PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.13 del 31-1-2008)

Prot. n. M_ITPR_PEUTG00008412008-01-09.
   Il prefetto della Provincia di Pescara,
   Vista  la  nota n. 13708 del giorno 7 gennaio 2008, con la quale la
Banca  d'Italia  Filiale  di  Pescara, ha chiesto, su conforme istanza
della  Banca  di  Roma  S.p.a.  per gli sportelli delle dipendenze di:
Pescara  2;  Pescara  3;  Pescara  4; Pescara 6; Pescara 7; Pescara 8;
Montesilvano;  Nocciano, l'applicazione del decreto legislativo del 15
gennaio  1948,  n.  1, concernente la sospensione dei termini legali e
convenzionali  scadenti  durante  il  periodo  di  interruzione  delle
operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali;
   Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli della
Banca   di  Roma  S.p.a.,  e'  dipeso  dallo  sciopero  indetto  dalle
Organizzazioni  sindacali di Capitalia Informatica S.p.a. nella intera
giornata del 28 dicembre 2007;
   Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1;
                               Decreta:
   i  termini  legali  e convenzionali scaduti nel citato giorno e nei
cinque  giorni  successivi  sono  prorogati,  a favore degli sportelli
bancari  indicati  in  premessa,  di  quindici  giorni a decorrere dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
   I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Azienda di
credito,  durante  il  periodo  di chiusura, dovranno essere muniti di
apposita  dichiarazione  con  cui,  ai  sensi  dell'art.  3 del citato
decreto  legislativo  n.  1/1948,  si  faccia  menzione  della proroga
accordata.
   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
   Pescara, 9 gennaio 2008

                        Il prefetto reggente:
                                Rocco
 
C-081617 (Gratuito).
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