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Errata corrige
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Con sentenza n. 6650/07 il TAR Lazio-Roma, sez. III-quater, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito (approvata con provvedimento del direttore centrale risorse umane del 22 novembre 2000 e pubblicata il 18 dicembre 2000) del concorso per l'assegnazione di n. 92 incarichi di II livello dirigenziale al personale sanitario dell'area medico legale dell'Inail, indetto con bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale, parte I, IV Serie Speciale n. 95 del 15 dicembre 1998, mediante notifica per pubblici proclami, con riferimento al ricorso R.G. n. 2271/01, che Palamara Giovanna, con gli avv.ti Mirco Rizzoglio e Antonella Giglio, ha proposto contro l'Inail per l'impugnazione dei seguenti provvedimenti: la predetta graduatoria; il predetto bando; il piano di assegnazione degli incarichi conseguente all'approvazione della graduatoria dei vincitori; ogni altro atto agli stessi preordinato, precedente, preliminare, successivo, consequenziale o comunque connesso. La ricorrente lamenta: 1) Illegittimita' del bando di concorso per violazione art. 28, decreto legislativo n. 29/93. 2) Violazione art. 15, comma 7, decreto legislativo n. 502/92. Violazione art. 26, decreto legislativo n. 29/93. Violazione artt. 6-8, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94. 3) Violazione art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94. Violazione art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97. 4) Violazione artt. 12 e 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94. Violazione artt. 7 e 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97. 5) Violazione art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97. Violazione bando di concorso. Violazione criteri di valutazione dei titoli. 6) Violazione art. 3, legge n. 241/90. Rispetto alle violazioni nn. 3-5 e' stato dedotto anche il vizio di eccesso di potere per illogicita', disparita' di trattamento e ingiustizia manifesta. La ricorrente conclude chiedendo al TAR, in via cautelare: la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati; nel merito: l'accoglimento del ricorso con l'annullamento degli atti impugnati e con condanna dell'Inail al risarcimento del danno subito. Avv. Mirco Rizzoglio M-071452 (A pagamento).