PREFETTURA DI TORINO

(GU Parte Seconda n.104 del 6-9-2007)

N. Gab./2007001722.
   Il prefetto della Provincia di Torino,
   Vista  la  lettera  n.  811027  del  17 agosto 2007 con la quale il
direttore  della  locale  Banca  d'Italia  comunica  che a causa della
sospensione  dell'erogazione  dell'energia  elettrica da parte di Enel
S.p.a.,  non  ha  potuto funzionare nella giornata del 9 agosto u.sc.,
l'Ufficio  della  Banca  del  Piemonte  sita  in Caselle Torinese, via
Torino n. 106 e pertanto chiede l'emissione del decreto di proroga dei
termini legali e convenzionali scadenti nel predetto giorno;
   Considerato  che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art.
1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
   Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n.1/1948;
   Ritenuto di dover concedere la richiesta proroga dei termini legali
e convenzionali;
                               Decreta:
   ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n.   1,   il  mancato  regolare  funzionamento  dell'Ufficio  bancario
sopraindicato nel giorno precisato e' riconosciuto come determinato da
eventi  eccezionali  e  la  durata degli eventi stessi resta accertata
nel predetto giorno.
   Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge
24 novembre 2000, n. 340.
   Torino, 24 agosto 2007

                           p. Il prefetto:
                                Russo
 
C-0717829 (Gratuito).
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