Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (in seguito, la "Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti") e dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (in seguito, il "Testo Unico Bancario"). F-E Gold S.r.l. (in seguito, la "Societa'") comunica che in data 10 maggio 2006 ha concluso con Fineco Leasing S.p.A. (in seguito, "Fineco") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco (in seguito, il "Contratto di Cessione"). Il Contratto di Cessione prevede e disciplina un programma di acquisto pro soluto periodico, su base rotativa. Si comunica che, in virtu' del Contratto di Cessione, in data 18 ottobre 2007 la Societa' ha acquistato pro soluto da Fineco tutti i crediti (in seguito, i "Crediti") derivanti dai contratti di leasing stipulati da Fineco con i propri clienti (in seguito, i "Contratti di Leasing") che alla data del 30 settembre 2007 avevano le seguenti caratteristiche: Crediti - ad esclusione dei crediti vantati verso soggetti a cui Fineco abbia erogato complessivamente in termini di finanziato originario (comprensivo di anticipo e riscatto), per contratti che alla relativa Data di Valutazione risultino essere stipulati, non risolti e non riscattati, un importo superiore a: (a) Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), in relazione ai contratti aventi ad oggetto beni mobili registrati, non registrati e immobili, ovvero a (b) Euro 1.000.000,00 (unmilione), in relazione ai soli contratti aventi ad oggetto beni mobili non registrati -derivanti e/o in relazione a contratti di locazione finanziaria conclusi da Fineco in qualita' di concedente, aventi ad oggetto beni immobili e beni mobili registrati e non, individuabili in blocco ai sensi delle sopracitate disposizioni, che soddisfino alla relativa Data di Valutazione, almeno i seguenti criteri: (A) siano stati conclusi con utilizzatori persone fisiche, ovvero con ditte individuali, societa', fondazioni, associazioni riconosciute o non, studi associati e, piu' in generale, persone giuridiche di qualsivoglia genere (ad esclusione degli enti pubblici) aventi sede in Italia con esclusione delle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; (B) siano stati conclusi con societa' o altre persone giuridiche che, al momento della stipula, non appartenevano al gruppo bancario Capitalia; (C) abbiano ad oggetto beni gia' consegnati all'utilizzatore e da questi accettati; (D) se aventi ad oggetto beni immobili, sia stata completata la costruzione del relativo bene immobile; (E) abbiano ad oggetto beni immobili situati in Italia ovvero, in caso di beni mobili registrati, siano registrati in Italia nel PRA (Pubblico Registro Automobilistico); (F) abbiano ad oggetto beni in relazione ai quali non sia stato denunciato per iscritto a Fineco alcun furto; (G) siano stati conclusi con utilizzatori che (i) non siano stati dichiarati falliti ovvero ammessi ad altra procedura concorsuale e (ii) rispetto ai quali, Fineco non abbia mai interrotto la fatturazione; (H) abbiano ad oggetto beni rispetto ai quali non sia stata minacciata per iscritto ovvero non sia pendente azione revocatoria ordinaria ovvero fallimentare; (I) i cui canoni siano denominati in Euro (ivi compresi i contratti i cui canoni erano originariamente denominati in Lire italiane); (J) non prevedano un tasso d'interesse fisso; (K) il cui tasso di interesse non sia contrattualmente sottoposto ad alcun limite minimo o massimo; (L) il cui tasso di indicizzazione sia pari a Euribor 3 mesi/365 o Euribor 3 mesi/360; (M) il cui spread contrattuale, nel caso di contratti a tasso variabile, sia superiore al 1,42% per i contratti aventi ad oggetto un bene immobile, sia superiore al 2,35% per i contratti aventi ad oggetto beni mobili non registrati e sia superiore al 3% per i contratti aventi ad oggetto beni mobili registrati; (N) prevedano pagamenti dei canoni con cadenza mensile, bimestrale ovvero trimestrale da effettuarsi tramite RID; (O) rispetto ai quali sia stata pagata almeno una rata; (P) non presentino canoni scaduti e non corrisposti; (Q) non usufruiscano di alcun contributo pubblico o agevolazione; (R) non siano appartenenti alla categoria "E-carus" ( c.d. contratti "Full leasing" ovvero i contratti che prevedono, in aggiunta al normale