PREFETTURA DI PAVIA

(GU Parte Seconda n.11 del 26-1-2008)

Prot. n. 1104.
Proc. n. 295/2008.
   Il prefetto della Provincia di Pavia,
   Vista  la  nota  n.  1250244  del  21 dicembre 2007 con la quale il
direttore della Filiale di Pavia i della Banca d'Italia ha chiesto, su
conforme  istanza  della  Cassa  di  Risparmio  di Parma e Piacenza la
sospensione  dei  termini  legali  e convenzionali scadenti durante il
periodo  di  interruzione  delle  operazioni bancarie in dipendenza di
evento  eccezionale  per gli uffici della sopracitata Banca ubicati in
Pavia  e Provincia, impossibilitati a funzionare regolarmente, e cioe'
Filiali  di:  sede  di  Pavia, piazza del Lino n. 4, Pavia, Ag. 1, via
Campari  n. 12, Pavia, Ag. 2 corso Cavour n. 12, Pavia, via Campari n.
6,  sede  di  Vigevano,  piazza  Ducale n. 43, Vigevano, Ag. 1, piazza
Volta n. 4, Vigevano, Ag. 2 corso Milano n. 65/b, Vigevano, Ag. 3, via
dei  Mille  n. 107, Belgioioso, piazza Vittorio Veneto n. 2, Borgo San
Siro, via Roma n. 16, Bressana Bottarone, via De Pretis n. 206, Broni,
via  Emilia  n.  371,  Cassolnovo, via Lavatelli n. 32, Casteggio, via
Garibaldi  n. 6, Certosa di Pavia viale Certosa n. 78, Corteolona, via
Cardinal  Maffi n. 2, Gambolo', via Cotta n. 2, Garlasco, piazza della
Repubblica  n.  7,  Mede, via Gramsci n. 1, Mortara, piazza Urbano II,
Parona,  via XXV Aprile n. 17, Pieve Porto Morone, via Roma n. 24, San
Martino  Siccomario,  via  Piemonte  n.  12,  Sannazzaro De' Burgondi,
piazza  Mercato  n.  2,  Stradella,  piazza  Vittorio  Veneto  n.  25,
Tromello, piazza Campegi n. 2;
   Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli nelle
giornate  dal  10  al 17 dicembre 2007, e' dipeso dallo sciopero degli
autotrasportatori;
   Ritenuto   che  nel  caso  in  esame  ricorrono  i  presupposti  di
eccezionalita'  dell'evento  che ha causato l'irregolare funzionamento
del servizio bancario;
   Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
                               Decreta:
   i  termini  legali e convenzionali, scaduti nei citati giorni e nei
cinque  giorni  successivi,  sono  prorogati, a favore degli sportelli
bancari  indicati  in  premessa,  di  quindici  giorni a decorrere dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
   I  titoli  che  si  trovano  giacenti presso le suddette Aziende di
credito  durante  il  periodo  di  chiusura, dovranno essere muniti di
apposita  dichiarazione  con  cui,  ai  sensi  dell'art.  3 del citato
decreto  legislativo  15  gennaio 1948, n. 1, si faccia menzione della
proroga accordata.
   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
   Li', 11 gennaio 2008

                      Il vice prefetto dirigente
               dell'area raccordo con gli enti locali:
                        dott.ssa M.L. Bianchi
 
C-081280 (Gratuito).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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