      2)  dovranno essere tenuti costantemente in piena efficienza gli
apparecchi   personali   di   protezione   delle  vie  respiratorie  e
l'occorrente per il pronto soccorso;
      3)  le  operazioni relative all'impiego del gas tossico dovranno
essere  eseguite  da  persone  abilitate  ai sensi del regio decreto 9
gennaio 1927, n. 147 e successive modificazioni;
      4)  dovranno  essere sempre mantenuti in perfetta efficienza gli
apparecchi di rilevazione di concentrazioni pericolose di tossico;
      5)  tutte le operazioni relative alla movimentazione del tossico
in premessa citato dovranno essere registrate sul registro di carico e
scarico, preventivamente vistato dall'Autorita' di P.S.;
      6) e' fatto obbligo di esporre sul luogo di deposito ed utilizzo
del  tossico  gli  opportuni cartelli segnalatori di pericolo, nonche'
il regolamento interno e le norme di pronto soccorso specifico;
      7)  dovranno  essere  sempre  ottimali  le  condizioni  igienico
sanitarie generali e particolari;
      8)  ogni  qualsiasi  variazione  alle  condizioni  denunciate in
richiesta dovra' essere tempestivamente comunicata;
      9) sono fatte salve le disposizioni e le relative autorizzazioni
in materia di prevenzione, sicurezza e igiene vigenti.
   La  presente  autorizzazione  e' personale, vale per il deposito in
esso  indicato e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a norma del
comma 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340, con spese a carico della
ditta interessata.
   Rozzano, 23 maggio 2007

            Il responsabile dell'U.O.P.S.A.L. di Rozzano:
                          dott. Edoardo Bai
 
M-071277 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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