PREFETTURA DI PAVIA

(GU Parte Seconda n.11 del 26-1-2008)

Prot. n. 1110.
Proc. n. 295/2008.
   Il prefetto della Provincia di Pavia,
   Vista  la  nota  n.  1260386  del  28 dicembre 2007 con la quale il
direttore  della  Filiale di Pavia della Banca d'Italia ha chiesto, su
conforme  istanza  della  Banca  Regionale  Europea la sospensione dei
termini   legali  e  convenzionali  scadenti  durante  il  periodo  di
interruzione   delle  operazioni  bancarie  in  dipendenza  di  evento
eccezionale  per gli uffici della sopracitata Banca ubicati in Pavia e
provincia,  impossibilitati a funzionare regolarmente, e cioe' Filiali
di:  sede di Pavia, Pavia c/o A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite
di  Pavia,  Pavia  c/o  Universita' degli Studi di Pavia - Facolta' di
Ingegneria,  Pavia  -  Borgo  Ticino, Pavia - Citta' Giardino, Pavia -
Porta  Cavour,  Pavia - Mirabello, Pavia - Agenzia San Paolo Crosione,
Pavia - Cravino, Pavia - San Pietro in Verzolo, Albuzzano, Belgioioso,
Borgarello,   Brallo   di   Pregola,  Casei  Gerola,  Casorate  Primo,
Cassolnovo,   Casteggio,   Garlasco,  Giussago,  Godiasco,  Landriano,
Linarolo,  Magherno,  Marcignago, Montebello della Battaglia, Mortara,
Pinarolo Po, Portalbera, Robbio, Salice Terme, San Martino Siccomario,
Sannazzaro  De'  Burgondi,  Siziano,  Stradella,  Travaco' Siccomario,
Valle  Lomellina,  Varzi,  Vigevano,  Vigevano - Agenzia 1, Vistarino,
Voghera, Voghera - Agenzia 1;
   Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli nelle
giornate  del  10,  11  e  12  dicembre 2007, e' dipeso dallo sciopero
degli autotrasportatori;
   Ritenuto   che  nel  caso  in  esame  ricorrono  i  presupposti  di
eccezionalita'  dell'evento  che ha causato l'irregolare funzionamento
del servizio bancario;
   Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 15 gennaio 1948, n. 1;
                               Decreta:
   i  termini  legali e convenzionali, scaduti nei citati giorni e nei
cinque  giorni  successivi,  sono  prorogati, a favore degli sportelli
bancari  indicati  in  premessa,  di  quindici  giorni a decorrere dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
   I  titoli  che  si  trovano  giacenti presso le suddette Aziende di
credito  durante  il  periodo  di  chiusura, dovranno essere muniti di
apposita  dichiarazione  con  cui,  ai  sensi  dell'art.  3 del citato
decreto legislativo n. 15 gennaio 1948, n. 1, si faccia menzione della
proroga accordata.
   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
   Li', 11 gennaio 2008

                      Il vice prefetto dirigente
               dell'area raccordo con gli enti locali:
                        dott.ssa M.L. Bianchi
 
C-081290 (Gratuito).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.