PREFETTURA DI TREVISO

(GU Parte Seconda n.11 del 26-1-2008)

Prot. n. 9/2007/Gab.
   Il prefetto della Provincia di Treviso,
   Visto  il  decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, relativo alla
proroga  dei  termini  legali e convenzionali nell'ipotesi di chiusura
delle  aziende  di  credito  e  singole  dipendenze  a causa di eventi
eccezionali;
   Vista  la  lettera  della  Banca  d'Italia,  Filiale di Treviso, n.
1243476 del 20 dicembre 2007 relativa alla richiesta di riconoscimento
dell'eccezionalita'   dell'evento  verificatosi  nei  giorni  appresso
specificati, costituito dallo sciopero degli autotrasportatori, che ha
impedito il regolare funzionamento degli sportelli;
   Visto  l'art.  31  della  legge  n.  340/2000  che  ha  disposto la
soppressione  del  foglio  annunzi legali della Provincia, a far tempo
dal 9 marzo 2001;
                              Dichiara:
   per  gli  effetti  di  cui  all'art. 1 del decreto legge 15 gennaio
1948,  n.  1,  che  gli  sportelli  della  Banca San Biagio del Veneto
Orientale  sotto  indicati,  non hanno potuto funzionare regolarmente,
per il motivo di cui in premessa, nei giorni appresso specificati:
      da lunedi' 10 dicembre a mercoledi' 12 dicembre 2007:
        Filiale di Cessalto;
        Filiale di Motta di Livenza.
   Il   presente   decreto   acquista   efficacia   a   seguito  della
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana, a
cura di questa Prefettura.
   Treviso, 8 gennaio 2008

                             Il prefetto:
                              Capocelli
 
C-081277 (Gratuito).
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