PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.7 del 17-1-2008)

Prot. n. M_ITPR_PEUTG00537142007-12-28.
   Il prefetto della Provincia di Pescara,
   Vista  la nota n. 1252987 del giorno 24 dicembre 2007, con la quale
la  Banca  d'Italia Filiale di Pescara ha chiesto, su conforme istanza
della  Banca  Lombarda  Private  Investment  S.p.a., per gli sportelli
delle   dipendenze   site   in   Pescara  l'applicazione  del  decreto
legislativo  del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei
termini   legali  e  convenzionali  scadenti  durante  il  periodo  di
interruzione   delle  operazioni  bancarie  in  dipendenza  di  eventi
eccezionali;
   Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli della
Banca  Lombarda  Private  Investment  S.p.a., e' dipeso dallo sciopero
nazionale  degli  autotrasportatori nelle intere giornate del 10, 11 e
12 dicembre 2007;
   Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1;
                               Decreta:
   i  termini  legali  e convenzionali scaduti nei citati giorni e nei
cinque  giorni  successivi  sono  prorogati,  a favore degli sportelli
bancari  indicati  in  premessa,  di  quindici  giorni a decorrere dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
   I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Azienda di
credito,  durante  il  periodo  di chiusura, dovranno essere muniti di
apposita  dichiarazione  con  cui,  ai  sensi  dell'art.  3 del citato
decreto  legislativo  n.  1/1948,  si  faccia  menzione  della proroga
accordata.
   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
   Pescara, 28 dicembre 2007

                  Il viceprefetto vicario reggente:
                                Rocco
 
C-08542 (Gratuito).
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