PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.7 del 17-1-2008)

Prot. n. M_ITPR_PEUTG00537072007-12-28.
   Il prefetto della Provincia di Pescara,
   Vista  la nota n. 1252987 del giorno 24 dicembre 2007, con la quale
la  Banca  d'Italia Filiale di Pescara ha chiesto, su conforme istanza
della  Banca  di Roma S.p.a., per gli sportelli delle Agenzie: Filiali
di Montesilvano, Nocciano, Pescara 2, Pescara 3, Pescara 4, Pescara 6,
Pescara  7  e  Pescara 8 l'applicazione del decreto legislativo del 15
gennaio  1948,  n.  1, concernente la sospensione dei termini legali e
convenzionali  scadenti  durante  il  periodo  di  interruzione  delle
operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali;
   Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli della
Banca  di Roma S.p.a., e' dipeso dall'astensione dal lavoro connessa a
rivendicazioni   a   carattere   nazionale   della   categoria   degli
autotrasportatori  nelle  intere giornate del 10, 11, 12 e 13 dicembre
2007;
   Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1;
                               Decreta:
   i  termini  legali  e convenzionali scaduti nei citati giorni e nei
cinque  giorni  successivi  sono  prorogati,  a favore degli sportelli
bancari  indicati  in  premessa,  di  quindici  giorni a decorrere dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
   I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Azienda di
credito,  durante  il  periodo  di chiusura, dovranno essere muniti di
apposita  dichiarazione  con  cui,  ai  sensi  dell'art.  3 del citato
decreto  legislativo  n.  1/1948,  si  faccia  menzione  della proroga
accordata.
   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
   Pescara, 28 dicembre 2007

                  Il viceprefetto vicario reggente:
                                Rocco
 
C-08538 (Gratuito).
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