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Errata corrige
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Prot. n. 1114. Proc. n. 295/2008. Il prefetto della Provincia di Pavia, Vista la nota n. 1260386 del 28 dicembre 2007 con la quale il direttore della Filiale di Pavia della Banca d'Italia ha chiesto, su conforme istanza della Banca Popolare di Bergamo la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di evento eccezionale per gli uffici della sopracitata Banca ubicati in provincia di Pavia, impossibilitati a funzionare regolarmente, e cioe' Filiali di: Vigevano, via Sacchetti e Voghera, via XX Settembre; Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli nelle giornate del 10, 11 e 12 dicembre 2007, e' dipeso dallo sciopero degli autotrasportatori; Ritenuto che nel caso in esame ricorrono i presupposti di eccezionalita' dell'evento che ha causato l'irregolare funzionamento del servizio bancario; Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali, scaduti nei citati giorni e, nei cinque giorni successivi, sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso le suddette Aziende di credito durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 15 gennaio 1948, n. 1, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Li', 11 gennaio 2008 Il vice prefetto dirigente dell'area raccordo con gli enti locali: dott.ssa M.L. Bianchi C-081289 (Gratuito).