finanziamento, la prestazione di una serie di servizi accessori per la gestione dell'autoveicolo forniti da Europcar o da altra societa' che non faccia parte del Gruppo Bancario Capitalia); (S) non siano relativi ad operazioni finanziate in pool; (T) la cui data di scadenza dell'ultimo canone (escluso il prezzo di riscatto del bene) non cada successivamente al 1° luglio 2023; (U) non abbiano ad oggetto beni "rilocati", ovvero derivanti da precedenti contratti di leasing e che si trovavano nella disponibilita' di Fineco alla data di stipula; (V) derivanti e/o in relazione a contratti il cui ammontare del debito residuo (al netto del prezzo di riscatto del bene) non ecceda Euro 2,800,000; (W) abbiano almeno un canone da pagare (oltre al riscatto) e la data di scadenza dell'ultimo canone non cada prima del 01/12/2007; (X) siano stati conclusi nei seguenti periodi temporali: - per i contratti aventi ad oggetto beni immobili: tra il 03/10/2006 ed il 10/10/2006, tra il 22/12/2006 e il 07/06/2007 e tra il 12/06/2007 e il 30/07/2007; - per i contratti aventi ad oggetto beni mobili non registrati: tra il 22/03/2007 ed il 13/07/2007; - per i contratti aventi ad oggetto beni mobili registrati: tra il 06/06/2006 ed il 12/06/2006 e tra il 24/04/2007 e il 26/07/2007. I crediti ceduti comprendono, a mero titolo esemplificativo: 1. i canoni (con esclusione peraltro dell'ultima rata di riscatto), comprendenti l'adeguamento eventualmente dovuto per effetto dell'indicizzazione degli stessi; 2. gli interessi maturati e maturandi su tutti gli importi dovuti dagli utilizzatori in relazione ai Contratti di Leasing e ceduti alla Societa'; 3. le penali o i crediti derivanti da risoluzione anticipata che possano eventualmente sorgere in futuro; 4. gli eventuali futuri indennizzi liquidati in forza di una polizza assicurativa di cui sia beneficiaria Fineco (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le polizze per la copertura dei rischi relativi ai relativi beni al fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai sensi degli stessi) ovvero derivanti da clausole di vincolo poste a favore di Fineco nei contratti di assicurazione stipulati da uno o piu' utilizzatori, nei seguenti casi e nei limiti degli importi infra previsti: (a) nel caso in cui un credito oggetto di cessione sia rimasto insoluto, sino a concorrenza di detta somma, (b) nel caso in cui il sinistro, a copertura del quale il contratto di assicurazione e' stato concluso, abbia determinato la riduzione dei canoni ceduti, sino a concorrenza del valore attuale di detta riduzione ottenuto applicando il tasso contrattualmente previsto nel relativo Contratto di Leasing, (c) nel caso in cui il Contratto di Leasing avente ad oggetto il bene al quale l'indennizzo assicurativo si riferisce sia stato risolto, per un importo pari alla somma (x) del credito maturato nei confronti dell'utilizzatore alla data di risoluzione e non pagato a tale data e (y) dell'importo previsto nel relativo Contratto di Leasing per l'ipotesi di risoluzione applicabile al caso di specie, e (d) per incremento dei canoni ceduti per effetto di modifica dei Contratti di Leasing. Per effetto della presente cessione sono trasferite alla Societa' tutte le garanzie reali e personali, tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, tutti gli altri accessori ad essi relativi nonche' a ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti e/o al loro esercizio, derivanti in base ai Contratti di Leasing e/o a tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, nonche' ogni altro diritto di Fineco in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai Crediti ed ai Contratti di Leasing. La cessione e' avvenuta sulla base del programma di acquisto pro soluto periodico, su base rotativa, disciplinato dal Contratto di Cessione. La Societa' ha conferito incarico a Fineco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Fineco ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Leasing o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a FINECO LEASING S.P.A., Via Marsala n. 42/A, Brescia, 25122 Italia, Tel. +39 030 376 81, Fax +39 030 376 8610. Brescia, 18 ottobre 2007 Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Dott. Luigi Passeri T-07AAB1047 (A pagamento).