TAR EMILIA ROMAGNA
Sezione I
Bologna

(GU Parte Seconda n.143 del 11-12-2007)

   Ricorso  n. 1049/2007 promosso da Fois Antonio contro l'Universita'
degli  Studi  di  Ferrara  per  l'annullamento  del  provvedimento  di
approvazione  della graduatoria di merito per l'ammissione al corso di
laurea  specialistica  in  Medicina  e chirurgia per l'anno accademico
2007/2008, nonche' di tutti gli atti relativi alla selezione svolta, e
ove  occorra,  del bando di ammissione approvato con decreto rettorale
prot. n. 14310 del 29 giugno 2007, Rep. n. 889/07 e del D.M. 17 maggio
2007,   con   il   quale   il  MIUR  ha  stabilito  le  modaiita'  per
l'espletamento  della  prova di ammissione. Il ricorrente ha svolto le
prove  selettive  collocandosi  al  318°  posto nella graduatoria
finale,  in posizione non utile. Propone quindi ricorso per i seguenti
motivi:  1)  violazione  degli artt. 3 e 97 della Cost. Violazione del
principio  di  trasparenza  dell'azione amministrativa. Violazione del
principio   della   par   condicio   dei  concorrenti.  Illogicita'  e
ingiustizia  manifesta.  La  prova  selettiva  non  si  e'  svolta con
adeguate  garanzie  di trasparenza e par condicio dei partecipanti: e'
venuta  meno  la  segretezza  dei  quesiti  anteriormente  alla prova;
l'annullamento  di due degli 80 quesiti e' determinante in una prova a
tempo;  parte  dei  quesiti  erano  formulati  in  maniera ambigua; la
possibilita'  di  correzione  di  ciascun  quesito  poteva  portare  a
distorsioni  nello svolgimento della prova; e' illogica la mancanza di
criteri   di   suddivisione   dei   candidati  in  base  all'eta';  2)
illegittimita'   derivata   dall'illegittimita'   costituzionale,  per
violazione  degli  artt.  3,  33 e 34 della Costituzione, dell'art. 1,
legge  n.  264  del  2  agosto  1999,  nella  parte  in cui dispone la
programmazione a livello nazionale dell'accesso a determinati corsi di
laurea.  Il  sistema  del  "numero chiuso" per l'accesso a determinate
facolta'  universitarie  viola  i  principi costituzionali del diritto
allo   studio   e   di   uguaglianza;   3)   illegittimita'  derivata.
Illegittimita'  dell'art. 1, legge n. 264 del 2 agosto 1999 per errata
interpretazione  ed  applicazione  della  direttiva  n.  93/16/CEE del
Consiglio  del 5 aprile 1993. Le direttive comunitarie che prescrivono
determinati  standard  formativi per i medici non prevedono il sistema
del numero chiuso per l'accesso agli studi, ma impongono solo obblighi
di  risultato  allo Stato membro in ordine alla qualita' formativa. Si
chiede   l'annullamento  degli  atti  impugnati,  previa  ove  occorra
rimessione degli atti del giudizio alla Corte Costituzionale in ordine
al  profilo  di  illegittimita'  rilevato sub 2) nonche' alla Corte di
Giustizia   Europea   in   ordine  alla  corretta  interpretazione  ed
applicazione  della  normativa comunitaria per quanto rilevato sub 3).
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.

                        Avv. Roberto G. Marra
 
C-0724236 (A pagamento).
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