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Errata corrige
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Prot. n. M_ITPR_CBUTG0001515/cat. 29/Gab. Il prefetto della Provincia di Campobasso, Vista la lettera n. 6489 del 3 gennaio 2008, con la quale la Direzione della Banca d'Italia, Filiale di Campobasso, segnala che, a causa dello sciopero di Capitalia Informatica S.p.a., le Filiali della Banca di Roma di seguito elencate non hanno potuto funzionare regolarmente il giorno 28 dicembre 2007: 1) Baranello (439); 2) Bonefro (353); 3) Campobasso 1 (350); 4) Campobasso 2 (351); 5) Campobasso 5 (1500); 6) Guglionesi (355); 7) Larino (517); 8) Montenero di Bisaccia (365); 9) Palata (356); 10) Portocannone (579); 11) Riccia (357); 12) Sepino (359); 13) Termoli 1 (360); 14) Termoli 3 (1325); 15) Ururi (362); 16) Vinchiaturo (363); Considerato che con la richiamata nota, la stessa Banca d'Italia chiede che si autorizzi, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948, la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nel suddetto giorno e nei cinque giorni successivi; Ritenuta la necessita' di provvedere al riguardo; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, Decreta: il mancato funzionamento, degli sportelli delle Filiali della Banca di Roma indicati in premessa e' riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, come causato da evento eccezionale e la sua durata resta limitata soltanto nel suddetto giorno. I termini legali e convenzionali scaduti nel il giorno 28 dicembre 2007, nonche' nei cinque giorni successivi sono, pertanto, prorogati di quindici giorni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, legge 24 novembre 2000 n. 340. Campobasso, 9 gennaio 2008 Il viceprefetto vicario regg.: Pizzi C-08958 (Gratuito).