TAR LIGURIA

(GU Parte Seconda n.1 del 3-1-2008)

                         Ricorso n. 985/2007.
 
   In  esecuzione  dell'ordinanza  n.  414 del 23 novembre 2007 che ha
fissato  la  prossima  udienza  per  la  trattazione del ricorso al 14
febbraio  2008 si provvede sotto forma di sunto alla notificazione per
pubblici   proclami   del  ricorso  proposto  da  Chiarlone  Francesco
elettivamente  domiciliato  in  Genova,  via  Brigate Bisagno nn. 4/6,
presso  lo  studio  dell'avv.  Paolo  Brin  che  lo  assiste contro il
Ministero  dell'Universita'  e della ricerca scientifica ed il Rettore
della  Universita'  degli  Studi di Genova per ottenere l'annullamento
del bando di ammissione al corso di laurea specialistica a ciclo unico
in  medicina  e  chirurgia  (classe 46/S), della prova di ammissione e
dei  test  che  costituivano  contenuti della prova e valutazione, del
provvedimento  con il quale il Ministero ha annullato i quesiti nn. 71
e  79  dei  test  predetti,  della graduatoria di merito dei candidati
nonche'  di  ogni  atto presupposto, connesso e/o conseguente rispetto
agli  atti  impugnati.  Motivi  di  diritto:  il ricorrente lamenta la
violazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/90 per essere gli atti
impugnati   privi  della  indicazione  delle  modalita'  per  esperire
ricorso  giurisdizionale  nonche'  della  motivazione  e  del percorso
procedimentale per l'accoglimento della domanda. Il ricorrente lamenta
poi  la  violazione  degli  art. 3, 33 e 34 Cost e dei principi di par
condicio tra i concorrenti nonche' eccesso di potere del Ministero per
l'annullamento   del   quesito   n.   71  che  ha  ingiustificatamente
penalizzato  coloro  che  avevano  ad  esso  dato  la  risposta giusta
rispetto  a  coloro che avevano dato risposta sbagliata. Il ricorrente
si  lamenta  infine  del  fatto  che  la  decisione  del  Ministero di
annullare  i  quesiti  nn.  71 e 79 e quindi di formare la graduatoria
senza  tenere  conto  delle  due  risposte predette ha arbitrariamente
ridotto  da  80  a  78  i  test  previsti  dal  bando di ammissione al
concorso.  ricorrente  ha  quindi  concluso per l'annullamento, previa
sospensiva,  degli  atti  impugnati meglio in epigrafe indicati con la
vittoria delle spese di lite.

                           Avv. Paolo Brin
 
C-0825655 (A pagamento).
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