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Prot. n. M_ITPR_PEUTG00313752007-07-16. Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 695813 del giorno 12 luglio 2007, con la quale la Banca d'Italia Filiale di Pescara ha chiesto, su conforme istanza della Banca Popolare di Ancona S.p.a., per gli sportelli della Filiale Pescara 4 con sede in Pescara, viale Guglielmo Marconi n. 21, l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli della Banca Popolare di Ancona S.p.a. Filiale Pescara 4 con sede in Pescara, viale Guglielmo Marconi n. 21, e' dipeso da una operazione di acquisizione Ramo d'Azienda, ai sensi dell'art. 58 del TUB (autorizzata dalla Banca d'Italia di Ancona con provvedimento n. 523682 del 24 maggio 2007), finalizzata al conseguimento delle derivanti operazioni di travaso dati avvenuta nell'intera giornata del 2 luglio 2007; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nel citato giorno e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura dello sportello al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata azienda di credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Pescara, 16 luglio 2007 Il prefetto: Lalli C-0715875 (Gratuito).